Assicurazione contro le calamità naturali, le nuove regole: chi è obbligato alla polizza e quanto costa

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per le imprese

 


Entro il 31 marzo scade l’obbligo per le imprese di dotarsi di contratti di assicurazione anticalamità conformi al decreto del Ministero delle Finanze del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio. Secondo l’art.1 comma 107, della legge 213 del 2023, Legge di bilancio 2024, “Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000”. Il decreto definisce i contenuti obbligatori dei contratti e segna quindi un punto di svolta. Mentre alcune categorie di imprese si preparano all’obbligo di assicurazione, per i privati cittadini e altre realtà non vincolate dalla normativa si aprono nuove opportunità per proteggere il proprio patrimonio. Analizziamo nel dettaglio le modifiche, i costi e i vantaggi di queste polizze, per capire quando e perché conviene stipulare.

Imprese, quanto costa
Le polizze dovranno coprire i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La copertura riguarda terreni e fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo non si applica alle imprese agricole e a quelle con immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni. Il regolamento prevede che i premi siano proporzionali al rischio, tenendo conto dell’ubicazione dei beni, le aree più esposte a rischi naturali avranno premi più elevati, della vulnerabilità. La solidità strutturale degli edifici influisce sul premio così i dati storici. Anche la frequenza passata di eventi calamitosi nella zona incide sul costo. Le zone classificate come ad alto rischio avranno premi maggiori. Le misure adottate dalle imprese per ridurre il rischio possono portare a sconti sul premio. Secondo stime dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), il valore medio del premio potrebbe oscillare tra il 2 e il 4 per mille. Tuttavia, è importante sottolineare che nelle aree ad alto rischio i costi potrebbero essere sensibilmente superiori. Il decreto prevede anche la possibilità di applicare uno scoperto (una quota del danno che rimane a carico dell’assicurato) non superiore al 15% per le somme assicurate fino a 30 milioni di euro. Per le somme superiori, o per le grandi imprese, la percentuale è rimessa alla libera negoziazione.

Privati, un’opportunità da valutare
Sebbene al momento non vi sia un obbligo generalizzato per i privati, l’assicurazione contro le calamità naturali rappresenta una scelta sempre più importante. I cambiamenti climatici in atto stanno aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi estremi, mettendo a rischio abitazioni e beni personali. Ecco alcuni fattori da considerare: l’ubicazione dell’immobile. Se l’abitazione si trova in una zona ad alto rischio sismico o idrogeologico, l’assicurazione è fortemente consigliata. Il tipo di costruzione: gli edifici più vulnerabili (ad esempio, quelli in muratura o con caratteristiche costruttive obsolete) sono più esposti ai danni e quindi necessitano di maggiore protezione. Il valore dei beni: se si possiede beni di valore all’interno dell’abitazione (arredi, oggetti d’arte, collezioni), l’assicurazione può aiutare a recuperare le perdite in caso di sinistro. Fondamentale poi la valutazione del rapporto tra il costo della polizza e il budget familiare. A volte, è possibile trovare soluzioni con franchigie più alte per ridurre il premio. La deduzione fiscale del 19% del premio pagato non è molto ma va anch’essa considerata nella valutazione di convenienza.

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Il mercato e le scelte
Le Polizze “all risks”, sono le più complete, in quanto coprono tutti i danni diretti causati da eventi naturali, salvo quelli espressamente esclusi. Le polizze specifiche per terremoto o alluvione, sono quelle più economiche, ma coprono solo i danni causati dallo specifico evento indicato nel contratto. Ci sono poi le innovative polizze parametriche, che prevedono un indennizzo automatico al verificarsi di un determinato evento (ad esempio, il superamento di una soglia di intensità sismica o di precipitazioni). Prima di firmare il contratto, è fondamentale leggere attentamente il set informativo e chiarire ogni dubbio con l’assicuratore. Tra gli aspetti da verificare gli eventi esclusi (ad esempio, danni causati da incuria o da eventi bellici), le franchigie e gli scoperti: e occorre valutare se sono compatibili con la propria situazione economica, quali siano i massimali di indennizzo previsto dalla polizza, la condizione di valore a nuovo o valore commerciale e cioè se l’indennizzo sarà calcolato sul valore a nuovo dei beni danneggiati (cioè il costo per sostituirli con beni nuovi) o sul loro valore commerciale (che tiene conto del deprezzamento). Da considerare anche i tempi di liquidazione e gli anticipi sull’indennizzo, davvero importanti nel caso di eventi catastrofale. Occorre anche informarsi sui tempi necessari per ottenere l’indennizzo in caso di sinistro e su quali siano le condizioni di aggravamento del rischio (ad esempio, se esegui lavori di ristrutturazione che rendono l’edificio più vulnerabile).

Il comparatore Ivass
L’Ivass, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, secondo il decreto approvato, gestirà prossimamente un portale che consentirà di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Questo strumento è disponibile anche attraverso la piattaforma informatica già utilizzata per confrontare le offerte di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli. Ogni impresa di assicurazione deve inserire nel portale il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di legge, indicando le condizioni generali, l’estensione delle coperture e il premio applicato. Ivass ha anche realizzato il rilevamento di mercato delle polizze catastrofali esistenti nel giugno 2024, disponibile sul sito. In evidenza la raccomandazione alle società di assicurazione che le polizze espongano in modo chiaro cosa è compreso e cosa è invece escluso.

La polizza per il condominio
L’inserimento della copertura anticalamità nella polizza globale fabbricati del condominio deve essere approvata dall’assemblea dei condomini solo per le parti comuni e non per le unità immobiliari di proprietà esclusiva e sottoscritta dall’amministratore secondo l’incarico a lui conferito. La giurisprudenza ha confermato la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea per la validità della sottoscrizione della polizza da parte dell’amministratore. Il contratto condominiale, potrebbe risultare più conveniente, per il coinvolgimento in unico contratto di molti proprietari, con una riduzione dei tassi applicati per i condomini aderenti rispetto ad una polizza da loro stipulata individualmente, per cui occorre, non appena il mercato per le imprese si sarà stabilizzato, confrontare più preventivi sulla base delle medesime condizioni. Ora dopo il decreto, finalmente si può.



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