Con il DPCM 29 gennaio 2025, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2025, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
Il nuovo modello e le relative istruzioni per la sua compilazione si sostituiscono integralmente a modello e istruzioni approvati con il precedente DPCM 26 gennaio 2024 (MUD per l’anno 2024, riferito al 2023).
Con riguardo all’anno in corso il MUD va presentato entro il 28 giugno 2025, ossa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM che reca il nuovo modello, ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis della L. 70/1994.
Per gli anni successivi, il termine di presentazione torna a essere ordinariamente individuato il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (salvo che venga adottato un nuovo modello).
Occorre presentare il MUD alla Camera di commercio competente sul territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
Il MUD va presentato telematicamente; in alternativa, laddove consentito, può essere inviato anche tramite PEC (trasmettendo la modulistica relativa al MUD debitamente compilata, secondo le istruzioni allegate al DPCM 29 gennaio 2025).
Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione, si ricorda che il MUD si articola in sei comunicazioni:
– comunicazione rifiuti;
– comunicazione veicoli fuori uso;
– comunicazione imballaggi (composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio);
– comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
– comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
– comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
In particolare, sono tenuti a presentare la comunicazione rifiuti del MUD (salvo specifiche eccezioni riferite agli imprenditori agricoli): chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ex art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del DLgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti; consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (ad esclusione di consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della comunicazione imballaggi); i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di cui all’art. 183 comma 1 lett. pp) del DLgs. 152/2006 (con riferimento ai rifiuti che vengono loro conferiti dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189 comma 4 del DLgs. 152/2006).
L’aggiornamento del modello dichiarativo con il DPCM 29 gennaio 2025 è finalizzato a rendere la dichiarazione coerente con le disposizioni normative o, nel caso della dichiarazione relativa ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana, con le indicazioni derivanti dalle delibere ARERA.
Tra le novità recepite, viene segnalato che, nelle istruzioni, le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI ex art. 188-bis del DLgs. 152/2006.
Sanzioni in caso di omessa, tardiva o inesatta dichiarazione
Per quanto riguarda il piano sanzionatorio, si richiama che, in caso di MUD omesso, incompleto o inesatto, a norma dell’art. 258 del DLgs. 152/2006, viene disposta una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro (sono previste riduzioni per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti).
Se il MUD è trasmesso tardivamente, ma entro i 60 giorni successivi alla scadenza, viene irrogata una sanzione tra i 26 e i 160 euro. Nell’ipotesi di ritardo superiore ai 60 giorni, il MUD si considera invece omesso, con le predette conseguenze sanzionatorie.
In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i veicoli fuori uso, l’art. 13 comma 7 del DLgs. 209/2003 prevede una sanzione da 3.000 a 18.000 euro. Per la sola omessa comunicazione, è altresì disposta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi.
In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i produttori AEE, viene prevista dall’art. 38 comma 2 lett. h) del DLgs. 49/2014 una sanzione compresa tra i 2.000 ed i 20.000 euro.
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