(a cura dell’avv. Simona Barchiesi)
Una prima (e buona) risposta è arrivata. Un primo passo in attesa delle riforme strutturali. Il primo step, dunque: il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, e immediatamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ha l’indubbio merito di intervenire per mitigare i vertiginosi aumenti delle bollette di energia elettrica e gas e correggere alcune criticità emerse all’indomani della fine del mercato tutelato dell’energia.
Nel primo senso vanno le misure contenute nei primi quattro articoli, che sono dedicati ai clienti domestici e alle imprese.
L’articolo 1 prevede il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro, che si aggiunge agli altri bonus elettricità e gas per i nuclei con Isee inferiore a 9.530 euro (o 20.000 euro se con almeno quattro figli a carico). L’artcolo 3, invece, incrementa di 600 milioni di euro il Fondo per la transizione energetica del settore industriale, istituito per l’erogazione di contributi a fondo perduto con lo scopo di sostenere l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche Ue sulla lotta ai cambiamenti climatici; a ciò si aggiunga, per le pmi, l’azzeramento, per un semestre, della parte della componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonte rinnovabile e alla cogenerazione (la cosiddeta componente Asos).
C’è poi la previsione di destinare alle famiglie e alle microimprese vulnerabili il maggior gettito Iva derivante dall’aumento del prezzo internazionale del gas naturale, indirizzandolo ad un apposito fondo istituito presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che dovrà finanziare le agevolazioni per le tariffe di energia elettrica e gas.
È proprio ai soggetti vulnerabili (cioè coloro che versano in condizioni svantaggiate per età, reddito o disabilità), che sono destinate le previsioni contenute nell’articolo: come emerge dai dati di recente pubblicati dall’Arera, l’ex Autorità dell’energia, a seguito della liberalizzazione del mercato retail dell’energia elettrica sono proprio i vulnerabili a scontare tariffe più alte rispetto, per esempio, ai clienti del servizio a tutele graduali, riservato a coloro che non hanno operato una scelta per il libero mercato e non rientrano nella vulnerabilità. Pertanto, il decreto Bollette interviene per conseguire maggiori economicità nella scelta dei fornitori del servizio di maggior tutela (ancora oggi dedicato ai vulnerabili), consentendo alla società Acquirente Unico un approvvigionamento centralizzato anche ricorrendo agli strumenti disponibili sui mercati regolamentati o stipulando contratti bilaterali a termine con i grossisti.
A ciò si aggiunge il rinvio della definitiva istituzione del servizio di vulnerabilità, la cui disciplina dovrà essere adottata successivamente alla conclusione del servizio a tutele graduali (quindi dopo il 31 marzo 2027) e la possibilità, per i clienti di quest’ultimo servizio che diverranno nel frattempo vulnerabili, di continuare a beneficiare del relativo regime, salva diversa scelta esplicita. Infine, è stato chiarito che, nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, i relativi clienti che non abbiano scelto il servizio a tutele graduali o il libero mercato, continueranno ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela.
Sempre a tutela dei consumatori del mercato energetico, le ulteriori disposizioni vedono un progressivo rafforzamento del ruolo di AREA nel controllo delle relative offerte. Non solo è istituito un monitoraggio costante dei costi energetici delle imprese (art. 3, comma 6), ma è rimessa all’Autorità la creazione di un sistema per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte ai clienti domestici sul mercato libero, attraverso l’elaborazione di documenti-tipo di offerte e contratti che i fornitori dovranno impiegare per favorire la leggibilità dei prezzi e delle condizioni di vendita e la semplificazione delle componenti dei corrispettivi (art. 5). L’impatto di tale previsione è aggravato dalla estensione di tali misure anche ai contratti in essere.
In caso di inosservanza, i poteri sanzionatori di Arera sono implementati dalla possibilità, già in sede cautelare, di irrogare sanzioni pecuniarie o imporre indennizzi ove ciò sia necessario per assicurare il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati (art. 6).
Il complesso delle misure, che impegnano circa 1,6 miliardi di euro per le famiglie e 1,4 per le imprese, costituisce certamente un segnale importante di presa in carico delle problematiche connesse all’incremento dei costi energetici, tema rispetto al quale si attendono però riforme strutturali, soprattutto nei settori industriali “energivori” allo stato interessati solo dallo stanziamento economico.
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