Fin dal momento di emanazione del cosiddetto Collegato lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), si sono auspicati chiarimenti del Ministero del lavoro che fossero utili a facilitarne l’applicazione da parte delle imprese.
I chiarimenti sono ora arrivati grazie alla circ. n. 6 del 27.03.2015, che qui consideriamo per le indicazioni fornite a proposito delle modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina della somministrazione di lavoro.
Prima dell’intervento del Collegato lavoro, l’art. 31, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015, tra l’altro, prevedeva: “ Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.
Il Collegato lavoro ha cancellato le disposizioni appena riportate, relative alla fattispecie in cui il lavoratore intratteneva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’agenzia ed era inviato a termine presso un’impresa utilizzatrice.
La Circolare evidenzia esplicitamente le conseguenze della cancellazione, sottolineando che da essa deriva il seguente principio: “…in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi [si produce] la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.
Sulla normativa da cui discende tale conseguenza, la Circolare non si dilunga più di tanto, potendosi comunque rilevare che essa deriva dall’applicazione della normativa in materia di contratto a tempo determinato (in particolare, art. 34, comma 2, Dlgs. n. 81/2015 in tema di missione a termine che, fra l’altro, rinvia all’art. 19, comma 1, del medesimo decreto, secondo il quale i contratti di lavoro a tempo determinato non possono superare i 24 mesi).
La Circolare affronta, inoltre, una questione di diritto transitorio, considerando in particolare l’ipotesi di contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato lavoro.
A tal riguardo, essa afferma: “…il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata” (l’art. 19, comma 2, trattando della successione di più rapporti a termine tra gli stessi soggetti, comunque conferma il limite dei 24 mesi).
Ancora più esplicitamente, la Circolare afferma “… Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in esame, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina”.
Le disposizioni cancellate dal Collegato lavoro prevedevano, come risulta dal testo riportato sopra, che sino al 30 giugno 2025 il superamento dei 24 mesi non comportava l’imputazione del rapporto di lavoro all’utilizzatore.
La Circolare interviene anche su questo aspetto, affermando “…Al contempo, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.
Tuttavia, in quest’ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015”.
A fronte di una formulazione niente affatto univoca, si può ipotizzare che, ai fini del superamento del limite di 24 mesi, dalla Circolare venga considerato neutralizzabile il periodo di continuazione della missione dal 12 gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Il Collegato lavoro modifica, inoltre, integrandolo, il numero di casi in cui il legislatore ammette un espresso esonero dall’osservanza dei limiti numerici previsti in tema di somministrazione a tempo determinato, secondo in quale il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
In particolare, il Collegato, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle agenzie, esenta dal rispetto del limite percentuale anche le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato che riguardino:
- lavoratori in mobilità (articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
- lavoratori disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
- lavoratori assunti a termine in fase di avvio di nuove attività, da imprese start-up innovative, per attività stagionali, per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di lavoratori assenti o lavoratori di età superiore a 50 anni.
A questo riguardo, la Circolare si limita a richiamare le innovazioni intervenute.
Essa, inoltre, utilmente elenca tutte le categorie di lavoratori le cui assunzioni a termine da parte di agenzie non richiedono l’indicazione di una causale giustificativa, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) del Collegato lavoro.
a cura di WST Law & Tax
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