Con la decisione in commento, l’Arbitro per le controversie finanziarie si è pronunciato sui profili di negligenza informativa e comportamentale dell’Intermediario, in relazione a operazioni di investimento disposte su titoli obbligazionari Portugal Telecom, a valere su un deposito titoli cointestato, in modalità di trading online.
Nel caso sottoposto al Collegio, i Ricorrenti lamentavano l’assenza di adeguata informativa da parte dell’Intermediario in relazione a operazioni di acquisto di titoli obbligazionari Portugal Telecom e, nello specifico, sulle caratteristiche e sul livello di rischiosità effettivo dei predetti titoli.
In particolare, assumevano i Ricorrenti che l’Intermediario avrebbe violato gli obblighi informativi, di correttezza, diligenza e trasparenza su di lui gravanti in sede precontrattuale in ordine alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza e al rischio insito nei titoli obbligazionari oggetto di acquisto, in violazione dell’art. 21 TUF e degli artt. 1175 e 1375 c.c.
In sintesi, secondo i Ricorrenti, la Banca intermediaria:
– ha sottaciuto ai clienti che l’emittente era stata incorporata già nel dicembre 2014 (e, quindi, antecedentemente alle operazioni oggetto di ricorso) da una società di diritto brasiliano caratterizzata da un elevato rischio di fallimento;
– ha sottaciuto la successiva ammissione della controllante alla procedura fallimentare, così negando ai clienti una consapevole e tempestiva scelta di disinvestimento;
– non ha fornito adeguate informazioni circa le caratteristiche dei titoli oggetto di acquisto e, in particolare, circa la loro illiquidità, ossia difficoltà allo smobilizzo, in violazione della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2009;
– non ha informato i clienti che le obbligazioni oggetto di controversia erano state indirizzate al collocamento presso i soli investitori qualificati;
– non ha fornito informazioni “on going” circa l’andamento dell’investimento che ponessero gli investitori nelle condizioni di compiere scelte di investimento/disinvestimento consapevoli.
– ha omesso qualsiasi valutazione di adeguatezza e, in subordine, di appropriatezza, delle operazioni di investimento nei titoli obbligazionari Portugal Telecom, in relazione alle caratteristiche dei clienti e alla loro propensione al rischio.
Costituitasi la Banca intermediaria rappresentava preliminarmente come i Ricorrenti avessero precedentemente sottoscritto il “Contratto Prestazione Servizi di Investimento”, in forza del quale, in data 9 settembre 2015 ed in data 16 dicembre 2015, i Ricorrenti avevano disposto, in totale autonomia mediante il servizio di internet banking, le operazioni di acquisto contestate. Alla luce del loro profilo, la prima operazione veniva valutata come adeguata e la seconda come non adeguata per eccesso di concentrazione e frequenza.
Nel 2018, i titoli venivano poi trasferiti presso altro intermediario, con la conseguente impossibilità, per la Banca, di avere informazioni in merito all’alienazione degli stessi ovvero se i Ricorrenti avessero aderito alla c.d. procedura di “Default Recovery Portugal Telecom” messa a disposizione dall’emittente, che prevedeva il rimborso ai clienti delle obbligazioni in cinque rate annuali, pari al 20% del valore nominale investito per ciascuna rata, dal 2038 al 2042, salva la possibilità per l’emittente di optare per il rimborso anticipato in un’unica soluzione del 15% del valore nominale delle obbligazioni, più gli interessi capitalizzati maturati fino all’esercizio dell’opzione.
L’intermediario, inoltre, evidenziando la profilatura elevata dei clienti e la composizione del portafoglio dei Ricorrenti e la loro pregressa operatività, ha rilevato come gli stessi avessero ingenerato il ragionevole affidamento circa l’attendibilità della loro esperienza, atteso che già nel 2012 il loro portafoglio titoli era composto per la quasi totalità da strumenti obbligazionari, anche subordinati ed emessi da Stati esteri e da emittenti vari, alcuni dei quali aventi un rating speculativo, e per una parte da strumenti complessi (tra cui ETF).
Con riferimento alle restanti contestazioni, veniva sottolineato come le operazioni contestate fossero state disposte mediante il servizio di internet banking, su cui erano presenti le schede del titolo, con l’indicazione delle caratteristiche principali della tipologia di strumento finanziario ed i relativi rating, tipici di uno strumento speculativo, l’indicazione che si trattava di un debito “unsecured” dell’emittente, sottoposto al “Rischio Emittente” e al “Rischio tasso di interesse”.
Ad ultimo, con riferimento all’asserita omessa informativa successiva, non vi era alcun obbligo contrattuale gravante in tal senso su di sé, e che comunque i Ricorrenti avevano sempre ricevuto i rendiconti periodici del deposito titoli, da cui erano desumibili le informazioni relative all’andamento delle obbligazioni, alla luce delle quali essi ben avrebbero potuto procedere al disinvestimento tempestivo, in modo da ridurre il danno lamentato.
Fatte tali premesse in merito alle posizioni delle due parti, il Collegio ha respinto il ricorso osservando, in punto di valutazione dell’operato dell’Intermediario, che la scheda prodotto presente sulla piattaforma telematica al momento della prima delle due operazioni, pur fornendo una serie di informazioni chiare sulle caratteristiche del titolo, non conteneva l’informazione aggiornata in merito al rapporto con la società di telecomunicazioni brasiliana OI Brasil e ai passaggi societari che già da giugno 2015 rendevano quest’ultima controllante diretta dell’emittente. La scheda prodotto visionabile on line al momento della successiva operazione di investimento risultava, invece, essere stata aggiornata anche per quanto attiene a tale specifico profilo, così consentendo al cliente di effettuare una scelta consapevolmente informata.
Il Collegio ha comunque ravvisato delle criticità – circostanza, tra l’altro non adeguatamente provata dall’intermediario – circa l’effettiva presa visione delle schede prodotto e, più in particolare, dell’esistenza di una funzione “bloccante” della dichiarazione di presa visione della scheda rispetto all’esecuzione dell’ordine.
Quanto, invece, alla valutazione di adeguatezza compiuta dall’Intermediario – con riferimento alla prima operazione con esito positivo e negativo, invece, con riguardo alla seconda – il Collegio ha dato una peculiare valenza probatoria alla circostanza che, a fronte del giudizio negativo reso dall’intermediario, i Ricorrenti non abbiano desistito dal dare comunque corso autonomamente all’operazione, indice ciò di piena consapevolezza e di una determinazione finalistica con cui i clienti hanno concluso l’investimento.
Anche la profilatura dei clienti ha fatto emergere caratteristiche di un livello di esperienza e conoscenza in materia finanziaria tali da attestare una notevole propensione al rischio.
In conclusione, alla luce delle risultanze emerse, il Collegio ha ritenuto non configurabile il necessario nesso di causalità rispetto al danno lamentato, ostando a ciò le restanti risultanze istruttorie con riguardo al profilo dei clienti, alla loro operatività complessiva ed alla loro autonoma iniziativa di dare corso in piena autonomia all’operatività controversa, pur in presenza di una valutazione di adeguatezza con esito negativo in relazione alla seconda tranche del complessivo investimento.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link