Compatibilità tra dottorato, postdoc e percorsi di abilitazione all’insegnamento

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito


Dopo mesi di inaccettabili attese e relative incertezze, il 24 febbraio il Ministero ha pubblicato l’agognato atto normativo inerente all’attivazione del secondo ciclo di percorsi abilitanti all’insegnamento da 60, 36 e 30 CFU (D.M. 156/2025). Tale decreto era fortemente atteso anche dalla componente dottorale e post dottorato vincitrice del concorso PNRR1 in assenza di abilitazione, che potrà così completare la propria formazione professionale per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato. Un confronto fra Ministero e sindacati si era aperto lo scorso 24 gennaio in merito anche alle presunte incompatibilità fra i percorsi abilitanti, comprensivi di lezioni in presenza e tirocinio, e lo svolgimento di assegni di ricerca, in quanto rapporto di lavoro parasubordinato. In particolare, indiscrezioni incautamente e parzialmente diffuse dal sindacato Gilda – e il conseguente rimbalzo sui social media–  avevano seminato legittime preoccupazioni tra assegniste e assegnisti, che apprendevano di un possibile orientamento ministeriale lesivo del loro diritto alla formazione e al lavoro. L’assurdità della posizione risultava poi acuita dal fatto che il MIM confermava invece come compatibili dottorato e percorsi abilitanti.

Come ADI ha sempre ribadito, anche attraverso l’opera di divulgazione gratuita della normativa per supportare concretamente tutte le colleghe e i colleghi già inseriti nel o interessati al mondo scolastico, l’iscrizione a un dottorato di ricerca non può essere considerato un elemento ostativo alla frequenza del corso abilitante per l’insegnamento. Il D. M. 930/2022, che disciplina la contemporanea iscrizione a due corsi universitari, e le relative FAQ MUR aggiornate chiariscono infatti che è possibile partecipare a due corsi universitari aventi obbligo di frequenza previa autorizzazione dei rispettivi organi collegiali. 

A seguito del comunicato della Gilda sulla presunta incompatibilità degli assegni, l’ADI ha prontamente denunciato alla deputata Irene Manzi del Partito Democratico – che siede nella VII Commissione Istruzione e Cultura della Camera – e agli stessi uffici competenti del MUR la rilevante fallacia logica nell’impedire la frequenza al corso abilitante, sulla base di parossistiche valutazioni giuslavoristiche. I corsi abilitanti di prossima attivazione, dunque, saranno riservati, in primo luogo, ai vincitori di concorso che ad oggi lavorano nelle rispettive scuole di assegnazione con un contratto al 31 agosto. Buona parte dei fruitori dei corsi abilitanti è quindi già lavoratore subordinato con contratto a tempo determinato, sia nel mondo della scuola che in altre professioni. Il Ministero non avrebbe potuto nemmeno addurre come pretesto un’incompatibilità formale fra lo status giuridico di assegnista di ricerca e la frequenza di tale corso universitario. All’art. 22 co. 3 della L. 240/2010 (nella formulazione antecedente alla riforma del 2022) – che regola ad oggi la figura ad esaurimento dell’assegnista di ricerca – si legge  infatti che «la titolarità dell’assegno non è compatibile» solo «con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia e all’estero»: nessuna menzione per i percorsi di abilitazione, che non ricadono in nessuna delle fattispecie precedenti. Lo stesso criterio si applica anche ai contratti di ricerca di recente attuazione. Alla nostra associazione, d’altronde, sono giunte da più parte segnalazioni di positiva frequenza di assegnistɜ di ricerca sia ai corsi riservati ai già abilitati o specializzati su sostegno; sia al primo ciclo di corsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU.  

Il nostro tempestivo intervento ha prodotto, dunque, i risultati auspicati. L’art. 4. co. 6 del D.M. 156/2024 consente infatti agli atenei, sulla base dei rispettivi regolamenti, di autorizzare «la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, in caso di comprovate e documentate esigenze»: una disposizione che, d’altronde, era già stata applicata per il fu Tirocinio Formativo Attivo.

Grazie ad ADI, dottorandɜ e assegnistɜ di ricerca vincitori di concorso, ma non abilitati saranno tutelati dall’arbitrio di Uffici Scolastici Regionali e delle istituzioni scolastiche. C’è da dire inoltre che anche coloro che già si trovano all’estero o sono in procinto di partire per condurre le proprie ricerche potranno richiedere la sospensione del corso abilitante, senza che sulle loro teste gravi il peso di un ingiusto licenziamento. 

Organizzarsi e mobilitarsi paga sempre, anche su un tema tanto caro all’ADI come PhD e scuola: vi chiediamo quindi di diffondere la nostra guida su dottorato e scuola e aderite alle nostre sedi locali! Per costruire insieme nuovi diritti, nell’Università e nella Scuola.

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link