Bonus assunzione giovani under 35: limitazioni nel decreto in arrivo

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E’ stato diffuso il testo bollinato del decreto ministeriale  di attuazione della norma del Decreto coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l’assunzione di under 35 al primo contratto a tempo  indeterminato. A sorpresa  si applica una restrizione al testo normativo  alla luce dell’approvazione giunta dalla UE a gennaio  2025  e si limita l’accesso alle assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025 

Vediamo di seguito con maggiore dettaglio la misura e la novità.

1) Bonus assunzioni under 35 a chi spetta , le sanzioni

Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevedeva

Contabilità

Buste paga

 

  • un esonero contributivo transitorio 
  • in favore dei datori di lavoro privati
  • per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
  • applicabile per 24 mesi 

Come detto il decreto attuativo modifica questo periodo  con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine ,  e  si introduce un altra condizione  (vedi ultimo paragrafo )

Il decreto ministeriale del 27 febbraio , in attesa di pubblicazione conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma 

  • non devono riguardare personale dirigenziale,
  • rapporti di lavoro domestico
  • rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).

Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.

  • Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); n
  • non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato 
  • a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito  solo parzialmente del beneficio medesimo.

Nel decreto interministeriale si specifica che l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

I datori di lavoro che beneficiano  indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al  versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2) Misura dell’esonero contributivo

L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo 

Conto e carta

difficile da pignorare

 

  • di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero 
  • di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)

Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

3) Limite di spesa e cumulabilità

Ai sensi del comma 7 dell’art 22 del DL Coesione, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 

  • 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, 
  • 458,3 milioni per l’anno 2025, 
  • 682,5 milioni per l’anno 2026 e 
  • 254,1 milioni per l’anno 2027. 

Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.

La norma preedeva lìemanazione di un decreto attuativo entro 60 giorni (atteso per settembre 2024)   e incarica l’INPS  di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze ; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..

Il dl Coesione prevede infine  che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.

4) il decreto attuativo: assunzioni nel 2025 e dopo l’invio della domanda

Il decreto ministeriale attuativo del “Bonus Giovani” definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .

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In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre introduce una condizione stringente: le imprese devono presentare la domanda all’INPS prima dell’assunzione, pena l’esclusione dal beneficio.  Dato che il decreto è stato approvato  dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda  di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo  quelle effettuate  nei prossimi mesi.

Tale disposizione rappresenterebbe tra l’altro  un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente.

La novità  se confermata con la pubblicazione rischia di  incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi.

Diventa essenziale quindi l’attesa circolare INPS per  fare chiarezza sulla piena operatività della misura.



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