Eutekne.info – Definitivo il modello 730/2025

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Con il provvedimento n. 114763, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025. Il modello definitivo arriva quindi a una settimana dal termine massimo fissato, per il solo anno 2025, al 17 marzo dall’art. 3-bis comma 3 del DL 202/2024 convertito (si veda “In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Milleproroghe” del 25 febbraio 2025). L’art. 1 comma 1 del DPR 322/98 prevede ordinariamente, invece, che i modelli di dichiarazione semplificata siano approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

Continua il progressivo ampliamento dell’ambito applicativo del modello 730 e, in attuazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 1/2024, possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria. La novità era emersa già dal modello in bozza (si veda “Disponibili le bozze dei modelli 730/2025 e 770/2025” del 15 gennaio 2025).

Da quest’anno, dunque, i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).

Alcune novità riguardano anche le locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono infatti assoggettati a imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo (si veda “CIN in dichiarazione dal 2025” dell’11 febbraio 2025).

Tra le altre novità con impatto sul modello 730/2025 si segnalano:
– il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di CD e IAP. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
– la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
– le modifiche riguardanti il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che dal 31 luglio 2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.

Entrano nel 730/2020 anche il bonus “Natale” – indennità di 100 euro per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro a determinate condizioni – e il trattamento integrativo che spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.

Quanto, invece, alle detrazioni “edilizie”:
– per le spese rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
– per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
– per le spese superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.



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