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Chi la dura, (forse) la vince
Il Conto Termico è un meccanismo di incentivazione che agevola due macro-categorie di interventi:
- Interventi di incremento dell’efficienza energetica
- Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’elaborazione della prima versione del Conto Termico era stata definita dall’articolo 28 del decreto legislativo 28/2011, attuativo della direttiva europea sulle energie rinnovabili 2009/28/CE.
A fronte di uno sfruttamento del meccanismo pressoché nullo, la versione 1.0 (disciplinata dal decreto ministeriale 28/12/2012) è stata sostituita e aggiornata al noto Conto Termico 2.0 dal decreto ministeriale 16/02/2016.
Nonostante il decreto legislativo 199/2021 abbia imposto un ulteriore aggiornamento del Conto Termico entro il mese di giugno 2022, le tempistiche si sono notevolmente dilatate e, con circa tre anni di ritardo, sembreremmo (condizionale d’obbligo) essere finalmente in dirittura di arrivo.
È importante evidenziare fin da ora che, alla luce delle modifiche proposte, le future revisioni dovranno necessariamente seguire un ritmo più serrato per mantenere la coerenza con le evoluzioni dei regolamenti europei di ecoprogettazione e di etichettatura energetica richiamati nel testo.
Cosa c’è di nuovo?
L’estensione all’ambito terziario degli interventi di efficienza energetica
Come detto poco sopra, il Conto Termico è usufruibile per due macro-categorie di interventi. Rispetto alla versione attualmente vigente è da apprezzare l’inclusione proposta, tra quelli di incremento dell’efficienza energetica, anche delle operazioni realizzate da soggetti privati su immobili appartenenti all’ambito terziario.
Analizzando il dettaglio delle definizioni proposte, si segnala come potrebbe risultare opportuno rivedere la definizione di “ambito terziario” con “ambito non-residenziale” (sulla falsariga di quanto proposto nella Direttiva sulla Performance Energetica degli Edifici 2024/1275) o “ambito terziario e industriale” dato il numeroso elenco di gruppi di edifici e unità immobiliari che essa comprende.
Ambito residenziale » Gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10.
Ambito terziario » Gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6.
Le nuove definizioni proposte e il ruolo centrale delle pompe di calore
In affiancamento alla confermata ammissibilità degli interventi di installazione di pompe di calore e sistemi ibridi factory made in sostituzione di un generatore esistente, il legislatore propone l’incentivazione anche delle pompe di calore add on e dei sistemi ibridi bivalenti.
Pompa di calore “add on” » Sistema costituito da un generatore a pompa di calore installato ad integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa al fine di costituire un sistema ibrido bivalente.
Sistema ibrido bivalente » Sistema costituito da una pompa di calore, intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario, installate contestualmente e combinate nel momento dell’installazione nell’ambito dello stesso intervento.
Se confermate, queste due integrazioni rappresenterebbero una novità nel panorama legislativo nazionale e un’ulteriore leva per la diffusione delle pompe di calore elettriche e a gas.
Si segnala una maggiore attenzione al richiamo al sistema ibrido bivalente presente nella definizione di pompa di calore add on: i criteri di ammissibilità definiti nell’allegato I della bozza di decreto propongono infatti requisiti tra loro inconciliabili in termini di rapporto tra la potenza della pompa di calore e potenza della caldaia e sarebbe pertanto opportuno non inserire richiami tra le loro definizioni.
Con riferimento ai sistemi ibridi factory made e ai sistemi ibridi bivalenti, un’attenzione particolare sarà richiesta nella stesura delle Regole Applicative a supporto del Conto Termico 3.0 per quanto riguarda la definizione delle potenze di riferimento utili a stabilire le annualità di incentivo riconosciute, la possibilità di accedere o meno al cosiddetto catalogo degli apparecchi idonei e il rispetto del non sovradimensionamento della potenza installata oltre il 10% rispetto a quella del generatore sostituito.
Un elemento di economia circolare, da circoscrivere meglio
All’incentivo del Conto Termico 3.0 saranno ammesse sia apparecchiature nuove, sia apparecchi e componenti ricondizionati aderenti alla definizione specifica proposta.
Apparecchio o componente ricondizionato » Prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuendo a promuovere l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE. Il fabbricante, ovvero l’operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati.
È importante chiarire che l’apparecchio o componente ricondizionato può essere reso nuovamente a disposizione del mercato esclusivamente se conforme ai requisiti minimi di ecoprogettazione attualmente vigenti, escludendo qualsiasi possibile riferimento alla normativa in vigore ai tempi della prima immissione del mercato, se superata dal progresso tecnologico.
Sostenere l’economia circolare delle apparecchiature incentivando soluzioni poco efficienti che compromettono con il loro maggiore consumo energetico il risparmio di materiale ottenuto con il ricondizionamento, rappresenterebbe un pericoloso cortocircuito da evitare.
I fondi a disposizione e le modifiche introdotte agli interventi ammessi
Non sono attesi cambiamenti in merito al plafond a disposizione del meccanismo incentivante: le amministrazioni pubbliche, i soggetti privati, gli enti del terzo settore e le comunità energetiche potranno beneficiare del meccanismo fino al raggiungimento del limite di spesa annua cumulata di 900 milioni.
L’ulteriore ripartizione tra tetto per gli interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche (400 milioni) e tetto per gli interventi realizzati dai soggetti privati (500 milioni) non è destinata a cambiare.
Gli interventi di efficienza energetica
Nella tabella 1 seguente sono riassunte le modifiche proposte nella bozza di aggiornamento del Conto Termico, evidenziando in verde le novità e in rosso quanto cancellato rispetto al meccanismo vigente.
E’ possibile scaricare la TABELLA 1 negli allegati.
Conto Termico 2.0 | Proposta Conto Termico 3.0 |
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; | a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica; |
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; | b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; |
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; |
|
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; | c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; |
e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”; | d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”; |
f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; |
e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; |
g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. | f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; |
g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche; | |
h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. |
Tabella 1 – Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica
Con criteri tecnici simili a quanto già previsto per l’Ecobonus, è prevista la possibilità di incentivare anche l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache qualora risultassero l’unica soluzione tecnica o la più conveniente per risolvere problemi di formazione di muffe e condensazioni interstiziali calcolate secondo la UNI EN ISO 13788. Insieme ai confermati sistemi di schermatura e/o ombreggiamento sono stati inclusi i sistemi di filtrazione solare esterni ed è stata inserita la possibilità di incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaici ed elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici qualora questi fossero abbinati a un intervento “trainante” di sostituzione del generatore esistente con una pompa di calore elettrica (modalità simile a quanto già introdotto nel Superbonus con il decreto-legge 34/2020).
In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva sulla Performance Energetica degli Edifici EPBD 2024/1275 e sulla falsariga di quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni fiscali, è stato rimosso l’incentivo all’installazione di generatori di calore a condensazione. Alla luce delle stime elaborate nell’ultimo Piano Nazionale Integrato Energia Clima sulla diffusione attesa di biometano al 2030 e considerando che nei rapporti annuali sulle detrazioni fiscali pubblicati da ENEA queste tipologie di intervento risultano tra le migliori per riduzione dei consumi di energia primaria in rapporto all’investimento sostenuto, sarebbe stata auspicabile una proposta più strutturata e di ampio respiro che potesse stimolare la filiera del gas a virare il più velocemente possibile verso combustibili rinnovabili e i green gas.
…CONTINUA LA LETTURA DELL ‘ARTICOLO NEL PDF.
L’articolo continua con
- Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
- Come cambia l’erogazione degli incentivi riconosciuti
- Quanto valgono i nuovi incentivi?
- Il catalogo degli apparecchi idonei: basta burocrazia, più digitalizzazione
- Ma quindi, la rivoluzione sta arrivando oppure no?
si ringrazia ASSOCLIMA per la gentile collaborazione.
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