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TERZA ED ULTIMA PUNTATA DEL NOSTRO FOCUS in cui sintetizziamo le ragioni del tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere collegate alla commissione del reato di truffa ai danni dello Stato nel caso specifico di Invitalia grazie alle carte false del caseificio di Luigi Griffo e di suo figlio Paolo
CANCELLO ED ARNONE (g.g.) – Chiudiamo come abbiamo promesso ieri la trattazione dettagliata dell’ordinanza della sezione Riesame del tribunale di Santa Maria Capua Vertere che si è pronunciata sul ricorso presentato dai difensori degli imprenditori, di Castel Volturno ma con una residenzialità evidente anche in quel di Cancello ed Arnone, Luigi Griffo e figliolo Paolo Griffo
controllori di fatto della Spinosa spa società che abbiamo scoperto essere intestata per il 96%, poco più o poco meno, alla moglie di Luigi Griffo di qui la decisione recentissima dello stesso Riesame di dissequestrarne le quote azionarie (CLICCA E LEGGI).
Per chi ancora non lo sapesse stiamo parlando dell’indagine che ha portato alla iscrizione nel registro degli indagati, per i reati di truffa, falso e corruzione compiuti in concorso del consigliere regionale Giovanni Zannini
Rimaneva da trattare – e non lo abbiamo fatto ieri in quanto l’articolo si stava allungando troppo – gli ultimi due o tre concetti affrontati dalla sezione Riesame, presieduta dal giudice Giuseppe Meccariello, relativamente al ricorso che puntava a dissequestrare la cifra di circa 1 milione e 800mila euro, erogata da INVITALIA, società controllata dal ministero dell’economia delle finanze e del bilancio, alla stessa Spinosa spa quale acconto dei 13 milioni di euro finanziati per la costruzione, per la riedificazione del maxi caseificio nel perimetro del Comune di Cancello ed Arnone
Questo sequestro chiesto dai pubblici ministeri Gerardina Cozzolino e Giacomo Urbano e firmato da uno dei gip del tribunale sammaritano si è connesso proprio all’ipotesi di reato di truffa ai sensi dell’articolo 640 bis del codice penale che riguarda la specifica materia delle erogazioni pubbliche ottenute attraverso comportamenti qualificati come truffa aggravata
La tesi della difesa dell’avvocato difensore si basava sulla seguente argomentazione: siccome le somme erogate da Invitalia ai Griffo rappresenterebbero il “prodotto” del reato e non del prezzo o, nel caso specifico, nel profitto garantito a chi ha introitato la cifra, del presunto reato compiuto.
Una tesi che il Riesame respinge in quanto, a suo avviso la somma percepita da Invitalia rappresenta “il profitto “del reato compiuto. Ovviamente il ragionamento si dipana in maniera articolata da un punto di vista tecnico giuridico. Per cui come abbiamo fatto per le prime due puntate di questo focus invitiamo quelli che ritengono di voler controllare la qualità della nostra sintesi e quelli che vogliono aver un quadro più analitico del pronunciamento giudiziario a utilizzare il testo integrale dell’ordinanza del Riesame di S Maria C.V. che pubblichiamo ancora una volta in calce all’articolo focalizzando l’attenzione alle ultime pagine dello stesso, quelle che vanno dalla 14 alla 17
Tornando al nostro lavoro obbligato a sintetizzare ciò che il giudice afferma, volgiamo utilizzare alcuni esempi, uno in particolare, più elementari del collegio presieduto da Giuseppe Meccariello, per spiegarsi bene.
La similitudine riguarda lo spaccio di stupefacenti: “ai fini penali la somma pagata in cambio della droga rappresenta il prezzo ma questa somma, in realtà, deve essere qualificata come profitto in quanto rappresenta di per se l’utilità economica frutto del reato compiuto mentre potremmo definire prezzo la somma pagata allo spacciatore dall’acquirente affinché questi conceda la droga”
L’esempio apparentemente banale è pienamente adattabile, secondo il tribunale del Riesame, ai tempi di azione di tutti i soggetti che hanno agito nella vicenda del caseificio. La truffa, ossia la messa a punto della documentazione falsa, degli attestati farlocchi, che hanno poi indotto la commissione Vinca del comune di Castello Matese a trasmettere al Comune di Cancello ed Arnone atti dichiarativi nei quali veniva asserito che la richiesta di permesso di costruire, presentata dai Griffo non necessitava di una dichiarazione Vinca. Dentro a questo intervallo temporale si sono consumati reati che poi hanno costituito a loro volta gli elementi della truffa consumata ai danni di una società pubblica e dunque integrabile nelle previsione dell’articolo 640 bis
L’elargizione dell’acconto di 1milione 800mila euro avviene solo e solamente in quanto Invitalia assorbe e prende atto di una condizione di presunta regolarità dei requisiti di Spinosa spa. Una presa d’atto a cui segue temporalmente la consegna materiale dell’acconto. Nel momento in cui – osserva il tribunale – una comunicazione che per altro non era realizzabile per legge, non fosse arrivata ad Invitalia, questa non avrebbe tirato fuori un solo euro
Insomma si crea quella scansione temporale che contiene atti e fatti distaccati tra di loro e con un effetto ossia l’accreditamento materiale del milione e ottocentomila euro che è solo frutto dell’atto precedente, che ha costituito il reato di truffa. Dunque, non prodotto del reato come chiede la difesa, bensì profitto del reato che, essendo tale rientra nelle previsioni dell’articolo 640 quater quale oggetto di confiscabilità.
Infine, ci sembra rilevante in quella che, ripetiamo, è comunque una sintesi di ciò che mettiamo a disposizione alla fine di questo articolo in veste integrale, la citazione di una sentenza della Corte di Cassazione: “In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che abbia falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile deve essere individuato con riferimento all’intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento per l’ente erogante, configurando la violazione dei limiti nomativi dell’azione della pubblica amministrazione una ipotesi di “arricchimento imposto non opponibile dal beneficiario” (cfr. Sez. 2 – , Sentenza n. 43676 del 07/10/2021).”
Cosa significa questo pronunciamento? Significa che siccome il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ritiene, con ampia spiegazione, che quello assorbito dai Griffo è un profitto, il sequestro preventivo a scopo di confisca per equivalente, collegato alla violazione dell’articolo 640 bis, quindi un equivalente frutto di un erogazione dello Stato o di una sua diramazione costituzionale, deve essere effettuato per l’intera somma senza tener conto dell’ingiustificato arricchimento per l’ente erogante che, aggiungiamo noi, sarebbe costituito in questo caso dalla maturazione degli interessi trattandosi di un finanziamento in parte a fondo perduto ed in parte, per l’appunto, a interesse agevolato.
Ed è proprio questo che induce il tribunale del Riesame a respingere il ricorso della difesa anche sulla parte relativa al sequestro di 1milione e 800mila euro inserendo l’intera somma all’interno del blocco, del congelamento, realizzato attraverso il provvedimento del gip, pienamente confermato dal giudice di secondo grado dei provvedimenti cautelari in questo caso di tipo patrimoniale
CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA. VI SEGNALIAMO LE PAGINE DALLA 14 ALLA 17
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