Pensioni – domande di riconoscimento lavori particolarmente faticosi – CAF PATRONATO CDL

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L’INPS, con il messaggio n. 801 del 5 marzo 2025, fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Destinatari del beneficio

Microcredito

per le aziende

 

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 61 e 7 mesi* 97,6* almeno 35 anni minimo 62 e 7 mesi* 98,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,, e successive modificazioni.

Lavoratori notturni a turni

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 63 e 7 mesi* 99,6* almeno 35 anni minimo 64 e 7 mesi* 100,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 62 e 7 mesi* 98,6* almeno 35 anni minimo 63 e 7 mesi* 99,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2025 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Fonte: INPS


Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS



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