La pubblicazione del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 marzo 2025 resa nota tramite un comunicato del ministero delle Imprese e del made in Italy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2025, n. 72
Autoproduzione da rinnovabili: l’apertura di un bando per le Pmi è stata resa nota tramite un comunicato del ministero delle Imprese e del made in Italy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2025, n. 72.
Quanto e chi
In particolare, il Mimit ha emanato il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 marzo 2025, con il quale sono stati messi a disposizione 320.000.000,00 euro per le piccole-medie imprese operanti sull’intero territorio nazionale, in possesso di determinati requisiti.
Entro quando
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del soggetto attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025.
Di seguito il testo del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 marzo 2025; gli allegati sono disponibili a fine pagina in formato pdf.
Decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 marzo 2025
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Modalità e termini per la presentazione delle domande
Il ministero delle Imprese e del made in Italy
(omissis)
DECRETA:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Carta di Identità Elettronica: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
b) Carta nazionale dei servizi: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
c) SPID: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
d) Certificazione della parità di genere: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;
e) CUP: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
f) decreto 13 novembre 2024: il decreto del 13 novembre 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 304 del 30 dicembre 2024, che definisce i criteri generali per l’attuazione dell’investimento pubblico diretto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia;
g) diagnosi energetica: la diagnosi energetica ex ante prevista dal decreto 13 novembre 2024;
h) DNSH: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do Not Significant Harm”), sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio e della comunicazione della Commissione UE 2023/C 111 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
i) PMI: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del Regolamento GBER;
j) DSAN: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
k) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
l) PNRR: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come da ultimo modificata il 14 maggio 2024;
m) procedura informatica: la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto Attuatore dedicata all’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;
n) rating di legalità: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
o) Registro delle tecnologie per il fotovoltaico: il registro istituito dall’articolo 12 del decreto- legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nel quale sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono a specifici requisiti di carattere territoriale e qualitativo;
p) Soggetto Attuatore: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, in qualità di soggetto in house della pubblica amministrazione, della quale il Ministero si avvale quale soggetto gestore, mediante apposita convenzione, per le attività di gestione del presente intervento, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
q) unità produttiva: la struttura produttiva oggetto del programma di investimento, come risultante sui sistemi camerali, ubicata in Italia e dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;
r) veicolo a zero emissioni: il veicolo che non emette gas di scarico inquinanti durante il suo funzionamento. Questo include veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli a celle a combustibile (FCEV), che utilizzano l’elettricità come fonte di energia primaria e non producono emissioni di CO2, NOx, particolato o altri inquinanti atmosferici.
Articolo 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 13 novembre 2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo previsto dal medesimo decreto 13 novembre 2024, recante l’attuazione dell’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, previsto nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, diretto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
2. All’attuazione dell’intervento di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a euro 320.000.000,00, al lordo dei compensi spettanti al Soggetto Attuatore, disponibili nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU”, Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, del PNRR, come previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto 13 novembre 2024 e fermo restando le riserve definite al comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, operanti sull’intero territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto 13 novembre 2024 e tenuto conto delle esclusioni previste dal medesimo articolo 5 del decreto 13 novembre 2024.
2. Le predette imprese, in attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 5, non devono operare nell’ambito dei settori indicati nell’allegato 1 al presente decreto, che rispetta anche le indicazioni operative previste nell’ambito dell’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” e contenute nell’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024.
3. In attuazione della Decisione di cui al comma 2, sono altresì escluse dall’accesso alle agevolazioni:
a) le industrie ad alta intensità energetica: ai fini di cui al presente decreto si intendono industrie ad alta intensità energetica le imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 4 del presente decreto, risultano inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;
b) le industrie ad alta emissione di CO2: ai fini di cui al presente decreto si intendono industrie ad alta emissione di CO2 le imprese che svolgono attività incluse nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.
4. Le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni di cui al presente solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.
Articolo 4
(Programmi di investimento e spese ammissibili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6 del decreto 13 novembre 2024, riguardanti:
a) l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio, o
b) l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.
2. Gli investimenti di cui al comma 1:
a) non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e mini- eolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate;
b) devono necessariamente prevedere la realizzazione di una diagnosi energetica, recante gli elementi indicati dall’articolo 6, comma 3, del decreto 13 novembre 2024. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. Qualora l’impresa risulti già in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, la stessa dovrà essere integrata con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per il quale sono state richieste e concesse le agevolazioni di cui al presente decreto;
c) possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto 13 novembre 2024.
3. Ai fini di cui al presente decreto, per impianti mini-eolici si intendono gli impianti di piccola taglia che, grazie alle ridotte dimensioni, possono essere installati su edifici esistenti o su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici, come previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto 13 novembre 2024.
4. I programmi di investimento devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera f), del decreto 13 novembre 2024.
5. Ai fini della loro ammissibilità, le spese da sostenere per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 devono rispettare i limiti e le condizioni previste dall’articolo 7 del decreto 13 novembre 2024.
6. Per gli investimenti realizzati tramite leasing finanziario, la spesa da considerare ai fini della determinazione dell’investimento ammissibile è rappresentata da quella sostenuta dalla società di leasing per l’acquisizione dei beni oggetto del contratto. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto 13 novembre 2024, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse sono considerate agevolabili le sole spese relative all’importo dei canoni – al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (quali oneri assicurativi e costi di rifinanziamento) – effettivamente pagati e quietanzati entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. In sede di erogazione dovrà essere fornita dal soggetto beneficiario regolare attestazione da parte della società di leasing che tutti i canoni siano stati oggetto di regolare pagamento; le agevolazioni concedibili sui predetti canoni sono calcolate fino al 100% dell’importo dei canoni medesimi, a concorrenza dell’aiuto riconoscibile sul costo ammissibile di cui all’articolo 8 del decreto 13 novembre 2024.
7. Ai fini dell’ammissibilità il contratto di leasing:
a) deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) deve prevedere l’esercizio anticipato, al momento della stipula del contratto medesimo, dell’opzione di acquisto del bene, come previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto 13 novembre 2024;
c) deve prevedere l’obbligo per la società concedente di comunicare al Soggetto attuatore e al Ministero il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di corresponsione dei canoni di leasing.
Articolo 5
(Termini e modalità di presentazione delle istanze)
1. La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025. Il Soggetto Attuatore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet (www.invitalia.it) e su quello del Ministero (www.mimit.gov.it) i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
2. L’accesso alla piattaforma informatica:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta
nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.
3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 13 novembre 2024 ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione. Qualora, in relazione ad una medesima PMI, pervengano più domande, anche volte all’agevolazione di differenti progetti, il Soggetto Attuatore prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, sulla base dell’ordine temporale registrato dalla procedura informatica, dichiarando decadute le domande presentate precedentemente. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate, nonché la mancata compilazione o trasmissione della documentazione richiesta, comporta l’improcedibilità della stessa.
4. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e conforme agli schemi di cui al comma 1, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa o da un suo delegato, pena l’improcedibilità della stessa, e deve contenere, tra l’altro:
a) i dati anagrafici e identificativi dell’impresa richiedente, del soggetto firmatario, dell’eventuale referente;
b) dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto;
c) dichiarazioni in merito all’eventuale possesso del rating di legalità, della certificazione della parità di genere, di certificazioni ambientali di processo;
d) la tipologia di intervento realizzata tra quelle indicate all’articolo 4, comma 1, del presente decreto e i dati principali del programma di investimento proposto secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto 13 novembre 2024, con separata indicazione degli investimenti relativi agli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, nonché della modalità di realizzazione degli stessi tra acquisto diretto e locazione finanziaria;
e) gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 6 del presente decreto;
f) le agevolazioni richieste;
g) l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH;
h) dichiarazione in merito alla conformità del programma alla pertinente normativa ambientale dell’Unione europea e nazionale;
i) dichiarazione attestante che il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione non incrementa l’uso di combustibili fossili e le emissioni di gas serra.
5. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:
a) relazione tecnica asseverata da geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, anche facenti parte dell’organico del soggetto proponente, iscritti agli albi di competenza, redatta sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto attuatore nella competente sezione del proprio sito internet. La predetta relazione deve:
i. individuare l’unità produttiva e le eventuali strutture pertinenziali di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto 13 novembre 2024 oggetto di intervento, fornendo l’indicazione e gli estremi degli atti che ne attestano la piena disponibilità in capo al soggetto proponente, e attestandone il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e inerenti alla tutela ambientale applicabili;
ii. definire i consumi energetici registrati nell’unità produttiva nell’anno precedente alla presentazione della domanda, comprendenti i prelievi dalla rete (come risultanti dalle bollette energetiche del periodo di riferimento) nonché quelli derivanti da eventuali altre fonti energetiche utilizzate nell’unità produttiva oggetto dell’investimento;
iii. definire la tipologia e la potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico o mini- eolico da installare nonché le caratteristiche dell’eventuale sistema di stoccaggio previsto, che devono risultare conformi a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto 13 novembre 2024, nonché l’eventuale capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrata rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva, individuando i relativi costi;
iv. indicare, se del caso, la categoria di modulo fotovoltaico che si intende acquistare tra quelle previste nell’ambito del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico;
v. attestare che l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico o mini-eolico è prevista su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici e che il programma di investimento rispetta la pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale e risulta coerente rispetto alle pianificazioni urbanistiche ed edilizie comunali o sovracomunali, dove ciò risulti pertinente, e dispone di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò risulti necessario;
indicare le certificazioni ambientali di processo in possesso del soggetto proponente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
b) DSAN del legale rappresentante dell’impresa richiedente contenente i dati contabili dell’esercizio finanziario relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, necessari ai fini del calcolo del MOL (margine operativo lordo), redatta sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto attuatore nella competente sezione del proprio sito internet;
c) DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa nel caso in cui l’impresa richiedente sia associata/collegata, redatta sulla base del modello disponibile nella sezione del sito internet del Soggetto Attuatore;
d) qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
e) DSAN relativa alla determinazione del Titolare effettivo dell’agevolazione, corredata dal rispettivo documento di riconoscimento del medesimo Titolare effettivo e di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante e del Titolare effettivo;
f) copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda;
g) copia delle certificazioni ambientali di processo eventualmente in possesso del Soggetto proponente;
h) eventuale documentazione a corredo ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità delle operazioni indicata dal Soggetto attuatore nella competente sezione del sito internet;
i) nel caso in cui l’impresa dichiari di aver richiesto o ottenuto altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, la “DSAN altre agevolazioni” redatta sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto attuatore nella competente sezione del proprio sito internet.
6. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il CUP, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera j), del decreto 13 novembre 2024.
Articolo 6
(Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni)
1. Il Soggetto Attuatore, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 5, comma 1, avvia le attività istruttorie di competenza, come disciplinate dall’articolo 9, comma 5, del decreto 13 novembre 2024, verificando la completezza della documentazione presentata nonché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità previsti dal medesimo decreto 13 novembre 2024.
2. Relativamente alle domande di agevolazioni per le quali le attività di cui al comma 1 si sono chiuse con esito positivo, il Soggetto Attuatore procede alla valutazione di merito dei progetti di investimento, sulla base dei criteri indicati all’articolo 9, comma 7, del decreto 13 novembre 2024. A tal fine il Soggetto Attuatore, sulla base dei dati e delle informazioni desumibili dalla documentazione trasmessa unitamente al modulo di domanda, attribuisce a ciascun progetto di investimento un punteggio determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) rapporto tra la potenza nominale degli impianti per la produzione di energia elettrica oggetto del programma di investimenti (espressa in Kwp) e il fabbisogno complessivo annuo di energia dell’unità produttiva oggetto di intervento (espresso in Kwh), coincidente con quello rilevato nell’ambito della relazione tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), del presente decreto e relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda;
b) incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dei costi riferiti all’acquisto di moduli solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo delle spese previste per il medesimo programma. Ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria a” è attribuito un peso pari a 1,3, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria b” è attribuito un peso pari a 1,4 e alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria c” è attribuito un peso pari a 1,5;
c) sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo (MOL) registrato nell’esercizio finanziario relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione. Ai predetti fini, il MOL è determinato come differenza tra il valore della produzione e i seguenti costi della produzione:
– materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
– servizi;
– godimento di beni di terzi;
– personale;
– variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
– oneri diversi di gestione;
d) possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, da parte del soggetto proponente. Ai predetti fini è attribuito un punteggio pari a zero alle imprese che non risultino in possesso di certificazioni ambientali di processo e un punteggio pari a 1 (uno) alle imprese in possesso di almeno una certificazione ambientale di processo.
3. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio di cui al comma 2, lettere a), b) e c) è calcolato tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 1, sulla base della formula riportata in allegato 2.
4. Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di agevolazione è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri di cui al comma 2, ponderata secondo i seguenti pesi: 50% per il criterio di cui alla lettera a), 10% per il criterio di cui alla lettera b), 30% per il criterio di cui alla lettera c), 10% per il criterio di cui alla lettera d), sulla base della formula riportata in allegato n. 2. Il punteggio complessivo è aumentato:
a) del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa sia inserita, alla data di presentazione della domanda di accesso, nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (rating di legalità);
b) del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all’articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162.
5. Determinato il punteggio attribuibile a ciascun progetto, il Soggetto Attuatore determina le agevolazioni concedibili a ciascun progetto e forma la graduatoria di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto 13 novembre 2024, tenuto conto delle risorse a disponibili e delle riserve disciplinate all’articolo 3, comma 2, del decreto 13 novembre 2024.
6. La graduatoria di cui al comma 5 è pubblicata nel sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mimit.gov.it) entro 120 giorni dal termine finale per presentazione delle domande di agevolazione.
7. Per le domande di agevolazione che risultano in una posizione utile nella graduatoria, il Soggetto Attuatore procede alla concessione delle agevolazioni nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 9, del decreto 13 novembre 2024, trasmettendo all’impresa beneficiaria il relativo provvedimento.
Articolo 7
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Soggetto Attuatore apposita istanza redatta secondo lo schema e con le modalità che saranno resi disponibili nella competente sezione del sito internet del Soggetto Attuatore medesimo.
2. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto Attuatore, in non più di due quote, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto 13 novembre 2024.
3. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve necessariamente essere accompagnata dalle fatture di acquisto o documenti contabili di valore probatorio equivalente quietanzati e riferiti ai beni acquistati dal soggetto beneficiario, fatta salva la possibile presentazione di fatture anche non quietanziate nei limiti previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto 13 novembre 2024, nonché, ove previsto nell’ambito del programma di spesa approvato, della documentazione attestante i canoni di leasing pagati nel periodo oggetto di rendicontazione. Dalla menzionata documentazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte e la loro coerenza con il programma di investimento approvato.
4. Il Soggetto Attuatore accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata, procede a determinare l’importo dell’agevolazione erogabile, tenuto anche conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del presente decreto con riferimento alle spese sostenute mediante leasing finanziario. In caso di esito positivo delle predette verifiche, accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, all’erogazione delle agevolazioni spettanti. Al Soggetto Attuatore è riservata la facoltà di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini dell’espletamento delle verifiche di competenza, mediante comunicazione scritta.
5. La richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, ovvero la richiesta di erogazione in una unica soluzione, deve essere trasmessa al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento e deve essere accompagnata, fermo restando quanto rappresentato al comma 3:
a) dalla documentazione attestante l’intervenuto pagamento di tutte le spese richieste alle agevolazioni, ivi compresa quella relativa alle fatture non quietanzate eventualmente presentate in sede di richiesta di erogazione della prima quota di contributo;
b) dalla diagnosi energetica, eseguita in conformità alle previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, attestante il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento, che tenga conto, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, dell’installazione degli impianti solari fotovoltaici ovvero degli impianti mini-eolici oggetto del programma di investimenti agevolato;
c) da una relazione tecnica finale, redatta dai medesimi soggetti elencati all’articolo 5, comma 5, lettera a) del presente decreto, concernente l’ultimazione del medesimo programma, da redigere secondo lo schema che sarò reso disponibile dal Soggetto Attuatore nella competente sezione del proprio sito internet, che consenta, tra l’altro, di verificare che l’investimento realizzato risulta conforme a quello approvato ovvero le eventuali variazioni intervenute con particolare riferimento alle caratteristiche proprie dello stesso incidenti sulla determinazione del punteggio attributo in sede di formazione della graduatoria con riferimento ai criteri di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto.
6. Il Soggetto Attuatore accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata e la conformità del programma di investimento realizzato con quello approvato, procede, espletate tutte le verifiche connesse al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, all’erogazione delle agevolazioni spettanti entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora il programma di investimento effettivamente sostenuto risulti inferiore a quanto concesso, il Soggetto Attuatore provvede a rideterminare le agevolazioni calcolate e ammesse ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del presente decreto. Al Soggetto Attuatore è riservata la facoltà di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini dell’espletamento delle verifiche di competenza, mediante comunicazione scritta.
7. Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti mediante il ricorso alla locazione finanziaria, ferma restando l’ultimazione del programma di investimento medesimo in conformità con quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera f), la richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, ovvero la richiesta di erogazione in una unica soluzione, deve essere trasmessa entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Articolo 8
(Variazioni)
1. Le variazioni disciplinate dall’articolo 11, comma 1, del decreto 13 novembre 2024 devono essere comunicate attraverso piattaforma informatica nella competente sezione del sito internet del Soggetto Attuatore, che procederà alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento agevolato. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto Attuatore avvia il procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 9
(Revoca delle agevolazioni)
1. Ferme restando le cause di revoca disciplinate all’articolo 15 del decreto 13 novembre 2024, le agevolazioni sono altresì revocate in misura totale qualora il Soggetto Attuatore accerti, salvo motivate giustificazioni fornite dal soggetto beneficiario, variazioni del programma di investimenti tali da condurre alla rideterminazione del punteggio originariamente attribuito ai fini della formazione della graduatoria di cui all’articolo 6 del presente decreto ad un valore inferiore a quello attribuito all’ultimo dei progetti ammessi nell’ambito della richiamata graduatoria.
2. In caso di rinuncia alle agevolazioni concesse, il soggetto beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Soggetto Attuatore mediante comunicazione da trasmettere attraverso piattaforma informatica nella competente sezione del sito internet del Soggetto Attuatore ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza del Soggetto Attuatore medesimo.
Articolo 10
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 13 novembre 2024.
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato 3 al presente decreto è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
3. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto Attuatore.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e nel sito del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it). Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alle misure agevolative disciplinate dal presente decreto.
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