La Tabella Unica Nazionale (TUN) colma un vuoto normativo che, fino a oggi, era stato sopperito dall’uso di tabelle elaborate dalla giurisprudenza, con particolare riferimento a quelle dei tribunali di Milano e Roma. Il sistema introdotto dal D.P.R. si allinea in larga parte ai criteri liquidativi stabiliti dal Tribunale di Milano, che la Cassazione aveva già individuato come riferimento nazionale. In questo modo, si evita uno stravolgimento delle prassi risarcitorie consolidate. Tuttavia, il nuovo regolamento introduce anche alcuni aspetti innovativi, come la separazione del danno morale da quello biologico e la revisione dei criteri per il risarcimento delle invalidità temporanee.
Criteri di applicazione: quali sinistri sono interessati dalle nuove regole?
L’art. 5 del D.P.R. stabilisce che la disciplina si applica esclusivamente ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025. Questa disposizione chiarisce e semplifica quanto previsto dall’art. 1, comma 18, L. 124/2017, che indicava l’applicabilità della TUN ai sinistri e agli eventi successivi all’entrata in vigore del regolamento.
Nel settore della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), il sinistro coincide con l’incidente stesso, mentre in ambito di responsabilità sanitaria, l’evento dannoso è il fatto generatore del danno, mentre il sinistro – secondo il modello claims made – è rappresentato dalla richiesta risarcitoria del danneggiato, che può avvenire anche a distanza di tempo rispetto all’errore medico. Da ciò discende che:
Dubbi interpretativi: il giudice può discostarsi dai vecchi criteri?
Nonostante l’indicazione normativa sembri chiara, resta aperta la questione dell’eventuale applicazione della TUN anche a sinistri antecedenti al 5 marzo. La possibilità che giudici e parti interessate possano richiedere l’applicazione dei nuovi parametri anche per i casi pregressi potrebbe alimentare un dibattito giuridico.
Questa incertezza riguarda anche la liquidazione del danno temporaneo, settore in cui potrebbero emergere impugnazioni di sentenze già emesse sulla base dei vecchi criteri. Tuttavia, sarebbe difficile sostenere che una decisione, presa in conformità ai parametri giurisprudenziali vigenti al momento della sentenza, possa essere messa in discussione esclusivamente per l’entrata in vigore di una nuova disciplina.
L’assenza della tabella delle menomazioni: un problema per l’applicazione della TUN?
Il nuovo sistema di risarcimento entra in vigore senza la tabella medico-legale prevista dallo stesso art. 138 del Codice delle assicurazioni, che avrebbe dovuto fornire un criterio unificato per la classificazione delle menomazioni comprese tra 10 e 100 punti percentuali.
Alcuni ritengono che questa assenza pregiudichi l’applicabilità della TUN, sostenendo che le due tabelle siano indissolubilmente collegate. Tuttavia, tale tesi appare superabile per due motivi principali.
In primo luogo, la riforma dell’art. 138, introdotta dalla legge 15/2022, ha chiaramente separato le due tabelle, che in origine avrebbero dovuto essere approvate contemporaneamente con un unico decreto, mentre ora sono previste da due distinti provvedimenti normativi. In secondo luogo, il D.P.R. 12/2025 include una disciplina transitoria che ne consente l’applicazione immediata, senza condizionarla all’adozione della tabella medico-legale.
Fino a quando quest’ultima non sarà ufficialmente approvata, i criteri di valutazione medico-legale già consolidati continueranno a essere utilizzati per determinare le invalidità.
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