OBBLIGATORIA LA POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI AVVENIMENTI CATASTROFALI

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Microcredito

per le aziende

 


La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (data così stabilita dal Decreto Milleproroghe, tale data slitta ulteriormente al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura), contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali.

Per eventi catastrofali si intendono:

  • i sismi;
  • le alluvioni;
  • le frane;
  • le inondazioni; e
  • le esondazioni.

L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese.

Microcredito

per le aziende

 

Sono escluse dall’obbligo le imprese:

– agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021 (ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità);

– i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ovvero:

– fabbricati;

– impianti e macchinari;

– attrezzature industriali e commerciali;

– terreni.

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per le imprese

 

 

Decreto attuativo

Lo scorso 27 febbraio è stato pubblicato il tanto atteso decreto attuativo sulle polizze catastrofali, Decreto che entrerà in vigore il prossimo 14 marzo.

Sinteticamente vediamo i contenuti del decreto che disciplina:

  1. a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali;
  2. b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi;
  3. c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
  4. d) l’aggiornamento dei valori;
  5. e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’Ivass.

Vediamo nel dettaglio il contenuto del Decreto.

 

Eventi calamitosi

Tra i primi elementi di chiarezza contenuti nel Decreto occorre citare cosa si intenda per eventi calamitosi, di preciso il decreto individua:

Alluvione, inondazione ed esondazione Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Sisma Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Frana Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

 

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Calcolo dei premi assicurativi

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che il premio sia determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i propri beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.

 

 

 

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Il danno indennizzabile e i massimali di indennizzo

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  1. a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  2. b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

 

Sanzioni

Il Decreto sulle polizze catastrofali non prevede obblighi per le imprese, in particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette, si dovrà infatti tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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