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Non più code allo sportello, bensì pratica telematica estesa alla registrazione dei verbali di distribuzione degli utili societari. E’ stato pubblicato il provvedimento n. 114787 del l’Agenzia delle Entrate che ha approvato il nuovo modello RAP con le relative istruzioni dove è stato aggiunto il modulo Registrazione di atto privato da utilizzare per lo scopo indicato.
Il nuovo modello RAP per registrare telematicamente i verbali di distribuzione di utili osserva nella parte dei dati generali le seguenti indicazioni:
- si dovrà indicare il codice 3 nella casella “Tipologia di atto”;
- nelle caselle destinate alla “data dell’atto”, si dovrà indicare la data in cui è stato sottoscritto il verbale di distribuzione degli utili ovvero quella della delibera assembleare di approvazione del bilancio societario. In caso di ritardo oltre i 30 giorni tra il giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale e la data di trasmissione del modello RAP, il sistema calcolerà le sanzioni e gli interessi.
In seguito nella sezione “Richiedente”, i dati della società che distribuisce gli utili.
Il nuovo modello nella parte interessata si presenta con i seguenti nuovi quadri aggiuntivi:
Nel “Quadro Atto” devono essere riportate le seguenti informazioni:
- Totale Utile conseguito, vale a dire l’importo dell’utile di esercizio conseguito dalla società che approva il Bilancio;
- Importo Utile distribuito ai soci, vale a dire l’importo dell’utile di esercizio che viene destinato alla distribuzione tra i soci.
Il “Quadro soci” è dedicato all’elenco dei soci percipienti l’utile, qualora singolarmente menzionati. Accanto ai dati identificativi, si rende necessario indicare:
- la quota di partecipazione del singolo socio al Capitale Sociale (ad esempio se si partecipa per il 20%, occorre indicare 20,00), corrispondente a quanto indicato in atto.
- la quota parte di utile percepita dal singolo socio, in ragione della propria quota di partecipazione.
Nelle motivazioni si legge che si tratta di un provvedimento che attua il D. Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall’IVA, che prevede la graduale telematizzazione delle richieste di registrazione degli atti nonché il versamento delle imposte dovute. L’adempimento prevede il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento riprendendo quanto già precedentemente stabilito dalla stessa Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi n. 18/E/2013, precisare che:
- il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili di esercizio è soggetto a registrazione in termine fisso;
- i verbali di approvazione del bilancio scontano l’imposta di registro secondo le indicazioni di cui alla lett. d) dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/8653, in quanto configurano assegnazioni, atteso che tale norma comprende tutte le assegnazioni ai soci, sia effettuate durante lo svolgimento dell’attività che alla sua liquidazione.
Si ritiene che le regole in tema di registrazione dell’atto e di versamento dell’imposta di registro non mutino anche se la società che distribuisce gli utili è una società in cui è stata fatta l’opzione per la trasparenza ex art. 115 del TUIR. L’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 trova applicazione per tutte le “società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Si ritiene che l’opzione per la trasparenza non sia in grado di incidere sull’obbligo di registrazione e tassazione del verbale di approvazione del bilancio e distribuzione dell’utile. Nella stessa norma in commento non si rileva alcun riferimento alle modalità di tassazione diretta della società che distribuisca gli utili. Se ne deve dedurre che la scelta della trasparenza ex art. 115 TUIR non esplica effetti circa l’obbligo di registrazione con versamento dell’imposta di registro del verbale di approvazione del bilancio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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