Mobilità Docenti di Religione Cattolica

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale n. 37 del 28 febbraio 2025, che disciplina le procedure di mobilità per gli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/2026

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI 2025) e definisce criteri e modalità per il trasferimento territoriale e professionale dei docenti. Vediamo nel dettaglio le principali disposizioni dell’ordinanza.

Requisiti per la Mobilità dei Docenti di Religione Cattolica

Per partecipare alle procedure di mobilità territoriale, i docenti di religione cattolica devono soddisfare alcuni requisiti specifici. In particolare:

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  • Mobilità all’interno della stessa regione: possono fare richiesta i docenti con almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo entro l’anno scolastico 2024/2025.
  • Mobilità interregionale: è richiesta un’anzianità di almeno tre anni.
  • Titolarità e riconoscimento: gli insegnanti devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione.

Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale organizzato per ambiti territoriali diocesani. 

L’assegnazione alle singole sedi scolastiche avviene attraverso un’intesa tra il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario diocesano competente. 

Inoltre, la sede assegnata si considera confermata di anno in anno, a condizione che permangano i requisiti richiesti.

Mobilità professionale: passaggi di settore formativo

L’ordinanza n. 37/2025 regola in modo dettagliato la mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica tra diversi settori formativi. 

In particolare, essa consente il passaggio dal settore formativo della scuola dell’infanzia e primaria a quello della scuola secondaria di primo e secondo grado e viceversa. 

Tuttavia, questa possibilità è riservata esclusivamente ai docenti che soddisfino specifici requisiti. Per poter partecipare alla mobilità professionale, infatti, gli insegnanti devono essere in possesso di due fondamentali titoli di idoneità:

  1. Idoneità concorsuale: È necessario aver superato un concorso pubblico che certifichi la competenza all’insegnamento nel settore formativo richiesto. Questo requisito garantisce che i docenti abbiano le conoscenze e le abilità necessarie per insegnare in un ordine di scuola diverso da quello di provenienza.
  2. Idoneità ecclesiastica: L’Ordinario diocesano competente deve rilasciare un riconoscimento di idoneità per l’insegnamento della religione cattolica nel nuovo settore formativo. Questo documento attesta l’idoneità morale, religiosa e professionale del docente secondo i criteri stabiliti dalla Chiesa cattolica.

Un ulteriore requisito indispensabile per accedere alla mobilità professionale è l’avvenuto superamento del periodo di prova

Solo i docenti che hanno completato con esito positivo questo periodo possono presentare domanda di trasferimento tra settori formativi diversi. 

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Il passaggio tra diversi ordini di scuola, poi, deve avvenire nel rispetto della normativa concordataria vigente, che disciplina i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in materia di insegnamento della religione. 

Ciò implica che ogni trasferimento deve essere approvato non solo dalle autorità scolastiche competenti ma anche dall’autorità ecclesiastica, assicurando così la conformità alle disposizioni concordatarie.

Punteggi per la continuità didattica

Ai docenti di religione cattolica viene riconosciuto un punteggio per la continuità didattica, in modo analogo ai docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. 

Il punteggio è determinante sia per la mobilità a domanda sia per la predisposizione delle graduatorie regionali. In particolare:

  • Punteggio per la mobilità: decorre dall’anno scolastico 2013/2014.
  • Graduatoria regionale: il punteggio per la continuità è calcolato a partire dall’anno scolastico 2009/2010.

Precedenze nei trasferimenti per assistenza a disabili

L’ordinanza riconosce delle precedenze nei trasferimenti ai docenti di religione cattolica che prestano assistenza a persone disabili in situazione di gravità, conformemente alle disposizioni del CCNI 2025. Le categorie che beneficiano di questa precedenza includono:

  • Genitori, coniugi e conviventi di fatto di persone disabili.
  • Figli e fratelli/sorelle conviventi del soggetto disabile.

Mobilità per i docenti della scuola dell’infanzia

L’Ordinanza n. 37/2025 prevede che i docenti di religione cattolica assegnati alla scuola dell’infanzia, ma in possesso di qualifiche valide anche per l’insegnamento nella scuola primaria, possano partecipare alle procedure di mobilità per entrambe le tipologie di istituti scolastici. 

Per accedere a questa forma di mobilità, tuttavia, è necessario che i docenti soddisfino alcune condizioni fondamentali:

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  1. Qualifiche adeguate: gli insegnanti devono aver conseguito le necessarie abilitazioni all’insegnamento nella scuola primaria, oltre a possedere l’idoneità per l’insegnamento della religione cattolica anche per questo grado scolastico. 
  2. Idoneità ecclesiastica: rilasciata dall’Ordinario diocesano competente, atta a certificare che il docente sia moralmente e professionalmente idoneo a insegnare la religione cattolica nella scuola primaria, secondo i criteri stabiliti dalla Chiesa cattolica.
  3. Accordo con l’autorità ecclesiastica: un elemento imprescindibile per l’assegnazione è l’intesa con l’Ordinario diocesano competente. Infatti, la normativa concordataria vigente richiede che qualsiasi trasferimento o assegnazione di sede per i docenti di religione cattolica sia approvato dall’autorità ecclesiastica. 
  4. Possibilità di posti misti: l’Ordinanza consente anche l’assegnazione su posti misti, ossia cattedre articolate contemporaneamente sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola primaria. 

Validità delle tabelle di valutazione del CCNI 2025

Le tabelle allegate al CCNI 2025 svolgono un ruolo fondamentale nella determinazione delle priorità per la mobilità, poiché stabiliscono criteri specifici e punteggi dettagliati che vengono attribuiti in base a diversi fattori. Tra gli elementi principali considerati troviamo:

  1. Anzianità di servizio:
    Il punteggio attribuito all’anzianità di servizio tiene conto degli anni effettivamente prestati nel ruolo di insegnante di religione cattolica. In particolare:
    • Gli anni di servizio continuativo nella stessa sede rappresentano un elemento premiante, garantendo un punteggio maggiore per chi dimostra stabilità e continuità nell’insegnamento.
    • Il servizio prestato in sedi disagiate o periferiche può prevedere punteggi aggiuntivi, riconoscendo l’impegno di chi ha lavorato in contesti più complessi.
  2. Titoli posseduti:
    Le tabelle del CCNI attribuiscono punteggi specifici per il possesso di titoli culturali e professionali aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi necessari per l’insegnamento. Tra i titoli che contribuiscono a incrementare il punteggio figurano:
  3. Continuità didattica:
    La continuità didattica è un fattore cruciale nelle procedure di mobilità:
    • Viene attribuito un punteggio aggiuntivo ai docenti che abbiano prestato servizio continuativo nella stessa sede per più anni, favorendo così chi ha garantito stabilità e continuità nel percorso educativo degli studenti.
    • Inoltre, la continuità non viene penalizzata in caso di utilizzazione forzata presso altre scuole per motivi organizzativi, come precisato dall’Ordinanza stessa.
  4. Esigenze familiari e personali:
    Le tabelle prevedono anche punteggi aggiuntivi per le esigenze familiari, in linea con quanto disposto dal CCNI 2025:
    • Precedenze per assistenza a familiari disabili ai sensi della legge 104/1992.
    • Situazioni di ricongiungimento familiare per docenti con coniuge o figli residenti in altre regioni.

La conferma della validità delle tabelle allegate al CCNI 2025 per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica rappresenta una garanzia di omogeneità e trasparenza nelle procedure.



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