Reddito di libertà vittime di violenza: 500 euro dal 2025

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Il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza istituito dal decreto Rilancio 2020 . Prevede un contributo economico mensile  erogato dall’INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l’uscita e un nuovo inizio in autonomia all’esterno. 

Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto,  oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e  per la scuola dei figli eventualmente presenti.

Con il DPCM  del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 4.3.2025,  vengono stanziati e ripartiti nuovi fondi alle Regioni  portando l’importo del contributo mensile a 500 euro .

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E’ stanziata una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, si prevede la possibilità di ripresentare la domanda se in precedenza era stata respinta per mancanza di fondi.

Le risorse del fondo saranno ripartite tra le regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori  incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di seguito le nuove istruzioni  in particolare per la disciplina transitoria  per le domande . Si attendono comunque anche le indicazioni dell’INPS 

1) Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità

Il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali  .

L’importo è pari a euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità  e ha l ‘obiettivo di garantire una maggiore autonomia  nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche  di fuori dei centri di protezione.

Il Reddito di libertà  è destinato in particolare al 

  1. riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo,  per l’uscita dal Centro antiviolenza ) e 
  2. spese per  il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.

Va sottolineato che:

  • il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l’assegno di inclusione ,  NASPI e altre  misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
  • l’Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .

Attenzione il DPCM  2024 specifica la richiesta puo essere effettuata  una sola volta da ogni  donna interessata. 

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2) Reddito di libertà: requisiti e domande

Sono destinatarie del reddito di liberta le 

  • donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
  • residenti in Italia
  • con cittadinanza italiana, comunitaria o
  • extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta’ e’ riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta’, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di  sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l’emancipazione economica. La condizione di poverta’, legata ad uno  stato di bisogno straordinario o urgente, e’ dichiarata dal servizio

sociale professionale. 

3) Reddito di liberta 2025 presentazione delle domande

Si prevede che  stante la rideterminazione della misura del reddito di liberta’  le domande presentate all’INPS in precedenza  e non accolte per incapienza dei fondi alla data

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di entrata in vigore del  decreto, conservano priorita’, a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di comprovare l’attuale sussistenza dei requisiti 

 Le domande ripresentate  saranno liquidate dall’INPS secondo l’ordine cronologico della presentazione dell’istanza originaria nei limiti delle risorse disponibili.

Le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei  fondi alla data di entrata in vigore del  decreto e non  ripresentate ai sensi del comma 1 decadono in via definitiva. Resta ferma la possibilita’ per l’interessata di presentare un’autonoma  nuova domanda

ATTENZIONE  il decreto precisa che decorso il termine di quarantacinque giorni e’ possibile la presentazione della domanda da parte di tutti coloro  che siano in possesso dei requisiti

Per le modalità  operative si attendono le istruzioni dall’Istituto 

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