Agricoltura e obblighi assicurativi: esenzioni e ambiguità norme


La normativa sulle polizze contro i rischi catastrofali esclude gli imprenditori agricoli dall’obbligo di sottoscrizione. In particolare, l’articolo 1, comma 111, della legge 213/2023 stabilisce che tali obblighi “non si applicano alle imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile”. Questa esenzione è stata ribadita anche nel decreto ministeriale 18/2025 del 30 gennaio scorso.

Tuttavia, il testo normativo lascia spazio a qualche dubbio interpretativo. Mentre sembra chiaro che le imprese agricole definite dall’articolo 2135 del Codice civile siano escluse dall’obbligo assicurativo, resta incerto se la norma esoneri esclusivamente le aziende agricole coinvolte nel fondo mutualistico per i rischi catastrofali, istituito dalla legge 234/2021.

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Agricoltura e obblighi assicurativi: esenzioni e ambiguità normative

Chi rientra nell’esonero?

L’articolo 2135 del Codice civile definisce come imprenditore agricolo chi svolge attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Tuttavia, il fondo mutualistico per i rischi catastrofali copre solo le produzioni agricole vegetali.

Questo solleva il dubbio se anche allevatori e imprese con attività connesse (trasformazione, commercializzazione, agriturismo, enoturismo, oleoturismo, fattorie didattiche) siano escluse dall’obbligo.

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L’interpretazione più accreditata è che tutti gli imprenditori agricoli siano esonerati, a meno che non scelgano volontariamente di sottoscrivere la polizza. Tuttavia, le aziende di allevamento e quelle con attività connesse potrebbero trovarsi senza copertura assicurativa per danni ai beni strumentali, come terreni, fabbricati, impianti e macchinari, che invece le altre imprese sono obbligate ad assicurare.



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L’interpretazione più accreditata è che tutti gli imprenditori agricoli siano esonerati, a meno che non scelgano volontariamente di sottoscrivere la polizza

Le imprese esonerate dall’obbligo

L’esenzione riguarda non solo gli imprenditori agricoli tradizionali ma anche le cooperative agricole e i loro consorzi, a condizione che utilizzino prevalentemente prodotti dei soci o forniscano beni e servizi per lo sviluppo del ciclo biologico (Dlgs 228/2001, articolo 1, comma 2).

Acquacoltura e settore ittico: coperti o esclusi?

La legge di Bilancio 2023 e il DM 18/2025 non citano espressamente l’imprenditore ittico, disciplinato dall’articolo 4 del Dlgs 4/2012. La pesca professionale non rientra nell’esonero, poiché non implica la cura o lo sviluppo di un ciclo biologico.

Tuttavia, l’acquacoltura è considerata attività agricola ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 4/2012, e quindi gli imprenditori del settore potrebbero rientrare nell’esonero, come confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 5612/2018.





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