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“L’I.T. Emilia Romagna, Umbria e Marche ha introdotto un nuovo obolo per gli editori che intendono chiedere tratte di collegamento per alimentare via etere propri impianti di diffusione FM”.
Così alcune segnalazioni allarmate di editori giunti a questa redazione, che abbiamo voluto approfondire per comprendere cosa starebbe succedendo. Se effettivamente qualcosa di nuovo sta accadendo…
Sintesi
Alcuni editori hanno segnalato che l’Ispettorato Territoriale Emilia Romagna, Umbria e Marche del MIMIT avrebbe introdotto un nuovo onere per l’attivazione di collegamenti radiofonici.
Il contributo (in conto terzi) sarebbe giustificato come rimborso per le verifiche di compatibilità del progetto richiesto. E fin qui nulla di nuovo verrebbe da dire… Sennonché, gli editori contestano tale addebito, sostenendo che si tratterebbe di una semplice presa d’atto della richiesta, senza attività operative aggiuntive necessarie.
Come di consueto, Newslinet ha indagato, scoprendo che, in realtà, la prassi dell’Ispettorato è già adottata da altri uffici territoriali e che, addirittura, la Direzione Generale per i Servizi Territoriali (D.G.S.T.) ha emesso una circolare il 5 febbraio 2025 per uniformare tale procedura a livello nazionale.
Il provvedimento si basa sul D.M. 10/01/2024, che stabilisce che gli Ispettorati possono svolgere attività in conto terzi per verifiche tecniche sui collegamenti radio.
Il Ministero, raggiunto da questo periodico, ha confermato che 9 su 15 Ispettorati già applicavano tale onere prima della circolare. Inoltre, il D.M. 15/02/2006 disciplina la quantificazione dei costi per queste attività.
Secondo la D.G.S.T., gli interventi sul territorio non sarebbero obbligatori per giustificare l’onere, in quanto le verifiche possono essere svolte anche solo tramite analisi informatiche.
Di conseguenza, la Direzione Generale rha ritenuto che l’operato dell’Ispettorato Emilia Romagna, Umbria e Marche sia conforme alla normativa vigente, legittimando il nuovo onere per gli editori.
La vicenda
Da qualche settimana sono giunte alla redazione di questo periodico alcune lamentele di editori riguardanti il fatto che l’Ispettorato Territoriale Emilia Romagna Umbria e Marche del Ministero delle imprese e del made in Italy avrebbe aggiunto un nuovo ed inedito onere a carico dei concessionari radiofonici che intendono collegare nuovi impianti alla propria rete FM.
Costi ulteriori
In sostanza un costo ulteriore per attivare tratte di collegamento per alimentare diffusori in modulazione di frequenza.
Richieste di rimborso di attività d’ufficio
Le richieste dell’Ispettorato sarebbero formulate “a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l’attività in conto terzi da eseguirsi ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la modifica del collegamento in conformità alla normativa vigente”.
..inedite
Sennonché, secondo i lamentanti, la pretesa non sarebbe mai stata formalizzata in precedenza dallo stesso ispettorato ed addirittura non sarebbe condivisa dagli altri organi territoriali del MIMIT.
I presupposti
Il presupposto evidenziato dall’Ispettorato e segnalatoci dagli editori, sarebbe la sussistenza di “oneri sostenuti per la verifica preliminare di compatibilità del progetto di collegamento richiesto a mezzo delle dotazioni informatiche necessarie a stabilire la coesistenza della tratta proposta con i ponti radio già autorizzati, fatto salvo ogni occorrente intervento in opera sul territorio per le eventuali verifiche tecniche agli impianti”.
La posizione degli editori (che si sono lamentati)
Peraltro, a livello operativo, secondo i lamentanti, “la specifica attività consiste in mera presa d’atto della richiesta, con semplice controllo in appositi registri, per verificare la non utilizzazione delle specifica frequenza, senza alcun spostamento di personale e mezzi.
Richieste non supportate a livello giuridico
E anche a livello giuridico va segnalato che le norme in materia non prevedano l’addebito ai richiedenti nella fattispecie”.
Le verifiche (di NL)
Stante la particolarità (e rilevanza) della questione, Newslinet ha voluto quindi capire quali fossero i contorni della vicenda, interpellando fonti ministeriali.
Le cose non stanno esattamente così
E scoprendo che, in realtà, la posizione dell’I.T. Emilia Romagna Marche ed Umbria non solo è già condivisa e – come riferito a questo periodico da funzionari di altri organi periferici – addirittura preceduta da analoghe iniziative di altri I.T./Case del Made in Italy e pure dichiaratamente avallata dalla D.G.S.T. (Direzione Generale per i Servizi Territoriali).
Uniformazione
Nel merito, la D.G.S.T., con una nota in data 05/02/2025 ha, infatti, invitato tutti gli I.T. (quindi anche quelli che non lo facevano) ad adeguarsi all’operatività in conto terzi (quindi con surrogazione nei costi da parte degli istanti) per i procedimenti avviati ex art. 25 c. 1 D. Lgs. 208/2021.
Prima dell’I.T. Emilia Romagna, Marche ed Umbria
D’altra parte, le fonti ministeriali raggiunte da questo periodico hanno confermato che “ben 9 su 15 Ispettorati Territoriali (13 al netto delle aggregazioni, anche se il sito del dicastero dichiara che le Case del made in Italy a breve diverranno 17 con l’apertura delle sedi di Bolzano, Venezia, ndr), ancora prima della circolare chiarificatrice della D.G., chiedevano l’apertura del conto terzi per il rilascio delle autorizzazioni ai collegamenti”.
La circolare del 05/02/2025
Ma cosa dispone la circolare del 05/02/2025, che Newslinet ha potuto esaminare?
D.M. 10/01/2024
La nota, rimanda, anzitutto, alle previsioni del D.M. 10/01/2024, “recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MIMIT, nella parte in cui stabilisce che gli I.T. esercitano le proprie competenze nello svolgimento delle attività in conto terzi sulla base della normativa vigente, per quanto riguarda, in particolare l’analisi e le verifiche con sistemi dedicati, su istanza dei concessionari e dei soggetti autorizzati, di progetti tecnici di compatibilizzazione, razionalizzazione, ottimizzazione e trasferimento di impianti radioelettrici, anche con interventi in opera sul territorio per le verifiche tecniche, della marcatura e certificazione CE ai sensi del decreto legislativo 22/06/2016, n. 128 (art. 14, c. 2, n. 17, lett. ii)”.
D.M. 15/02/2006
In secondo luogo (e con specifico riferimento al caso relativo ad un procedimento avviato ex art. 25 c. 1 D. Lgs. 208/2021), ovvero ad un procedimento autorizzatorio per “le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di assicurare la compatibilità radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite ciascuna emittente legittimamente operante”, la circolare della D.G. rileva che, ai fini della quantificazione dei costi di istruttoria dell’istanza, risultano applicabili gli artt. 2 e 4 del D.M. del 15/02/2006, recante “individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30/12/2003, n. 366″.
Modalità di calcolo dei costi di surrogazione
Dal combinato disposto delle citate norme, deriverebbe, secondo la D.G., che per le “prestazione (…) eseguite dal Ministero delle Comunicazioni per conto terzi” , tra cui “(…) effettuazione su richiesta dei concessionaria di progetti tecnici di compatibilizzazione tra impianti radioelettrici (…)”, i compensi dovuti sono calcolati sulla base, in particolare, degli elementi di cui alla lettera a) ed alla lettera f).
D.M. dirimente
La nota dirigenziale prosegue evidenziando che il D.M. 10/01/2024, a proprio avviso, risulterebbe già dirimente per la questione, “allorquando espressamente prevede che lo svolgimento da parte degli I.T. delle attività in conto terzi possa avvenire anche (la nota sottolinea tale congiunzione, ndr) con interventi in opera sul territorio”.
Nessun dubbio interpretativo
Non solo: secondo la D.G., il “tenore letterale della disposizione non lascia spazio a dubbi interpretativi, nella misura in cui prevede che gli interventi sul territorio (alias di uscita di personale e mezzi) siano solo una della possibili modalità operative adottabili nell’istruttoria dei procedimenti di modifica degli impianti radioelettrici per finalità di compatibilizzazione, ottimizzazione, razionalizzazione e trasferimento delle reti di distribuzione e di radiodiffusione FM”.
Discrezionalità operativa in conto terzi
“In altri termini, gli I.T. – prosegue la direzione generale del MIMIT – sono competenti a svolgere attività in conto terzi nei procedimenti sopra indicati.
… anche per verifiche in sede
Anche se, come nel caso di specie, la valutazione di compatibilità in termini di frequenza e di tratta con i ponti radio esistenti non renda necessario effettuare anche interventi in opera sul territorio per le verifiche tecniche”.
D.G.: operato corretto dell’I.T. Emilia Romagna, Umbria e Marche
“Alla luce della prefata normativa – conclude la nota ministeriale – l’operato dell’I.T. Emilia Romagna, Umbria e Marche appare conforme alla normativa in materia avendo data puntuale applicazione alle disposizioni ut supra richiamate”. (E.G. per NL)
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