Locali inagibili agenzia funebre non può aprire. Tar conferma diniego comune specchia

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SPECCHIA – L’agenzia funebre non può esercitare in quel locale di via Caviglia a Specchia, che l’amministrazione comunale aveva rilevato anche come inagibile. Lo hanno stabilito con una nuova sentenza, depositata in questi giorni, i giudici della terza sezione del Tar di Lecce, presidente Enrico D’Arpe, che chiude di fatto una pluriennale querelle che contrapponeva il Comune di Specchia all’impresa Onoranze Funebri Pappadà .

La vicenda ha inizio già nel 2021 allorquando l’impresa in questione, dopo aver ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione all’interno di un edificio di una struttura per il commiato e di un’agenzia funebre, ha chiesto di poter aprire solo la seconda delle due attività. La questione sfocia ben presto in un contenzioso dinanzi al Tar.

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In seguito ad un primo diniego degli uffici comunali annullato dai giudizi amministrativi, e fondato sul mancato apprezzamento di un’attestazione di formazione professionale, si passa al giudizio di ottemperanza in seno al quale il Tar nomina un commissario ad acta affinché provveda a procedere sull’istanza di apertura dell’agenzia funebre.

Ma prima ancora che il commissario ad acta assuma i suoi provvedimenti, è l’ufficio tecnico del Comune di Specchia a dichiarare, con suo atto del 18 ottobre del 2024, l’inagibilità e la mancanza di conformità edilizia dell’edificio in cui avrebbe dovuto trovar sede l’agenzia funebre.

In buona sostanza, l’ufficio tecnico lamentava l’esistenza di abusi edilizi, consistiti nella mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni del permesso di costruire a loro volta rispondenti a specifici requisiti strutturali previsti dalla normativa sanitaria e disattesi dall’impresa, oltre che una serie di carenze documentali della Scia per l’agibilità che denotavano gravi ed insuperabili lacune sostanziali rispetto ai requisiti di agibilità e salubrità dei locali.

Di tale dichiarazione di inagibilità prende contezza anche il commissario ad acta il quale conclude il suo procedimento, con suo atto del 18 novembre dello stesso anno, che rigetta l’istanza dell’impresa richiedente.

La ditta non desiste, e decide di ricorre nuovamente al Tar proponendo un reclamo contro il provvedimento del commissario ad acta e nel contempo impugnando la dichiarazione comunale di inagibilità dei locali.

Il ricorso investe gli atti sotto più profili: si contesta che il commissario ad acta potesse verificare altri requisiti, dovendo, a dire del ricorrente, limitarsi ad autorizzare l’apertura dell’agenzia. Si contesta l’eccessiva ingerenza del Comune, sfociata nell’adozione di una dichiarazione di inagibilità non più consentita, a dire dell’impresa, dopo la nomina e l’insediamento del commissario ad acta.

E ancora, si contesta l’esistenza degli abusi edilizi, l’insussistenza delle carenze poste a base della dichiarazione di inagibilità dei locali che, sempre nel ricorso del ricorrente, conterebbe “una serie di inesattezze in grado di minarne la sua stessa attendibilità”. E anche sulle modalità e sulle tempistiche di presentazione dell’istanza contestate dal Comune, il ricorrente ha posto le sue contro deduzioni.    

Valutazioni che non sono state condivise però dal Tar di Lecce che ha invece accolto le ragioni del Comune di Specchia, difeso in giudizio dall’avvocato Alessandro De Matteis, rigettando ogni singolo motivo del ricorso ed ogni singolo rilievo mosso dall’impresa all’operato dell’ufficio tecnico comunale.

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“Si è trattato solo di una questione di tempo” ha commentato il sindaco Anna Laura Remigi, “il Tar ha fatto giustizia e la verità è venuta fuori. Per aprire una qualsiasi attività bisogna rispettare la legge e questo vale per tutti”.

La vicenda però, in queste ultime ore, ha conosciuto ulteriori sviluppi. Per una mera casualità, ieri un altra sezione del Tar di Lecce ha emesso un’altra sentenza, riguardante un altro soggetto giuridico, ma che interessa una richiesta per lo stesso identico immobile di via Generale Caviglia, che si limita a condannare il Comune a chiudere una seconda e diversa pratica autorizzativa. Richiesta avviata, in questo caso, per l’apertura di una struttura per il commiato, e il Comune è invitato ad adottare un provvedimento finale.

Cosa che il Comune dovrà fare nei prossimi giorni, senza tuttavia poter prescindere, allo stato, da quel che lo stesso Tar ha stabilito circa l’inagibilità del medesimo edificio.

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