nuovi sgravi contributivi per le imprese

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Il Decreto interministeriale del 24 gennaio 2025: cosa prevede

Un Decreto “concertato” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia (24 gennaio 2025, registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato il 14 febbraio u.s.) apre, finalmente, la strada agli incentivi finalizzati alle assunzioni dei soggetti disoccupati che hanno compiuto i 35 anni nelle aziende con un organico fino a 10 unità, ubicate nella c.d. “zona ZES” che comprende otto Regioni del Centro Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Qual è il valore di questo provvedimento

Tale provvedimento che, in più parti, ripete, essenzialmente, quanto già previsto dall’art. 24 del D.L. n. 60/2024 presenta, a mio avviso, un pregio quando afferma che alla normativa relativa agli over 35 disoccupati si applicano le disposizioni previste dal Regolamento n. 651/2014 in quanto con essa si intende favorire l’occupazione di “lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati”: Da ciò discende che non occorre attendere l’autorizzazione degli organi comunitari ai sensi degli articoli 107 e 108 paragrafo 3 del Trattato dell’Unione come, erroneamente, postulato dal Legislatore. Tale autorizzazione è invece necessaria per le altre agevolazioni previste dal D.L. n. 60/2024 agli articoli precedenti.

Il regime “de minimis” e il collegamento con il Regolamento 2023/2831

Il richiamo al Regolamento n. 651/2014 fa sì che per gli incentivi varranno le regole del “de minimis” disciplinato, fino al 31 dicembre 2030, dal Regolamento n. 2023/2831, cosa che, presumibilmente, richiamerà l’INPS con la prossima circolare operativa destinata a dar concreta attuazione alla previsione legislativa.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Ma, andiamo al contenuto del D.M.

L’art. 2 del predetto provvedimento si propone di incentivare l’occupazione, di chi ha già computo i 35 anni di età ed è disoccupato da almeno 24 mesi.  Lo sgravio contributivo previsto per 24 mesi, è pari ad un massimo di 650 euro mensili sulla quota contributiva a carico dei datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) che, al momento dell’assunzione occupano fino a 10 dipendenti: tale beneficio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Esse debbono avvenire presso una sede od unità produttiva ubicata in una delle 8 Regioni sopraindicate. Lo sgravio viene riconosciuto entro i limiti di spesa stabiliti dal comma 7 dell’art. 24 per i quali è stato assegnato all’INPS un potere di monitoraggio e di blocco nel caso in cui, anche in via prospettica, dovessero essere superati i “budget” annuali previsti. Su questo punto sarà necessario attendere le indicazioni dell’Istituto.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’esonero non è cumulabile con altre riduzioni di aliquota od esoneri previsti dalle disposizioni vigenti, ivi compresa la c.d. Decontribuzione sud: è compatibile, unicamente, con le deduzioni previste dall’art. 4 del D.L.vo n. 216/2023, prorogate fino all’anno 2027.

Nel calcolo dei 10 dipendenti in forza al momento dell’assunzione vanno compresi tutti i lavoratori subordinati di qualunque qualifica, ivi compresi i dirigenti ed i lavoranti a domicilio: il lavoratore assente va escluso dal computo soltanto se, in sua sostituzione, è stato assunto, anche a termine, un altro lavoratore che, ovviamente, in tal caso, va calcolato. I dipendenti a tempo parziale vanno computati (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all’orario svolto, mentre quelli intermittenti vanno valutati secondo le indicazioni fornite dall’art. 18 del D.L.vo n. 81/2015. I lavoratori con contratto a tempo determinato vanno calcolati in base alla percentuale di attività svolta. Non rientrano nel computo, invece, gli apprendisti (art. 47, comma 3 del D.L.vo n. 81/22015) ed i lavoratori somministrati (art. 34, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015).

Cosa succede se l’azienda cresce dopo aver ottenuto l’incentivo

Lo sgravio contributivo, una volta concesso, rimane pur se, per effetto di successive assunzioni, il datore di lavoro dovesse superare la soglia massima prevista. Parimenti ritengo che lo stesso possa essere fruito fintanto che il dipendente presti attività in una delle 8 Regioni rientranti nella “ZES”: qualora fosse trasferito altrove si ha motivo di ritenere che l’agevolazione venga meno. L’esonero, ricorda il comma 4 dell’art. 24 e lo conferma il D.M. 24 gennaio 2015, spetta anche a chi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, assume un lavoratore che, in precedenza era stato assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro che aveva parzialmente utilizzato l’agevolazione (perché il rapporto si era concluso con licenziamento o dimissioni). In tal caso l’incentivo è fruibile per il periodo residuo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Requisiti di regolarità per l’accesso all’agevolazione

Lo sgravio contributivo spetta (art. 3 del D.M.) se il datore:

  • Risulta in regola con le previsioni dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (regolarità contributiva, rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e degli altri obblighi di legge, rispetto dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, anche di quelli d secondo livello);
  • Ottempera alle previsioni contenute nell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 che elenca una serie di casi che escludono l’operatività del beneficio;
  • Non ha proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva;
  • Non licenzia, per giustificato motivo oggettivo, nei 6 mesi successivi alla instaurazione del rapporto, il lavoratore assunto con lo sgravio contributivo o altro dipendente con la stessa qualifica nella medesima attività produttiva. Se ciò dovesse avvenire scatterebbe la revoca dell’esonero ed il recupero dei benefici già “goduti”.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’esonero contributivo non riguarda il pagamento dei premi ed i contributi assicurativi INAIL: sicuramente, l’INPS, nella propria circolare, indicherà anche che l’esonero non tocca la c.d. “contribuzione minore” che può, così, riassumersi:

  • Il contributo, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
  • Il contributo, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
  • Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
  • Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
  • Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
  • Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria ex D.L. n. 103/1991;
  • Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi 8 e 14, del D.L.vo n. 182/1997;
  • Il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti ex art. 1, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 166/1997.

L’art. 4 del D.M. detta le regole sia per le domande di ammissione che per la misura del beneficio: questi sono i passaggi che dovranno ben essere esplicitati nella circolare dell’Istituto.

Ai fini della fruizione del beneficio i datori di lavoro interessati dovranno presentare istanza, esclusivamente in via telematica, all’INPS, con le modalità ed i tempi che saranno da quest’ultimo indicati. La domanda deve contenere:

  • I dati identificativi del datore ed il numero dei dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
  • I dati identificativi del lavoratore da assumere o già assunto;
  • La tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (che non può che essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato, essendo esclusi sia l’apprendistato che il lavoro intermittente) e la percentuale oraria di lavoro;
  • La retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro per il quale si chiede lo sgravio contributivo;
  • L’indicazione della sede, dello stabilimento, della filiale, dell’ufficio o del reparto autonomo presso cui il dipendente presterà effettivamente servizio.

Ruolo dell’INPS: controlli e monitoraggio

Svariati sono i compiti dell’INPS che vanno dalla verifica dei dati trasmessi al controllo della effettiva disponibilità finanziaria. Se l’operazione si conclude positivamente l’Istituto quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità: ovviamente, le richieste sono accolte soltanto se sussiste sufficiente capienza, anche in via prospettica, delle risorse “pro quota” per 24 mesi. Sull’Istituto incombe anche l’onere del monitoraggio della spesa con l’obbligo della sospensione dell’accettazione delle istanze se (art. 6) ci si avvicina al tetto di spesa programmato dalla norma, dandone immediato avviso sia al Ministero del Lavoro che a quello dell’Economia.

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L’art. 5 del D.M. prevede, inoltre, che, nel caso in cui i datori di lavoro abbiano indebitamente beneficiato dell’esonero, si apra un iter finalizzato al recupero di quanto dovuto ed al pagamento delle sanzioni vigenti, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Fin qui il D.M.: aspettiamo fiduciosi le indicazioni operative dell’INPS.

Da ultimo, è importante dare notizia di una disposizione contenuta nell’art. 24 che, peraltro, è presente negli altri sgravi contributivi previsti nelle altre agevolazioni del D.L. n. 60/2024: quando i datori di lavoro che hanno fruito l’esonero, dovranno determinare gli acconti dovuti per il periodo in corso al 31 dicembre 2027, dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.


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