Sommario: Abstract – 1. Le esigenze finanziarie dell’impresa in crisi – 2. Richiesta di autorizzazione ai finanziamenti prededucibili – 3. Requisiti e funzionalità – 4. Presentazione della domanda e documentazione iniziale – 5. Il Concordato “in Bianco” o “Prenotativo” – 6. Prededucibilità dei crediti – 7. Finanziamento d’urgenza e continuità aziendale – 8. Creazione e distruzione di valore per i creditori – 9. Finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo – 10. Prededucibilità dei finanziamenti dei soci
Abstract. La gestione della crisi d’impresa richiede strumenti finanziari adeguati per garantire la continuità aziendale e massimizzare il valore per i creditori. In questo contesto, i finanziamenti prededucibili assumono un ruolo cruciale, consentendo alle imprese in difficoltà di reperire le risorse necessarie per proseguire l’attività e strutturare soluzioni di risanamento efficaci.
Il primo aspetto esaminato riguarda le esigenze finanziarie dell’impresa in crisi, che variano in funzione della gravità della situazione e delle prospettive di recupero. Il ricorso a nuovi finanziamenti diventa essenziale per sostenere il capitale circolante, mantenere i livelli produttivi e predisporre un piano di ristrutturazione credibile.
L’accesso ai finanziamenti prededucibili richiede una specifica autorizzazione giudiziale, che garantisce il rispetto dei principi di meritevolezza e funzionalità rispetto agli obiettivi della procedura concorsuale. I requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione includono la necessità di dimostrare il contributo del finanziamento alla continuità aziendale e la sua idoneità a preservare o incrementare il valore dell’impresa per i creditori.
La presentazione della domanda per l’autorizzazione ai finanziamenti prededucibili deve essere accompagnata da una documentazione dettagliata, che illustri la situazione economico-finanziaria dell’impresa, le prospettive di risanamento e il piano di utilizzo delle risorse ottenute. In questa fase, assume rilievo la figura del professionista attestatore, chiamato a esprimere un giudizio di veridicità e fattibilità sulle proiezioni aziendali.
Una particolare attenzione è dedicata al concordato preventivo “in bianco” o “prenotativo”, strumento che consente all’imprenditore di beneficiare di una protezione dalle azioni esecutive dei creditori mentre prepara un piano di ristrutturazione. All’interno di questa procedura, la concessione di finanziamenti prededucibili può risultare determinante per la continuità dell’attività e la gestione della fase intermedia.
Un aspetto centrale è la prededucibilità dei crediti, che conferisce ai finanziamenti ottenuti in determinate condizioni un trattamento preferenziale nella distribuzione dell’attivo, garantendo ai finanziatori una maggiore sicurezza in caso di esito negativo della procedura concorsuale.
Viene inoltre analizzato il finanziamento d’urgenza, utilizzato in situazioni di particolare necessità per evitare il blocco dell’attività aziendale, e il suo rapporto con la continuità aziendale, elemento chiave per il buon esito di una procedura di risanamento.
Dal punto di vista della creazione e distruzione di valore per i creditori, i finanziamenti prededucibili devono essere valutati attentamente per evitare che il loro utilizzo generi un peggioramento della situazione patrimoniale dell’impresa senza reali prospettive di recupero.
Un focus specifico è dedicato al ruolo dei finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo, con riferimento ai criteri di ammissibilità e ai vincoli normativi. Infine, si analizza la prededucibilità dei finanziamenti erogati dai soci, spesso fonte di controversie per il rischio di alterazione della par condicio creditorum e la possibile strumentalizzazione della procedura a favore degli interessi interni all’impresa.
Nel complesso, il tema dei finanziamenti prededucibili si configura come un elemento cardine nella gestione della crisi d’impresa, richiedendo un’attenta valutazione dei requisiti normativi, delle esigenze operative e dell’impatto complessivo sulle prospettive di risanamento.
1. Le esigenze finanziarie dell’impresa in crisi
Il successo del salvataggio di un’impresa in crisi dipende spesso dalla disponibilità di nuova finanza. Sotto la precedente legge fallimentare, diverse problematiche scoraggiavano gli investitori. Tra queste vi erano i rischi civili e penali legati all’erogazione di fondi, la possibilità di creare false aspettative nei creditori sulla solidità dell’impresa e l’incertezza sul recupero delle somme prestate a causa del mancato riconoscimento della prededuzione. Questi ostacoli riducevano la disponibilità di finanziamenti, compromettendo la sopravvivenza delle imprese in difficoltà e generando ripercussioni negative per il mercato.
A partire dal 2005, il legislatore ha progressivamente introdotto misure per favorire la gestione privatistica dell’insolvenza e il finanziamento delle imprese in crisi. Nel 2010, è stata riconosciuta la prededuzione ai finanziamenti concessi nell’ambito di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione. Tuttavia, queste riforme non sono state sufficienti a superare le resistenze delle banche e degli intermediari finanziari, preoccupati per la sicurezza del rimborso e per il rischio di concessione abusiva del credito.
La continua stratificazione normativa ha generato un quadro giuridico frammentato e incerto, con interpretazioni giurisprudenziali divergenti, ostacolando la tempestività e l’efficacia degli interventi di risanamento. Per risolvere queste criticità, il legislatore ha conferito al Governo il compito di riformare organicamente le procedure concorsuali, con l’obiettivo di:
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privilegiare la continuità aziendale rispetto alla liquidazione giudiziale;
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eliminare i contrasti interpretativi;
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incentivare l’erogazione di finanziamenti nell’ambito di procedure concorsuali.
A livello europeo, la Direttiva (UE) 2019/1023 ha ulteriormente rafforzato la necessità di garantire la continuità aziendale, ridurre l’incertezza normativa e proteggere i finanziamenti concessi nelle fasi di negoziazione ed esecuzione dei piani di risanamento, assicurando loro un trattamento privilegiato rispetto ai crediti non garantiti.
In questo contesto è nato il Codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza (CCII), che introduce un cambio di paradigma nel diritto della crisi, favorendo la salvaguardia dei valori aziendali. Il codice riconosce la prededuzione ai finanziamenti necessari per la ristrutturazione dell’impresa, riducendo il rischio di restituzione e quello penale per i finanziatori. Inoltre, stabilisce specifici meccanismi di protezione per chi eroga nuova finanza, sia nella fase di composizione negoziata che nelle procedure di concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti, contribuendo così a una gestione più efficace e sostenibile delle crisi d’impresa.
2. Richiesta di autorizzazione ai finanziamenti prededucibili
L’art. 99 ccii, disciplina la possibilità per il debitore, in caso di accesso a procedure di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di ottenere autorizzazione dal tribunale per contrarre finanziamenti prededucibili necessari alla continuità aziendale, anche se finalizzata alla liquidazione.
Il debitore, contestualmente alla domanda di accesso alla procedura o successivamente, può richiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti, inclusi quelli garantiti, necessari per la prosecuzione dell’attività sino all’omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. Tali finanziamenti devono essere finalizzati al miglior soddisfacimento dei creditori.
Il ricorso deve contenere:
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la destinazione dei finanziamenti;
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la dimostrazione che il debitore non può ottenerli con altri mezzi;
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le motivazioni per cui l’assenza di tali risorse pregiudicherebbe l’attività aziendale o la procedura.
È richiesta una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità ai requisiti di legge e la funzionalità dei finanziamenti al soddisfacimento dei creditori. Tuttavia, se il tribunale rileva un’urgenza per evitare un danno grave e irreparabile, la relazione può non essere necessaria.
Il tribunale, dopo aver raccolto informazioni sommarie e consultato il commissario giudiziale e, se ritenuto opportuno, i principali creditori, decide sulla richiesta entro dieci giorni con decreto motivato.
Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere garanzie reali, come pegni, ipoteche o la cessione di crediti, per garantire i finanziamenti ottenuti.
Le stesse disposizioni si applicano ai finanziamenti ottenuti prima della presentazione della domanda di concordato, purché previsti dal piano e con prededuzione espressamente disposta dal tribunale.
Se successivamente si apre la liquidazione giudiziale, la prededuzione viene meno se:
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il ricorso o la relazione contenevano dati falsi o informazioni omesse, o il debitore ha agito in frode ai creditori;
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il curatore dimostra che i finanziatori erano consapevoli delle irregolarità al momento dell’erogazione.
Il meccanismo consente al debitore di accedere a risorse finanziarie necessarie per il proseguimento dell’attività e la gestione della crisi, ma prevede rigorosi controlli e tutele per evitare abusi a danno dei creditori.
3. Requisiti e funzionalità
I requisiti e il procedimento necessari per concedere finanziamenti prededucibili a favore del debitore che accede al concordato preventivo sono fondamentali perché l’erogazione di nuove risorse finanziarie può risultare essenziale per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, ma al contempo rischiosa sia per i creditori preesistenti sia per gli stessi finanziatori. I rischi derivano dall’incertezza sul recupero del credito e dalla possibilità di incorrere in responsabilità per concessione abusiva di credito, qualora il finanziamento contribuisca al dissesto dell’impresa.
Per incentivare l’accesso a nuova finanza durante la crisi, la norma prevede che i crediti derivanti da finanziamenti erogati al debitore possano beneficiare della prededuzione, purché siano soddisfatti due requisiti fondamentali:
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necessità del finanziamento per garantire la continuità aziendale dal momento della richiesta di accesso al concordato fino alla sua apertura o all’omologazione;
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funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori.
L’accertamento di questi presupposti spetta al Tribunale, che deve rilasciare un’autorizzazione previa verifica di una richiesta motivata presentata dal debitore. Tale istanza può essere avanzata in qualsiasi fase della procedura, anche prima della sua apertura e del deposito del piano e della proposta, come nel caso del cosiddetto “concordato in bianco”. A supporto della richiesta, è necessaria una relazione redatta da un professionista indipendente che certifichi la necessità del finanziamento e la sua idoneità a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori.
Il quinto comma dell’art. 99 c.c.i.i. estende questa disciplina anche ai finanziamenti contratti prima della presentazione della domanda di concordato e finalizzati all’avvio della procedura. In questo caso si applicano requisiti aggiuntivi:
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l’autorizzazione deve essere espressamente contenuta nel provvedimento di apertura del concordato, implicando che il beneficio della prededuzione sia subordinato all’effettiva apertura della procedura;
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il finanziamento deve essere previsto nel piano concordatario.
Una volta concessa l’autorizzazione, il beneficio della prededuzione può decadere in due ipotesi:
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se emergono omissioni rilevanti nella relazione dell’esperto indipendente o se il debitore ha commesso atti fraudolenti per ottenere l’autorizzazione;
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se i finanziatori erano consapevoli della mala fede del debitore o della falsità/incompletezza delle informazioni fornite nella richiesta di autorizzazione.
Questa disciplina cerca quindi di bilanciare l’esigenza di garantire nuova finanza alle imprese in difficoltà con la tutela dei creditori e la prevenzione di abusi nel ricorso ai finanziamenti prededucibili.
4. Presentazione della domanda e documentazione iniziale
L’art. 44, co. 1 c.c.i.i. disciplina la possibilità per il debitore di presentare una domanda di accesso alla procedura concorsuale senza allegare immediatamente la proposta, il piano e gli accordi di ristrutturazione, riservandosi di depositarli successivamente.
Il debitore può presentare la domanda prevista dall’art. 40 c.c.i.i., allegando esclusivamente la documentazione indicata all’art. 39, co. 3 c.c.i.i., senza dover depositare subito la proposta di concordato preventivo, il piano e gli accordi di ristrutturazione.
A seguito della presentazione della domanda, il tribunale emette un decreto con cui:
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stabilisce un termine, compreso tra 30 e 60 giorni (a partire dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, co. 2 c.c.i.i.), entro cui il debitore deve completare la documentazione;
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il termine può essere prorogato fino a ulteriori 60 giorni su richiesta del debitore, purché quest’ultimo dimostri l’esistenza di giustificati motivi, comprovati dall’avanzamento nella predisposizione di un progetto di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Entro il termine concesso, il debitore deve:
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depositare la proposta di concordato preventivo, allegando il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, oltre alla documentazione prevista dall’art. 39, commi 1 e 2 c.c.i.i.;
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oppure chiedere l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, allegando la documentazione richiesta dall’art. 39, co. 1 c.c.i.i.;
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oppure chiedere l’omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis), con la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2 c.c.i.i..
La norma consente al debitore di ottenere l’accesso alla procedura concorsuale anche senza avere immediatamente a disposizione tutti gli elementi necessari per la regolazione della crisi. Tuttavia, impone un termine stringente per completare la documentazione, con possibilità di proroga solo in presenza di motivazioni adeguatamente documentate.
5. Il Concordato “in Bianco” o “Prenotativo”
Il cosiddetto concordato in bianco (o prenotativo), ex art. 44 c.c.i.i., disciplina un meccanismo che consente al debitore di avviare una procedura di concordato preventivo, di ristrutturazione dei debiti o di omologazione di un piano, senza dover immediatamente presentare il piano e la proposta. In tal modo, il debitore può ottenere una protezione immediata dalle azioni esecutive individuali dei creditori, grazie alle misure protettive previste dall’art. 54 c.c.i.i..
L’istituto, introdotto con la riforma del 2012, aveva l’obiettivo di favorire la continuità aziendale e incentivare soluzioni di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, gli abusi frequenti (utilizzo della procedura solo per guadagnare tempo e ritardare il fallimento) hanno portato il legislatore, a partire dal 2015, a introdurre limiti più rigidi.
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Termine per il deposito del piano e della proposta
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Il tribunale assegna al debitore un termine massimo di 60 giorni per completare la documentazione.
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Il termine può essere prorogato di altri 60 giorni, ma solo se non sono state presentate istanze di liquidazione giudiziale.
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Nomina obbligatoria del commissario giudiziale
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Anche nelle procedure che normalmente non lo prevedono (come gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti – ADR), il tribunale deve nominare un commissario giudiziale per monitorare il comportamento del debitore.
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Obbligo di rendicontazione mensile
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Il debitore deve fornire ogni mese un aggiornamento dettagliato sulle attività svolte, sullo stato delle negoziazioni con i creditori e sulla gestione finanziaria dell’impresa.
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Deve inoltre depositare una situazione patrimoniale ed economico-finanziaria aggiornata, che viene iscritta nel registro delle imprese.
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Deposito delle spese procedurali
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Il debitore deve versare entro 10 giorni dal decreto del tribunale una somma che copra le spese della procedura fino alla scadenza del termine concesso.
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Controlli e possibilità di revoca del termine
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Il debitore è sottoposto a stretta sorveglianza da parte del commissario giudiziale, dei creditori e del pubblico ministero.
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Se vengono rilevati atti in frode ai creditori, comportamenti che possano pregiudicare l’esito delle trattative, oppure violazioni degli obblighi informativi o di pagamento delle spese procedurali, il tribunale può revocare il termine con decreto non reclamabile.
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Il concordato in bianco è uno strumento utile per avviare trattative con i creditori in un contesto protetto, evitando azioni esecutive individuali. Le restrizioni introdotte dal legislatore puntano a prevenire abusi e a garantire che venga utilizzato solo da debitori realmente intenzionati a risanare la propria situazione finanziaria, evitando manovre dilatorie.
6. Prededucibilità dei crediti
L’art. 182-quater l.f. 267/1942 disciplina la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti concessi nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. In base a quanto previsto dall’art. 111 l.f., tali crediti godono di un trattamento privilegiato, che ne garantisce la priorità di soddisfacimento rispetto agli altri debiti dell’impresa. L’obiettivo principale di questa disposizione è favorire l’accesso a nuova finanza per le imprese in stato di crisi, incentivando i finanziatori a concedere risorse senza il timore di subire perdite in caso di successiva liquidazione dell’azienda.
Oltre ai finanziamenti concessi nel corso dell’esecuzione delle suddette procedure, la norma riconosce la stessa prededucibilità anche ai crediti derivanti da finanziamenti erogati prima della presentazione della domanda di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Tuttavia, affinché tali crediti possano beneficiare della prededuzione, devono essere soddisfatte due condizioni:
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il finanziamento deve essere previsto nel piano concordatario (art. 160 l.f.) o nell’accordo di ristrutturazione.
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La prededuzione deve essere espressamente riconosciuta dal tribunale nel provvedimento con cui viene ammessa la procedura di concordato o omologato l’accordo.
Un’ulteriore disposizione della norma introduce una deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., che normalmente disciplinano la postergazione dei finanziamenti concessi dai soci rispetto agli altri crediti. In base a questa deroga:
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anche i finanziamenti effettuati dai soci godono della prededuzione, ma solo fino all’80% dell’ammontare del finanziamento;
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il trattamento prededucibile si applica anche ai finanziamenti erogati da soggetti che abbiano acquisito la qualità di soci in esecuzione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione.
Un’altra importante disposizione riguarda i diritti di voto dei finanziatori. Per evitare conflitti di interesse e distorsioni nel processo di approvazione del concordato o dell’accordo, la norma stabilisce che i creditori che abbiano concesso finanziamenti in funzione dell’accesso alla procedura – inclusi i soci finanziatori – non possono partecipare alla votazione per l’approvazione del concordato né essere computati nelle maggioranze previste dall’art. 177 l.f. per il concordato preventivo e dall’art. 182-bis l.f. per l’accordo di ristrutturazione.
La norma ha l’obiettivo di incentivare la concessione di nuova finanza alle imprese in crisi, garantendo ai finanziatori la possibilità di ottenere un trattamento privilegiato in caso di successiva liquidazione dell’azienda. Al fine di prevenire abusi e conflitti di interesse, introduce specifici limiti per i finanziamenti concessi dai soci e regole stringenti sulla partecipazione dei finanziatori al voto nelle procedure concorsuali.
7. Finanziamento d’urgenza e continuità aziendale
L’art. 182-quinquies l.f. 267/1942, disciplina la possibilità per il debitore, che presenti una domanda di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di richiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. Tale autorizzazione può essere concessa, anche prima della presentazione della documentazione prevista, qualora un professionista indipendente attesti che i finanziamenti sono necessari per garantire la migliore soddisfazione dei creditori.
L’autorizzazione può riguardare anche finanziamenti ancora non oggetto di trattativa, purché ne siano individuati tipologia ed entità. In situazioni di urgenza, il debitore può chiedere l’autorizzazione a ottenere finanziamenti per esigenze immediate dell’impresa, dimostrando l’impossibilità di reperire tali risorse altrove e il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile in caso di mancata concessione. Il tribunale decide entro dieci giorni, previa raccolta di informazioni sommarie e, se necessario, sentendo i principali creditori e il commissario giudiziale.
Il debitore può anche essere autorizzato a concedere garanzie reali o a cedere crediti per garantire i finanziamenti. Se il concordato prevede la continuità aziendale, può essere richiesta l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività, con attestazione di un professionista indipendente. Se i pagamenti avvengono con nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata, l’attestazione non è necessaria.
In caso di continuità aziendale, è inoltre possibile autorizzare il rimborso delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, purché il debitore sia in regola con i pagamenti o ottenga l’autorizzazione del tribunale a regolarizzare il debito scaduto. Il professionista deve attestare che il credito garantito verrebbe soddisfatto integralmente in caso di liquidazione del bene e che il rimborso delle rate non pregiudica gli altri creditori.
Nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore può chiedere di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni essenziali, evitando così il rischio di azioni revocatorie. La norma mira a facilitare l’accesso al credito per le imprese in difficoltà, favorendo la prosecuzione dell’attività e garantendo una maggiore stabilità del concordato.
8. Creazione e distruzione di valore per i creditori
Il finanziamento prededucibile e la concessione di garanzie reali non rientrano tra le attività di ordinaria amministrazione di un’impresa in difficoltà. Per tale ragione, la legge fallimentare prevede che l’accesso a nuova finanza con carattere di prededuzione e l’eventuale rilascio di garanzie reali richiedano una specifica autorizzazione da parte del Tribunale.
Con la riforma della legge fallimentare, il Tribunale ha ora la possibilità di autorizzare direttamente il finanziamento prededucibile anche in assenza dell’attestazione di un esperto, semplificando l’iter di accesso a tali risorse. Il principio fondamentale che guida queste operazioni è il miglior soddisfacimento possibile dei creditori. Infatti, la nuova finanza rappresenta uno strumento essenziale per l’attuazione del piano di ristrutturazione e la prosecuzione dell’attività aziendale, contribuendo così a un miglior recupero per i creditori rispetto a un’eventuale liquidazione.
È necessario valutare con attenzione la creazione o distruzione di valore per i creditori nell’ambito della ristrutturazione. In questo senso, è importante considerare che la generazione o il fabbisogno di cassa non coincidono automaticamente con la creazione o la perdita di valore. Per garantire il successo del piano, è fondamentale predisporre un progetto realistico, solido e attuabile almeno fino alla data di omologa del concordato o dell’accordo di ristrutturazione.
Dal punto di vista tecnico, l’EBITDA e l’EBIT rappresentano i principali indicatori per la misurazione della creazione di valore, ma non sono gli unici parametri rilevanti. Occorre infatti analizzare anche le variazioni patrimoniali e altre componenti economiche significative che possano incidere sulla sostenibilità della continuità aziendale e sull’effettiva convenienza del piano per i creditori. (1) Sacco M, 2024, L’immissione della nuova finanza in prededuzione, Mutares@Università di Padova
9. Finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo
La prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti concessi nell’ambito di un concordato preventivo omologato, ex art. 101 c.c.i.i., quando l’attività aziendale è destinata a proseguire. Si stabilisce che tali finanziamenti, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati (inclusa l’emissione di garanzie), siano prededucibili se espressamente previsti nel piano concordatario. Ciò significa che, in caso di successiva liquidazione giudiziale del debitore, i creditori finanziatori potranno vantare un diritto di prelazione sul patrimonio disponibile.
Questa tutela viene meno in determinate circostanze. Se il piano di concordato preventivo si rivela fondato su dati falsi o su omissioni rilevanti, oppure se il debitore ha compiuto atti fraudolenti nei confronti dei creditori, la prededuzione non viene riconosciuta. Affinché ciò accada, il curatore della liquidazione giudiziale deve dimostrare che i finanziatori fossero consapevoli, al momento dell’erogazione del credito, della falsità dei dati o delle omissioni.
Un aspetto distintivo della norma è che, diversamente da quanto previsto per i finanziamenti “ponte” e “interinali” di cui all’art. 99 c.c.i.i., in questo caso il beneficio della prededuzione si applica a tutti i finanziamenti previsti dal piano concordatario senza che sia necessaria un’autorizzazione preventiva da parte del Giudice delegato.
Il meccanismo della prededuzione tutela i finanziatori che sostengono l’impresa in continuità concordataria, ma impone un limite qualora emerga che il piano sia stato formulato in modo fraudolento o ingannevole e i finanziatori ne fossero a conoscenza.
10. Prededucibilità dei finanziamenti dei soci
L’art. 102 c.c.i.i. introduce un’importante eccezione al principio della postergazione dei finanziamenti dei soci, previsto dagli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c., stabilendo che tali finanziamenti possono beneficiare della prededuzione, nei limiti dell’80% del loro importo. Questo significa che, in caso di successiva liquidazione giudiziale della società, i crediti derivanti da finanziamenti erogati dai soci godranno di una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori.
Il beneficio si estende a qualsiasi forma di finanziamento, comprese garanzie e controgaranzie concesse dai soci. Tuttavia, una previsione ancora più favorevole è riservata ai soggetti che acquisiscono la qualità di socio a seguito dell’esecuzione di un concordato preventivo omologato: in questo caso, la prededuzione è riconosciuta per l’intero importo del finanziamento.
Questa disposizione rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione dei soci al risanamento dell’impresa in difficoltà. Nella normativa previgente, i finanziamenti concessi dai soci erano generalmente postergati rispetto agli altri crediti, con la conseguenza che i soci erano disincentivati a sostenere finanziariamente la società in crisi, temendo di non rientrare nelle somme prestate.
Con questa modifica, il legislatore mira a riequilibrare il sistema, riconoscendo il ruolo strategico dei soci nella ristrutturazione aziendale. Il loro coinvolgimento finanziario diventa infatti cruciale per il successo del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito (ADR), strumenti essenziali per il superamento della crisi d’impresa.
La norma agevola il finanziamento da parte dei soci, limitando l’applicazione della postergazione e introducendo un regime più favorevole che premia il loro impegno nel salvataggio dell’azienda. Coloro che già detengono partecipazioni nella società possono beneficiare della prededuzione fino all’80% del finanziamento erogato, mentre chi diventa socio in esecuzione del concordato preventivo gode del beneficio per l’intero importo.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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