spetta anche per oneri accessori non preventivabili sostenuti dopo

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Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


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Come noto, il credito d’imposta 4.0 è un’agevolazione riconosciuta alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture che operano nel territorio dello Stato (articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. n. 178/2020, legge di bilancio 2021).

Per le percentuali di fruibilità del credito:

  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Nella fattispecie in esame, un’impresa nel 2021 ha acquistato un impianto 4.0 da destinare alla propria attività produttiva versando l’acconto del 20% e formalizzando l’accordo con l’accettazione da parte del fornitore.

Successivamente, nel corso della realizzazione di tale impianto, nel 2022, ha effettuato un ulteriore investimento con un secondo macchinario che, pur essendo collegato all’Impianto originario, costituisce un elemento autonomo della stessa linea produttiva.

L’installazione dell’intera linea produttiva, comprensiva del secondo macchinario, ha comportato la necessità di realizzare dei lavori idraulici per consentire il funzionamento complessivo dell’impianto.

Tali oneri accessori sono stati sostenuti nell’anno 2022 e, per loro stessa natura, non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell’impianto, se non in modo arbitrario.

L’azienda ha chiesto qual è la percentuale di agevolazione da applicare agli oneri sostenuti per i suddetti interventi; inoltre, precisa che il versamento dell’acconto per la prenotazione copriva una quota dell’investimento che a posteriori si è rivelata inferiore al 20% dell’investimento totale, fissato dalla norma per accedere all’agevolazione in esame.

L’Agenzia delle entrate ha affermato che:

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  • in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina, nei confronti del costo dell’impianto principale, sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, il credito d’imposta spetta nella misura del 50%,
  • per l’investimento nel secondo macchinario e oneri accessori, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, trattandosi di un investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 per il quale non vi è stata alcuna prenotazione,
  • per gli oneri non preventivabili accessori eseguiti nel 2022, riguardanti sia l’impianto sia il secondo macchinario, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%,
  • per i costi accessori possono applicarsi i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle entrate in occasione dell’incontro con la stampa specializzata del 31 gennaio 2019 in relazione all’agevolazione del ”iperammortamento” in cui è stato precisato che in caso di revisione successiva in aumento del ”costo originariamente pattuito” di un bene agevolato, il credito d’imposta può trovare applicazione, anche si tratta di oneri accessori non preventivabili in origine.

In sintesi, ai fini dell’agevolazione in esame rileva il momento di effettuazione dell’investimento e la valutazione sulla corretta prenotazione dello stesso mediante il versamento dell’acconto minimo del 20%. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 60 del 3 marzo 2025)

04/03/25





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