Percezione di sostenibilità per il debitore meritevole

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Assistenza per i sovraindebitati

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L’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore richiede la preliminare sussistenza di due presupposti indefettibili: la qualità del debitore preponente quale consumatore (c.d. presupposto soggettivo) e lo stato di sovraindebitamento (c.d. presupposto oggettivo).

È necessario, inoltre, che si escluda, altrettanto preliminarmente, il ricorrere delle condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69 comma 1 del DLgs. 14/2019; si tratta della verifica che il debitore non abbia beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni antecedenti la domanda e non ne abbia già beneficiato per due volte, nonché che la situazione di sovraindebitamento non si sia determinata da sua colpa grave, malafede o frode.

L’accesso alla procedura pone, pertanto, la necessità di verificare la c.d. meritevolezza del debitore che, inevitabilmente, non può prescindere dalle cause che hanno determinato l’indebitamento (Trib. Napoli Nord 24 luglio 2024), con l’attenzione di escludere tutte quelle condotte che integrino una mera “colpa lieve”.

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Il discrimine tra colpa lieve e colpa grave deve essere individuato avendo come riferimento la consapevolezza del debitore di poter adempiere alle obbligazioni assunte, chiamato ad agire secondo le regole di diligenza che devono guidare l’homo eiusdem condicionis ac professionis.
Pertanto, la colpa grave si ravvisa solo quando il debitore abbia totalmente omesso di ponderare la propria situazione reddituale e patrimoniale, consapevole (o comunque molto prossimo alla certezza) di non poter adempiere alle obbligazioni contratte.
Di contro, solo una colpa lieve può ravvisarsi per quel debitore che abbia erroneamente valutato la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio, assumendo impegni sulla base di considerazioni non del tutto irragionevoli.

Ciò induce a dover ritenere che la colpa grave vada esclusa anche quando l’indebitamento sia scaturito da una c.d. “truffa sentimentale” e non da uno stile di vita sproporzionato o da atti dissipativi o compiuti in frode dei creditori.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Livorno con decreto del 7 ottobre 2024.

La valutazione della colpa è affidata al giudice e ancor prima al gestore della crisi che, nella relazione particolareggiata, è tenuto a indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni e, non ultimo, le ragioni dell’incapacità.
È necessario che si indichi (e si valuti) la c.d. percezione di sostenibilità del debito, al momento della sua contrazione: il debitore deve aver contratto il debito convinto dell’esistenza di un verosimile margine positivo tra il reddito disponibile e gli impegni di spesa assunti e assumendi.
L’errore di valutazione, dunque, non integra una colpa grave (Trib. Avellino 11 aprile 2024 e App. Firenze 8 novembre 2023) che, diversamente, ricorre solo quando il debitore abbia totalmente omesso di ponderare la propria situazione, tale da rendere certo o quasi certo l’inadempimento (Trib. Pistoia 31 luglio 2024).

La valutazione della colpa grave, focalizzandosi sulla consapevolezza del debitore, deve considerare anche fattori ulteriori rispetto al semplice dato quantitativo legato alla sproporzione tra il reddito disponibile e gli impegni di spesa.
È necessario, infatti, che si tenga conto anche dell’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, dei livelli culturali e della specifica situazione del debitore, posto che anche l’eventuale consapevolezza della sproporzione potrebbe essere attenuata dalla circostanza che il maggior indebitamento è contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (ad esempio la salute, l’abitazione, il lavoro e lo studio; App. Firenze 8 novembre 2023).

In questo modo, la colpa grave dovrebbe escludersi al ricorre di determinate condizioni (App. Firenze 8 novembre 2023), ossia quando: l’iniziale indebitamento si correla anche a eventi eccezionali; nonostante i finanziamenti contratti, residua un reddito familiare apprezzabile; i finanziamenti non sono destinati a esigenze voluttuarie o incompatibili con la capacità economica; i finanziamenti non sono ottenuti fornendo informazioni o documenti falsi.

In ultimo, la necessità di considerare anche il “fattore umano” che connota il debitore porta a escludere la colpa grave pure quando lo stato di sovraindebitamento è riconducibile a un suo stato patologico di ludopatia (Trib. Catania 6 giugno 2024, Trib. S.M. Capua Vetere 20 luglio 2023, Trib. Modena 12 settembre 2023 e Trib. Torino 26 luglio 2023) ovvero da un suo stato di debolezza e di sudditanza psicologica (Trib. Torino 27 febbraio 2024).



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