Tassa sui libri sociali da versare entro il 17 marzo

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito


Deve essere versata entro il prossimo 17 marzo la tassa di concessione governativa relativa ai libri di cui all’art. 2215 c.c. e a tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

Per effetto di quanto previsto dalla L. 383/2001, solo i libri sociali obbligatori e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva (circ. Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2001 n. 92, § 2).

La scadenza del 17 marzo (il termine ordinario del 16 marzo quest’anno cade di domenica) riguarda le società di capitali che devono versare la tassa di concessione annualmente, a prescindere dai libri o registri tenuti e dalle relative pagine. Il dovuto è parametrato al capitale sociale o al fondo di dotazione ed è pari a:
– 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
– 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2025; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rileveranno per la determinazione della tassa per l’anno successivo.
L’applicazione della tassa in esame alle srl potrebbe sollevare qualche dubbio, considerato che, a rigore, l’art. 2478 c.c. non prevede espressamente l’obbligo di bollatura dei libri sociali in capo a tali soggetti, a differenza di quanto previsto dall’art. 2421 c.c., che impone alle spa di numerare progressivamente in ogni pagina e di bollare i libri sociali obbligatori, prima che siano messi in uso, a norma dell’art. 2215 c.c.; il mancato obbligo di vidimazione porterebbe quindi con sé anche l’esonero dal versamento della relativa tassa di concessione governativa, salvo i casi di vidimazione volontaria. Tale conclusione, tuttavia, non risulta pacifica posto che, secondo l’orientamento dottrinario prevalente, per i libri sociali obbligatori delle srl dovrebbero valere le stesse formalità dettate dall’art. 2215 c.c. per le altre società di capitali, con conseguente obbligo di vidimazione e versamento della relativa tassa.

Per gli altri soggetti, diversi dalle società di capitali, il versamento della tassa non ha cadenza annuale, essendo pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse. Al riguardo, con una recente risposta a interpello (la n. 42 del 20 febbraio 2025) l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la tassa di concessione governativa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato (sul tema, si veda “Bollo e tassa sui libri sociali dovuti anche per i registri informatici” del 21 febbraio 2025). Per la determinazione dell’importo dovuto da tali soggetti, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

Il versamento annuale della tassa di concessione governativa sui libri sociali deve essere effettuato, oltre che dalle società di capitali, anche da altri soggetti, individuati dalla prassi amministrativa; si tratta, in particolare, di:
– società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.3); sarebbero tuttavia escluse le società di capitali dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996);
– gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27 maggio 96 n. 90), i quali assolvono la tassa in modo forfetario (R.M. 23 dicembre 96 n. 265);
– le società consortili (R.M. 10 novembre 90 n. 411461).

Esoneri dalla tassa sono previsti per gli enti del Terzo settore (art. 82 comma 10 del DLgs. 117/2017) e quelli sportivi dilettantistici (art. 13-bis del DPR 641/72).

Modalità di versamento differenziate

Le modalità di versamento della tassa sono diverse, a seconda che si tratti o meno del primo anno di attività; in particolare:
– per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività;
– per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24 con codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2025.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link