Le fatture relative alle prestazioni di servizi, in particolare se prodotte nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi erogati, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
Nel caso la fattura non soddisfi questi requisiti, l’Iva non può essere detratta con l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Il principio è stato ricordato da una recente sentenza della Cassazione. L’Agenzia delle Entrate aveva avviato un accertamento Iva nei confronti di un’impresa edile unipersonale le cui fatture risultavano generiche – prive pertanto nelle descrizione di date e delle natura dettagliata dei servizi – ed erano quindi del tutto inidonee a consentire l’individuazione delle caratteristiche delle prestazioni di servizi rese.
La Suprema Corte ricorda che tanto in materia di accertamenti Iva quanto in materia di accertamenti per imposte dirette, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se è idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate e ha dunque precisato che ai fini della detrazione Iva, le fatture per prestazioni di servizi, compreso il rapporto di subappalto, devono quindi contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
Viene inoltre chiarito che spetta al contribuente l’onere della prova dell’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale: deve cioè essere in grado di fornire anche eventuali elementi integrativi rispetto alle fatture che il Fisco ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio contabile.
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