Danno da lesioni di grave entità, iter evolutivo sino alla odierna entrata in vigore della TUN
L’Osservatorio per la giustizia civile meneghino da sempre è si è dimostrato ambiente intraprendente e dinamico, mosso da passione, in grado di rendere un prodotto giuridico, le Tabelle Milanesi, che, in linea con le storiche pulsazioni del legislatore, e gli orientamenti della Suprema Corte, hanno contribuito negli anni a determinare la liquidazione del danno alla persona (dalle macrolesioni alle poste sofferenziali) in veste di qualcosa di più di una funzione paranormativa.
L’ambiente ha saputo far fronte anche alle più decise entrate in scena degli Ermellini, a partire da quella calda giornata di San Martino del 2008, dove componente biologica e morale si fusero a dare il danno non patrimoniale alla persona.
Ci ricordiamo bene. Di lì a poco nacque la famosa terza colonna della Tabella di Milano, ad indicare il valore del punto percentuale, e permettere l’altrettanto precisa liquidazione degli importi, da sempre incrocio di due fondamentali coordinate: la crescita del valore del punto in modo più che proporzionale con l’aumentare della percentuale della macrolesione, ed il coefficiente demoltiplicatore con l’aumentare dell’età. Su tali importi la possibilità di personalizzare, determinata dalla singolarità del caso, aumentando l’importo tabellare entro un range di importi espressi in percentuali.
E’ il danno dal non poter più fare, e così va valutato. Con boato la sentenza Amatucci (Cassazione civile, sentenza n. 12408/11) venne a sancirne senza se e senza ma l’efficacia di tale tabella a livello nazionale, al pari della tabella del legislatore sulle microlesioni di cui al 139 cod. ass..
Certezza della liquidazione e malleabilità del sistema di personalizzazione lavorano assieme
Siamo andati avanti così, per circa un decennio.
Poi, dopo anni di silenzio, come fulmini a ciel sereno i nuovi interventi della Cassazione:l’ordinanza decalogo (la n. 7513/18) su tutte, a reclamare la doppia dimensione del danno non patrimoniale, in una sorta di ritorno al passato ante San martino 2008, perché la componente morale / sofferenziale vuole la sua autonomia.
E’ a monte il legislatore ad ispirare gli Ermellini, con l’entrata in vigore del “nuovo” art. 138 cod. ass., introdotto dalla Legge Concorrenza, il quale prevede(rebbe) espressamente l’ontologica natura autonoma della componente morale di danno:
“e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quotacorrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;”.
E così sino ad arrivare alla sentenza n. 25164 del novembre 2020, una vera e propria guida concreta alla liquidazione del danno alla persona limpidamente raccontata dalla Suprema Corte, che a sua volta ha offerto un assist importante alle Tabelle milanesi:
“determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);”.
Un passaggio ben sfruttato dall’Osservatorio milanese, che pochi mesi dopo ha dato vita alle nuove Tabelle del danno alla persona 2021: nasce così una nuova veste grafica della colonna, che quantifica sia il danno non patrimoniale nel suo complesso con importo unico, sia sbinandolo, e quindi offrendoci singolarmente gli importi prima del danno biologico (chiamato danno biologico dinamico-relazionale) e quindi del danno morale/sofferenziale (chiamato sofferenza soggettiva interiore) – la cui sommatoria ci riconduce al danno non patrimoniale.
In realtà, come pocanzi accennato, l’operazione può essere considerata un vero e proprio ritorno al passato.
Nel suo sistema evolutivo, dottrinale e giurisprudenziale, la fattispecie del danno alla persona ha spesso sofferto di déjà vu.
Il biologico rappresenta la lesione fisica alla persona in sé considerata, valutata tramite i barème medico legali, e declinata nella dimensione dinamico – relazionale, quale danno da non poter più fare.
La voce morale, rappresentata dalla sofferenza interiore, trovava post sentenze di San Martino 2008 nella concezione omnicomprensiva del danno una stabile collocazione presuntiva:
- nel punto percentuale o nella personalizzazione del danno biologico, in base al grado di consistenza delle sofferenze patite dal soggetto leso;
- nell’aumento del punto percentuale del biologico, nel caso di degenerazioni patologiche della sofferenza;
- autonoma, nei danni sofferenziali: es. caso di morte non immediata, ma che sopraggiunga dopo breve tempo, da intendersi come lucida agonia in attesa del fine vita, senza che sia presente la lesione biologica.
Attualmente invece, a superare tale concezione, con l’Ordinanza decalogo (cit.) il (ritorno) alla doppia dimensione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale va inteso sotto un duplice profilo:
– quale danno relazionale – proiezione esterna dell’essere;
– quale danno morale – interiorizzazione intimistica della sofferenza.
La componente dinamico relazionale, ontologicamente legata al danno biologico, in quanto tale incide sulle funzionalità del danneggiato. E’ il danno da non poter più fare (che manca, per esempio, nel caso del distacco della retina di un non vedente).
La componente sofferenziale, ovvero morale, concerne sia ciò che deriva normalmente dalla lesione, sia la sofferenza interiore di natura autonoma, non avente base organica, che si può esprimere nel dolore dell’animo, nella vergogna, nella disistima di sé, nella paura, ecc..).
La componente sofferenziale non può considerarsi in re ipsa e deve dunque essere adeguatamente provata
La sentenza n. 25164/20 ha chiaramente sancito che in mancanza di prova della sofferenza interiore, si liquida il danno alla persona nella sola componente biologica, dinamico-relazionale:
1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2)in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell’esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale”.
Esempio:macrolesione al 30% di Tizio = spetterà a questi il risarcimento pari all’importo tabellare del danno biologico, euro 102.101, oltre, se provato, la sofferenza patita, quantificata in euro 46.966, per un totale di euro 149.067.
In questa direzione la Tabella di Milano, con il già presentato sbinamento dei valori.
Da precisare che la seconda colonna dedicata alla componente sofferenziale è calcolata quale percentuale (unica, non arange) del danno biologico dinamico-relazionale.
Tale percentuale aumenta proporzionalmente con l’aumentare della macrolesione (dal 10% al 34%IP aumenta dal 26% sino al 50%). Poi dal 34%IP fissa al 50%.
La componente sofferenziale morale è quindi rappresentata da:
- la sofferenza fisica quale dolore fisiologico e quella che viene definita la sofferenza menomazione-correlata, cioè la sofferenza direttamente conseguente al danno biologico, queste sì, rientranti nel quesito medico-legale e non più a natura presuntiva;
- la sofferenza interiore non di base organica, consistente nella tristezza, nel dolore dell’animo, la vergogna, la paura, disistima di sé.
- Il danno psichico rientra invece nella componente di permanente biologica.
Tale componente morale soggettiva, si è detto, non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere adeguatamente provata.
In tale direzione non si sono fatte attendere al riguardo le prime sentenze di merito, che hanno liquidato il solo danno biologico, in assenza della prova del morale / sofferenziale. Ex multis, la sentenza del Tribunale di Trani n. 1707/2021, che ha liquidato una macrolesione al 45%, a seguito di sinistro stradale, quale mera componente biologica.
Ciò senza finalità di estremizzare il concetto, essendo altrettanto vero che con l’aumentare della macrolesione, nello specifico verso i valori massimi, la componente morale / sofferenziale si va sempre più a presumere.
Sempre la sentenza n. 25164/20 ha anche sancito che, in linea con il precetto di cui al comma 3 dell’art. 138 cod. ass., qualora ricorrano i presupposti per la personalizzazione del danno, ciò intervenga solo sulla componente biologica, e non su quella morale / sofferenziale:
“4)in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”.
Chiaro il richiamo normativo del comma 3 del citato art. 138 cod. ass. che recita:
“3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.”.
Ora, proprio su tale punto legislatore e giurisprudenza di legittimità da un lato e dall’altro tabelle milanesi hanno preso strade differenti: per i primi andrebbe personalizzata solo la componente biologico dinamico-relazionale, mentre l’impostazione attuale delle tabelle milanesi, rimasta invariata nel tempo, prevede l’applicabilità della personalizzazione su entrambe le componenti e dunque anche su quella sofferenziale – morale unitamente alla biologica dinamico – relazionale.
Così vuole l’ultima colonna a destra della tabella.
Sul punto vale la pena spendere alcuni approfondimenti.
A monte, viene scontato domandarsi perché la componente sofferenziale non possa essere oggetto di personalizzazione.
Se è vero come è vero che un soggetto particolarmente resiliente è portato a minore sofferenza interiore, allo stesso modo un soggetto particolarmente sensibile è sottoposto con ben più facilità a strazianti stati d’animo. A rilevare potrebbe non essere solo la componente soggettiva, bensì anche la singolarità del caso concreto: si pensi, a parità di macrolesioni, alla sofferenza patita dal soggetto leso che è stato ricoverato più volte in ospedale, rispetto al caso in cui vi sia stato un “solo” ricovero riabilitativo.
Forse le intenzioni del legislatore andrebbero meglio interpretate, soprattutto laddove gli intrecci normativi non appaiono poi così chiari.
Infatti con la tanto attesa adozione della tabella unica nazionale (TUN) proprio il legislatore ha espressamente previsto l’applicazione di un importo variabile della componente di danno morale, tramite un trittico di valori da minimo, a medio, sino al valore massimo.
Veniamo così alla TUN, che entra in vigore, dopo un’attesa ventennale, il prossimo 5 marzo 2025.
La tabella unica nazionale sulla quantificazione delle lesioni di grave entità, riprende l’esperienza accumulata sino a questo momento, sia dottrinale che giurisprudenziale.
Il Regolamento recante la Tabella Unica Nazionale (acronimo TUN) è stato approvato in via definitiva il 25 novembre 2024. L’Italia, dopo vent’anni di dibattiti, possiede finalmente una regolamentazione più equa e uniforme dei risarcimenti per i danni non patrimoniali di non lieve entità, le macrolesioni conseguenti da sinistri stradali e medmal.
Veniamo in pillole ai contenuti della TUN, riservando nei prossimi giorni vari approfondimenti:
- dunque il valore del punto di invalidità da 10 a 100 cresce in modo più che proporzionale con l’aumentare della macrolesione;
- nella seconda coordinata della tabella, il valore a sua volta decresce tramite un demoltiplicatore, che porta ad una diminuzione con l’aumentare dell’età;
- il danno morale è tenuto separato dal biologico, aumenta di valore (dal 26% al 55%) con l’aumentare della macrolesione;
- vi sono dunque una prima tabella del danno biologico, cui seguono tre tabelle del danno biologico e morale, tre in quanto l’aumento del morale può essere minimo, medio o massimo;
- l’invalidità temporanea è calcolata sulla base dell’art. 139 Cod. Ass. delle microlesioni.
Applicazioni e criticità.
La Tabella Unica Nazionale porta valori risarcitori maggiori rispetto a quello previsti dalle Tabelle di Milano e Roma nel caso il danno biologico compreso tra il 10 e il 36%. I valori invece scendono per chi riporta un danno compreso tra il 36% e l’82%, per poi salire per chi ricade nella fascia compresa tra gli 82 punti e i 100 punti percentuali.
Per quanto riguarda invece le maggiori criticità della TUN, occorre segnalare la differenza ingiustificata tra il valore del nono punto di invalidità, che in base alle tabelle dell’art. 139 Cod. Ass. è di Euro 2.178,80 e il valore del decimo punto di invalidità della Tabella Unica Nazionale che invece è di Euro 2.612,40.
Altrettanto critica è la valutazione dell’invalidità permanente, che riprende il valore stabilito ex art. 139 Cod. Ass. per le microlesioni.
Un’altra problematica riguarda la “personalizzazione”: vi è un completo rinvio al testo dell’art. 138 Cod. Ass., dunque è previsto un aumento massimo del 30%, ma del solo danno biologico, seppur la tabella del danno morale prevede un trittico di valori, da minimo a medio sino al massimo, da poter applicare.
Si segnala infine l’assenza di una regolamentazione normativa di altre rilevanti voci di danno, ovvero della perdita parentale, della lesione del rapporto parentale, del danno terminale e da premorienza, per i quali rimane saldo il riferimento alle Tabelle meneghine.
Ed infatti il compito del legislatore non è di certo terminato.
Anzi, tornando alla TUN non può che rilevarsi un’altra criticità, riguardo la sua piena applicazione.
Il Regolamento del 13 gennaio 2025 n. 12 ha attuato la delega contenuta nell’art. 138 cod. ass. prevedendo la tanto attesa tabella volta a monetizzare il danno alla persona per le lesioni permamenti gravi, dunque a partire dal 10%. La Tabella è in G.U. dal 19 febbraio scorso.
Febbrile e istintiva la reazione dei tanti appassionati della materia, che attendevano da una vita il grande momento. Il suo iter evolutivo era finalmente stato promesso dall’art. 138 cod. ass., seppur si sia fatto attendere per altri due decenni.
Come appare altrettanto giustificata e comprensibile la fame di disamina della tabella, come dei valori dalla stessa stabiliti, cercando allo stesso modo di evitare di farsi prendere dalla corrente ascensionale della polemica sui numeri, se pro assicurativi o danneggiati.
Ma veniamo al grande dubbio cartesiano.
Questo intervento non è volto – come parrebbe di primo acchito dalla lettura del titolo del presente articolo – ad aprire l’ennesimo dibattito su quali sinistri comprende il Regolamento nella sua fattispecie; il precetto già ampiamente chiarisce il dies a quo. E neppure tale intervento è volto ad aprire altri dibattiti, in merito a sinistri avvenuti ante Tabella e cristallizzazioni avvenute post entrata in vigore della stessa. Inoltre – per esperienza giurisprudenziale – la Tabella verrà ben presto applicata ai sinistri (rcauto e medmal) a prescindere dalla data, per evitare che vi siano per lo stesso danneggiato di pari età valutazioni differenti a seconda che si applichino gli interventi meneghini o romani oppure del presente Regolamento.
Il problema sta ab ovo.
D’altro canto qualsiasi sistema di liquidazione del danno alla persona con modalità “a punti”, presuppone l’esistenza di un barème medico-legale che consenta di quantificare in punti percentuali l’invalidità permanente stessa. Barème medico-legale e tabella economica sono dunque indissolubilmente legati.
Le tabelle sono infatti due.
L’art. 138 cod. ass. al comma 1 così prevede: 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l’IVASS, si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica:
1. a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
2. b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
Dunque attualmente non possiamo affermare che l’art. 138 cod. ass. abbia ricevuto completa attuazione; siamo solo dunque a metà del percorso.
Come possiamo pertanto concludere che la Tabella unica che consenta la valutazione e la quantificazione delle macrolesioni non è ancora in essere.
Attualmente il legislatore ha adottato solo la tabella unica nazionale, omettendo il decreto di approvazione della tabella delle invalidità.
Le conseguenze sono ovvie e non di poco conto, e riguardano la tenuta del complessivo sistema liquidativo delle macrolesioni (e pensare che il Consiglio di Stato nulla ha rilevato in tal senso!): il valore monetario del punto è infatti stabilito alla legge, mentre la percentuale di invalidità stabilita in base al singolo e non vincolante barème prescelto dal giudice o dal consulente.
Viene dunque meno la parità di trattamento e la certezza liquidativa, tanto ricercata, sia del legislatore che a conferma dalla Suprema Corte, quanto attualmente vanificata.
Il grande dubbio è che attualmente non si abbia una tabella unica che consenta di valutare e quantificare le macrolesioni.
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