Autorizzazione paesaggistica, colpo alle Soprintendenze: all’esame delle Commissioni il disegno di legge della Lega

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Esclusi dal nulla osta paesaggistico gli aumenti di volume entro il 20%, le opere oggi sottoposte ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelle di difesa idraulica. Introduzione del silenzio-assenso trascorsi 45 giorni dalla ricezione della pratica da parte della soprintendenza. Sono alcune delle proposte contenute nel discusso disegno di legge presentato da un gruppo di senatori della Lega e che ha iniziato il suo iter nelle Commissioni Ambiente e Cultura di Palazzo Madama.

Alcune proposte provano a modificare in via diretta il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004); altre si concretizzano in criteri direttivi per una delega al governo.

Senza nulla osta gli aumenti di volume entro il 20% 

Il Ddl propone l’adozione di un regolamento che vada a modificare l’elenco delle opere non soggette al nulla osta paesaggistico. L’obiettivo sarebbe quello di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), nonché quelli sottoposti a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) nei casi in cui l’eventuale aumento di volume non superi la soglia del 20% oppure «le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell’immobile».

Silenzio-assenso trascorsi 45 giorni

Il disegno di legge interviene sul procedimento di autorizzazione paesaggistica provando a introdurre il silenzio-assenso allo scadere dei 45 giorni concessi alla soprintendenza per pronunciarsi.

Il tentativo si introduzione del silenzio-assenso è esteso anche alla domanda di compatibilità paesaggistica quando si segue l’iter dell’articolo 167 del Codice (diverso da quello stabilito dal Salva-casa nell’ambito dell’accertamento semplificato di conformità edilizia). Nell’ambito dell’articolo 167, il Ddl propone la formazione del silenzio-assenso trascorsi i 90 giorni entro cui la soprintendenza deve dare il suo parere vincolante, dopodiché l’amministrazione competente potrà provvedere sulla domanda. Si tratta dell’accertamento di compatibilità che può essere richiesto in caso di: lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Parere non vincolante della soprintendenza su apertura di strade e cave, palificazioni e impianti industriali

Viene inoltre proposto di far passare da «vincolante» a «obbligatorio non vincolante» il parere del soprintendente che secondo il codice dei Beni culturali e del paesaggio (art. 152) deve essere reso in caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambito delle cosiddette bellezze individue e d’insieme elencate dall’articolo 136 del Codice Urbani. Dunque, per tali opere, l’amministrazione competente – su parere obbligatorio ma non vincolante del soprintendente – ha la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti.

Articolo 136
Immobili e aree di notevole interesse pubblico 
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Delega al governo: interventi di “lieve entità” senza parere della soprintendenza

La proposta contiene anche una delega al governo per modificare in modo incisivo il Codice dei beni culturali.

Tra i principi direttivi dati all’esecutivo, forse il più dirompente è quello che prevede che gli interventi di lieve entità definiti  dall’Allegato B al Dpr 13 febbraio 2017, n. 31, dunque soggetti ad autorizzazione semplificata, non siano sottoposti al parere della soprintendenza. Tali interventi rientrerebbero nella competenza esclusiva degli enti locali che ne verificherebbero la conformità con il piano paesaggistico regionale.

Il disegno di legge propone anche che siano esclusi dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, quelli praticati sulle parti interne di edifici di cui è vincolata la sola facciata. Un altro criterio direttivo consiste nel prevedere che per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, il parere della soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante.

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