Con decorrenza 1° gennaio 2025, sono operative le modifiche alle detrazioni fiscali IRPEF per familiari a carico disciplinate dall’art. 12 del TUIR. La Legge di bilancio 2025 ha introdotto importanti cambiamenti in materia restringendo notevolmente la platea dei beneficiari.
L’INPS , con il mess. n. 698 del 26.02.2025, ha illustrato le modifiche ricordando che è onere del beneficiario dichiarare al proprio datore di lavoro, o all’INPS in qualità di sostituto d’imposta per le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’ Istituto, il diritto alle nuove detrazioni e ogni variazione della composizione familiare tale da incidere sull’erogazione del beneficio.
Comunicazioni al datore di lavoro – Le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciute al contribuente, ma per poterne beneficiare è lo stesso lavoratore che dovrà dichiarare al datore di lavoro di averne diritto. La dichiarazione del lavoratore deve indicare:
- le condizioni di spettanza delle detrazioni;
- il codice fiscale dei familiari per cui si richiedono;
- l’impegno del lavoratore a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che incidano sul diritto a beneficiare della detrazione.
La dichiarazione ha infatti una validità che si estende ai periodi di imposta successivi. L’omissione di comunicazione di eventuali variazioni comporta l’applicazione di sanzioni che vanno da 250 a 2.000 euro (art. 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Limiti di età per figli a carico – Con le modifiche apportate dall’ art. 1, comma 11 della Legge 207/2024 all’ art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR viene eliminata la possibilità di fruire delle detrazioni IRPEF per i figli a carico non disabili con più di 30 anni. Le detrazioni spettano ora esclusivamente per:
- Figli di età compresa tra 21 e 30 anni non disabili.
- Figli di età pari o superiore a 21 anni con disabilità accertata (art. 3 L. 104/1992).
Le detrazioni restano invariate per i figli minori di 21 anni, poiché sostituite dall’assegno unico universale (DLgs. 230/2021). Rimane confermato l’importo di 950 euro per figlio, rapportato ai mesi di sussistenza dei requisiti e al reddito del contribuente. Nei limiti di età, il beneficio è esteso anche ai figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite.
Limiti di reddito figli a carico – Per la detrazione, resta confermato il limite di reddito annuo complessivo del figlio pari a 4.000 € fino a 24 anni di età e 2840,51 € fino a 30 anni di età.
Detrazioni per altri familiari – Nell’assetto previgente, l’art. 12 del TUIR faceva riferimento a coniuge e figli e ogni altra persona indicata all’art. 433 del Cod. Civ.. Si faceva riferimento, quindi, ai coniugi, non legalmente separati compreso i partner delle Unioni Civili, figli, anche se adottivi , affidati o affiliati, e ai genitori, oltre che a adottanti , generi e nuore, suoceri , fratelli e sorelle.
Da quest’ anno, per effetto delle modifiche apportate dall’ art.1, comma 11 della Legge 207/2024 all’ art. 12, comma 1, lett. d) TUIR, la detrazione annuale da 750€ per familiari a carico, da ripartire pro quota tra gli aventi diritto, sono limitate ai figli, al coniuge e agli ascendenti come genitori o nonni, escludendo quindi fratelli e sorelle, suoceri e discendenti ( nipoti ). Precedentemente, invece, era possibile fruire delle detrazioni anche per queste categorie in caso di familiari con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Esclusi i cittadini Extra UE – La Legge di bilancio ha introdotto all’ art. 12 TUIR il nuovo comma 2-bis col quale viene stabilito che le detrazioni spettano solo ai contribuenti in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico europeo in relazione ai familiari a carico.
Incremento detrazioni per spese scolastiche – Per quanto non espressamente menzionato nel messaggio in commento, di segno opposto è l’incremento del limite alle spese scolastiche detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, previsto dall’art. 1, comma 13, della Legge 207/2024. Il limite detraibile delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passa, per ciascun alunno, da 800 euro a 1000 euro, sia per la frequenza di scuole statali sia per quelle paritarie private e degli enti locali individuati dall’articolo 1 della legge n. 62 del 2000).
Taglio detrazioni sopra i 75mila € – Per fornire un quadro completo, si segnala che, sempre la Legge di bilancio ha previsto all’art. 1, comma 10, Legge 207/2024 , l’introduzione del nuovo articolo 16-ter del TUIR. Viene così introdotto un limite significativo alle detrazioni fiscali per i redditi più alti. Per la fascia con reddito compreso tra i 75.000 euro e i 100mila euro le detrazioni vanno incontro ad un limite massimo di 14mila euro. Il limite scende a 8mila euro per i redditi oltre i 100mila euro. L’importo viene comunque dimezzato in assenza di figli; con un solo figlio viene ridotta moltiplicando per un coefficiente di 0.85. Resta invariata se si hanno più di tre figli o figli con disabilità. Escluse dal tetto le spese sanitarie e quelle relative alle ristrutturazioni e ai mutui per la casa.
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