L’attività degli influencer e, più in generale, quella dei content creator e degli operatori social, vista non solo la notorietà che questi soggetti hanno acquisito, ma anche gli elevati flussi di reddito che spesso conseguono al loro intervento, sollevano già da qualche tempo l’attenzione sia dell’Agenzia delle Entrate sia dell’Inps.
Ed invero, le molteplici zone grigie che spesso circondano tutte queste nuove “professionalità” derivano, probabilmente, da un’assenza di specifiche disposizioni normative che le definiscano e che chiariscano le modalità con le quali devono, eventualmente, essere sottoposte ad imposizione.
Tali incertezze sul trattamento tributario e/o contributivo degli operatori social rendono difficile, per i loro consulenti, fornire un chiaro quadro degli obblighi e adempimenti a cui gli stessi devono essere sottoposti.
I primi ad intervenire sono stati gli studiosi che, in articoli di dottrina e in convegni dedicati, hanno cercato di offrire un inquadramento sistematico del fenomeno.
Successivamente sono intervenute le prime, rare, pronunce giurisprudenziali, per ora limitate alle corti di merito, alle quali va riconosciuto il merito di non essersi limitate alla risoluzione del contrasto a loro sottoposto, ma di aver tentato una analitica ricostruzione delle fattispecie sottoposte al loro esame.
Vanno, in particolare, ricordate le due sentenze di primo e secondo grado delle Corti di Giustizia Tributarie sabaude (CTP sentenza n. 278/2022 e CGT di 2 grado sentenza n. 219/2023, cd. sentenze Ronaldo) in materia tributaria e la Sentenza del Tribunale di Roma (sez. lav., n. 2615/2024) in materia giuslavoristica e contributiva.
Né l’Agenzia delle Entrate né l’Inps avevano, però, ancora mai emanato un documento di prassi che chiarisse le loro posizioni, fornendo così indicazioni operative specifiche sia ai professionisti social sia ai loro consulenti.
Nei giorni scorsi, l’Inps ha emanato la Circolare n. 44 del 19.2.2025 avente ad oggetto i profili previdenziali relativi all’attività dei content creator.
Merita subito di essere segnalato il fatto che il documento non smentisce quelli che sono gli approdi raggiunti dalla dottrina, le classificazioni da essa effettuate e le conseguenti modalità operative di imposizione dei redditi percepiti e dei conseguenti obblighi contributivi.
La Circolare in commento esordisce con una apprezzabile ricostruzione del quadro all’interno del quale si muovono i content creator, operando anche delle distinzioni in merito alle diverse attività da questi poste in essere.
Il primo paragrafo della circolare individua quelli che sono i tratti distintivi della creazione di contenuti digitali mentre il secondo si concentra sulle varie figure dei content creator (youtuber, streamer, tiktoker, egamer eccetera).
Viene anche analizzato il ruolo delle agenzie “intermediarie” suddivise tra media agency e talent agency e gli eventuali loro obblighi contributivi.
In estrema sintesi la Circolare individua tre principali modalità con le quali l’attività sui social può essere esercitata facendone derivare differenti conseguenze previdenziali.
Innanzitutto, viene ricordato che, se l’attività è esercitata in forma di impresa, con conseguente iscrizione alla Camera di Commercio e attribuzione del codice Ateco, è obbligatoria l’iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
Qualora, invece, l’attività dell’influencer possa essere considerata una professione abituale di lavoro autonomo occorrerà iscriversi alla gestione separata Inps. Tale iscrizione si renderà necessaria anche in presenza di un’attività di lavoro autonomo non abituale, ma occasionale, se da tale attività il contribuente percepisca un reddito pari o superiore a 5.000 euro annui.
Viene, infine, analizzato il caso in cui l’attività svolta presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento.
In questo caso sorge l’obbligo assicurativo al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) purché l’attività sia riconducibile ad una di quelle contenute nel D.L.C.P.S. 708/47 e successive modifiche e integrazioni. Solo in questo ultimo caso è prevista una modalità di determinazione della base imponibile previdenziale di favore nell’ipotesi di compensi corrisposti per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti di immagine.
I suddetti compensi, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, L 289/2002, sono infatti esclusi dall’imponibile contributivo entro il limite del 40% dell’importo complessivo percepito per le prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa.
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