Modifiche al modello F24 Elide dopo l’eliminazione della remissione in bonis che permetteva l’invio oltre scadenza delle comunicazioni relative alle cessioni del credito dei bonus edilizi. Come cambia?
Il modello F24 Elide si adegua all’eliminazione della remissione in bonis nel caso della cessione del credito del superbonus e degli altri bonus edilizi.
L’Agenzia delle Entrate elimina dal modello il campo in precedenza previsto e il relativo codice identificativo da inserire.
L’adeguamento del modello è l’ultimo passaggio per rendere concreta l’eliminazione della possibilità di provvedere alla comunicazione oltre la scadenza canonica fissata al 16 marzo di ciascun anno della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.
La possibilità di invio tardivo entro la scadenza della dichiarazione dei redditi, prevista con il pagamento di una sanzione, è stata eliminata dal Decreto n. 39/2024.
Cessione del credito: fuori dal modello F24 il campo per la remissione in bonis
Il modello F24 Elide cambia per effetto di quanto stabilito dalla risoluzione n. 18 del 7 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate.
L’aggiornamento precede la scadenza del 17 marzo 2025, relativa alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito e dello sconto in fattura nel caso di interventi che rientrano nel superbonus o nei bonus edilizi.
Il documento di prassi elimina dal modello, utilizzabile lo scorso anno per il pagamento della sanzione che permetteva di accedere alla remissione in bonis e quindi di presentare la comunicazione oltre la scadenza:
- il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, in cui doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito;
- il codice 10, denominato “cessionario/fornitore”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
Le modifiche al modello recepiscono quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che prevede che:
“Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.”.
In altre parole, il DL n.39/2024 elimina la possibilità di procedere con una comunicazione tardiva all’Agenzia delle Entrate in relazione agli importi oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura oltre la scadenze.
Negli anni precedenti al 2024 tale possibilità era resa possibile grazie all’istituto della remissione in bonis, che permetteva l’invio della comunicazione a patto che venisse trasmessa entro la scadenza della dichiarazione dei redditi.
Parallelamente alla nuova comunicazione doveva essere versata una sanzione di 250 euro, da applicare a ciascuna comunicazione (relativa ad ognuna delle tipologie degli interventi effettuati).
- Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 18 del 7 marzo 2024
- Modifiche al modello F24 Elide dopo l’eliminazione della remissione in bonis per le comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura, in relazione ai bonus edilizi.
Cessione del credito: nessuna possibilità oltre la scadenza del 17 marzo 2025
Esclusa la possibilità di provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura per gli interventi dei bonus edilizi, al netto della detrazione non sarà possibile altra strada oltre la scadenza canonica.
Quest’anno il termine slitta di un giorno rispetto a quello originario: la comunicazione deve essere inviata entro il 17 marzo 2025.
Gli importi da comunicare sono quelli relativi alle spese sostenute nell’anno 2024.
A differenza degli scorsi anni, rientrano in un generale divieto di cessione del credito le rate relative a diverse annuali per spese sostenute in anni precedenti.
Negli anni precedenti la stretta alla cessione del credito e allo sconto in fattura è stata prevista dal DL n. 11/2023 a partire dal 17 febbraio 2023 per la generalità dei bonus edilizi.
Il DL n. 39/2024 ha successivamente eliminato alcune delle deroghe previste dal precedente decreto, limitando ulteriormente la platea di soggetti che possono ancora scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
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