PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 13 del 14 gennaio 2025 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

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PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 13 del 14 gennaio 2025

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

«n-bis) «DSU precompilata»: Dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, finalizzata al rilascio dell’ISEE;»;

b) all’articolo 3:

1) al comma 3, alla lettera a) le parole: «711» sono sostituite dalle seguenti: «473-bis.51»;

2) al comma 3, alla lettera b) le parole: «708» sono sostituite dalle seguenti: «473-bis.22»;

c) all’articolo 4:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

1) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all’articolo 5, comma 2.»;

3) al comma 5, le parole: «l’ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza» sono sostituite dalle seguenti: «l’ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell’ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»;

d) all’articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «nonchè del patrimonio mobiliare di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis»;

2) al comma 2, al primo e al terzo periodo, le parole: «dell’anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente» e dopo le parole «della DSU,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»;

Microcredito

per le aziende

 

3) al comma 3, le parole: «dell’anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente» e dopo le parole «della DSU» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»;

4) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Il patrimonio mobiliare è costituito» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4-bis,», le parole «dell’anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente» e dopo le parole «della DSU,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»;

5) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»;

e) all’articolo 6, comma 3, la lettera a) è soppressa, in recepimento dell’articolo 2-sexies, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

f) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

«Art. 9 (ISEE corrente). – 1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore, come determinata ai sensi del presente articolo.

2. L’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

a) una variazione della situazione lavorativa di cui ai seguenti numeri:

1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;

2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

b) una variazione superiore al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 4;

Conto e carta

difficile da pignorare

 

c) l’interruzione dei trattamenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera f).

3. Le variazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2 devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE calcolato in via ordinaria, di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente.

4. L’indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), numero 1) e lettera c), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per sei i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

Contabilità

Buste paga

 

6. Ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, i redditi e i trattamenti di cui al comma 4, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.

7. Fermi restando l’indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente è ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 6.

8. Il richiedente l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 2, nonchè le componenti reddituali aggiornate di cui al comma 4.

9. L’ISEE corrente contenente la variazione della sola situazione reddituale, calcolato ai sensi dei commi 4 e 6, ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

10. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20 per cento rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente è ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalità di cui all’articolo 5.

11. L’ISEE corrente, calcolato secondo le modalità di cui al comma 10, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni. Laddove, ricorrendo le condizioni per l’aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell’ISEE corrente sia della componente patrimoniale ai sensi del presente articolo, vengano aggiornate ambedue le componenti, l’ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

12. Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.

Contabilità

Buste paga

 

13. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, cessa di avere efficacia.

14. Le modalità dei controlli relativi all’ISEE corrente sono disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, in attuazione dell’articolo 10, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»;

g) all’articolo 10:

1) al comma 1, le parole: «al 15 gennaio dell’anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al successivo 31 dicembre, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, emanato in attuazione dell’articolo 10, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.»;

3) al comma 7, lettera i) le parole: «, lettera a)» sono soppresse;

4) al comma 7, la lettera l) è soppressa;

h) all’articolo 13:

1) per effetto dell’abrogazione di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, i commi 1 e 2 sono soppressi;

2) al comma 3, le parole: «dalla data di cui all’articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro»;

i) all’articolo 14:

1) al comma 1, le parole: «alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «restano valide ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto.»;

2) per effetto dell’abrogazione di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 3 è soppresso;

l) all’Allegato 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, in recepimento dell’articolo 2-sexies, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.».

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.



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