Millantato credito e traffico di influenze illecite dalle Sezioni unite alla legge Nordio: un tramonto parallelo?

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[1] Cfr. F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie, IV ed., V, Lucca, 1881, 174. Fumo periit, qui fumos vendidit fu la frase pronunciata dal precone al momento della cruenta punizione inflitta dall’imperatore romano Alessandro Severo a un “venditore di fumo” dell’epoca (un certo Vetronio Turino), che morì soffocato dal fumo prodotto dall’accensione delle foglie e della legna umida che lo tenevano legato: riferimenti – sotto il codice penale Zanardelli – in G. Crivellari, Il codice penale per il Regno d’Italia, VI, Torino, 1895, 315. In tema, nella letteratura più recente, F. Consulich, Millantato credito e traffico di influenze illecite, in C.F. Grosso-M. Pelissero (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, Milano, 2015, 617 e segg.; M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche. Artt. 336-360, IV ed. Milano, 2015, sub art. 346 c.p.; S. Seminara, sub art. 346 c.p., in G. Forti-S. Seminara-G. Zuccalà (a cura di), Commentario breve al codice penale, Padova, 2017, 1130 e segg.; M. Pelissero, in R. Bartoli-M. Pelissero-S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, II ed., Torino, 2022, 538 e segg.; V. Manes, I delitti contro la pubblica amministrazione, in S. Canestrari et al., Diritto penale. Percorso di parte speciale, Torino, 2023, 155 e segg.; G. Marconi, Traffico di influenze e millantato credito, in M. Catenacci (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, Torino, 2022, 300 e segg.

[2] Sulle quali, in dettaglio, sia consentito il rinvio a V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”: questioni interpretative e persistenti necessità di riforma, in S. Giavazzi-V. Mongillo-P.L. Petrillo (a cura di), Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e diritto penale, Torino, 2019, 265 e segg.

[3] Nel senso che la versione 2019 del delitto di traffico rendesse punibile l’acquirente di influenza pure in presenza di semplice millanteria, cfr. anche N.M. Maiello, L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma, in Arch. Pen., 2019, 13; da ultimo, A. Manna, Sull’abolizione dell’abuso d’ufficio e gli ulteriori interventi in tema di delitti contro la P.A.: note critiche, in Sist. Pen., 6 agosto 2024.

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[4] Cfr. Cass. pen., Sez. un., 2 aprile 2010, n. 12822, rv. 246270.

[5] Relazione al disegno di legge poi divenuto L. n. 3/2019, 16.

[6] Nel senso della continuità tra entrambe le ipotesi delineate dal vecchio art. 346 c.p. e il traffico di influenze illecite, v. Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 17980, N., rv. 275730-01; Id., 18 dicembre 2019, n. 51124, D., rv. 277569-01; Id., Sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 1869, G., rv. 280348-01 (che ha considerato irrilevante la mancata riproposizione della dizione “pretesto” contenuta nell’art. 346, 2° comma, c.p.); Id., 16 gennaio 2020, n. 1659, M., inedita; Id., 29 aprile 2021, n. 16467, Z., inedita; Id., 4 giugno 2021, n. 22101, T., inedita; Cass. pen., Sez. I, 17 giugno 2021, n. 23877, A., rv. 281614-01; Cass. pen., Sez. VI, 27 giugno 2021, n. 35581, G., rv. 281996-01; Id., 12 luglio 2021, n. 26437, C., rv. 281583-01; Id., 27 maggio 2022, n. 20935, C., rv. 283270-01; Id., 5 settembre 2022, n. 32574, L., rv. 283724-01. Invece, nel senso della discontinuità tra art. 346, 2° comma, c.p. e 346-bis c.p. e, viceversa, della continuità con l’art. 640, 1° comma, c.p.: Cass. pen., Sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, I., rv. 278451-01; Id., 22 luglio 2021, n. 28657, L., rv. 281980-01; Id., 15 giugno 2022, n. 23407, F., rv. 283348-01; Id., 30 dicembre 2022, n. 49657, M., inedita; Id., 16 marzo 2023, n. 11342, R., rv. 284567; Id., 28 novembre 2023, n. 47671, inedita.

[7] Cass. pen., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357, M., rv. 286304-01.

[8] Cass. pen., Sez. II, ord. 19 luglio 2023, n. 31478.

[9] Nella versione 2019 del traffico di influenze illecite, il delta delle soluzioni ipotizzabili per escludere la punibilità ex art. 346- bis , 2° comma, c.p. di un soggetto ingannato e colpire solo l’artefice della condotta fraudolenta ai sensi del 1° comma avrebbe potuto includere – ragionando in astratto – anche un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dei principi di “fattualità” e offensività del reato. Tuttavia, tale opzione non si è mai affacciata nella giurisprudenza, sospesa tra i due poli antitetici della piena continuità e dell’assoluta discontinuità. Al di là dell’intrinseca struttura “retroflessa” (in quanto rivolta a fatti passati) delle dispute su questioni di diritto intertemporale, ha forse prevalso una cautela formalistica, che ha distolto il giudice dall’immaginare pro futuro una “manipolazione” riduttiva del significato letterale del 2° comma dell’art. 346- bis c.p. D’altro canto, preso atto della voluntas legislatoris, la strada più ortodossa sarebbe forse stata la proposizione dinanzi alla Consulta – alla prima vicenda giudiziaria tale da renderla rilevante – di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 346- bis , 2° comma, c.p., al metro degli artt. 3, 13 e 25, 2° comma, Cost., nella parte in cui potenzialmente prevedeva la punizione (anche) del privato vittima di un inganno.

[10] Si tenga conto, al riguardo, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, una aggravante può essere ritenuta in sentenza dal giudice solo se legittimamente contestata, il che implica l’esposizione nel capo d’imputazione: cfr. Cass. pen., Sez. un., 4 giugno 2019, n. 24906, rv. 275436-01; Cass. pen., Sez. V, 7 giugno 2022, n. 22120, rv. 283218-01.

[11] Cass. pen., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357, cit.

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[12] Sulla distinzione tra successione di leggi penali nel tempo in senso stretto (art. 2, 4° comma, c.p.) e successione in senso ampio, comprensiva quest’ultima dell’abolitio criminis di cui all’art. 2, 2° comma, c.p., cfr. A. Cadoppi-P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2023, 141.

[13] Cass. pen., Sez. un., 12 giugno 2009, n. 24468, R., rv. 243587-01. Prima di questa pronuncia, v., soprattutto, Cass. pen., Sez. un., 16 giugno 2003, n. 25887, G., rv. 224608-01; Cass. pen., Sez. un., 17 luglio 2001, n. 29023, A., rv. 219223-01 e 219224-01; successivamente, Cass. pen., Sez. un., 14 marzo 2014, n. 12228, M., rv. 258471. Sul criterio del rapporto strutturale tra le due fattispecie della cui successione si discute, nella manualistica, v. D. Pulitanò, Diritto penale, IX ed., Torino, 2021, 545 e segg.; F. Palazzo-R. Bartoli, Corso di diritto penale. Parte generale, IX ed., Torino, 2023, 156 e seg.; T. Padovani, Diritto penale, XIII ed., Milano, 2023, 49; F. Mantovani-G. Flora, Diritto penale. Parte generale, XII ed., Padova, 2023, 85; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Bologna, 2019, 98; G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, XII ed., Milano, 2023, 149 e segg., 162 e segg.

[14] “Da compiere con una esegesi letterale e logico-sistematica dei modelli astratti di reato in avvicendamento cronologico”, si precisa nella sentenza in commento.

[15] Nella sentenza Rizzoli si era sostenuto che quando il confronto strutturale non evidenzia continuità normativa tra la fattispecie incriminatrice abrogata e quella o quelle che, già contenute nella prima per assorbimento, riacquistano una loro autonomia, “è opportuno integrare il criterio-guida del confronto strutturale con apporti valutativi di conferma, onde cogliere la reale intentio legis. L’individuazione del bene giuridico protetto, infatti, è idonea ad evidenziare aspetti formalmente non espliciti della stessa struttura del reato”. Nella manualistica, a favore del ricorso anche ai criteri di natura valutativa, in quanto capaci di “illuminare i profili politico-criminali del fenomeno successorio, al fine di confermare o meno gli esiti dell’applicazione dei criteri strutturali”, v. C. Fiore-S. Fiore, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Torino, 2023, 122.

[16] Cfr., soprattutto, Cass. pen., Sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20664, S., rv. 269668-01, in materia di concorso apparente di norme.

[17] Coglie un “rapporto di specialità bilaterale” anche M. Pelissero, in R. Bartoli-M. Pelissero-S. Seminara, Diritto penale, cit., 539. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la specialità che assume rilievo sul piano dei fenomeni successori è solo quella unilaterale: da ultimo, Cass. pen., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357, cit.

[18] Ci eravamo espressi in questo senso prima del deposito delle motivazioni, quando ancora non era nota la posizione delle Sez. un. circa i rapporti tra millantato credito corruttivo e truffa: cfr. V. Mongillo, Splendore e morte del traffico di influenze illecite, in Dir. Pen. Cont. Riv. Trim., 2024, n. 1, 175 e segg.

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[19] Sulle differenze tra successione di fattispecie in rapporto di specialità e mero avvicendarsi di norme interferenti, resta fondamentale T. Padovani, Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell’ambito dell’art. 2, 2° e 3° comma, c.p., in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1982, 1354 e segg., 1374 e segg. Con riferimento alla dimensione sincronica del concorso di norme e di reati, sulla distinzione tra specialità bilaterale in senso stretto (o per specificazione reciproca) e specialità bilaterale per aggiunta, cfr. il classico saggio di G.A. De Francesco, “Lex specialis”. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, Milano, 1980, 60 e segg.

[20] In dottrina, argomenta, “in via del tutto eccezionale”, un problematico ricorso al criterio di valore, facente leva sul principio di assorbimento, per sostenere che le millanterie corruttive antecedenti al 2019 siano riqualificabili come truffa, G. Ponteprino, Cronaca di un finale annunciato. In attesa dell’ennesima riforma le Sezioni unite restringono i margini applicativi dell’art. 346-bis c.p., 2024, n. 7, 884. Nella giurisprudenza più recente, adotta il criterio della specialità reciproca allo scopo di individuare un concorso apparente di norme, ai fini del riparto di giurisdizioni tra giudice militare e ordinario, Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 2024, n. 18355.

[21] Come precisa la sentenza Rizzoli, “una volta intervenuto il giudicato, opera la preclusione di cui all’art. 649 c.p.p.”. Sulle differenze gnoseologiche tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, sul tema che ci occupa, cfr. M. Scoletta, Abrogazione dell’amministrazione controllata e abolitio criminis: chiaroscuri dalle Sezioni unite, in Dir. Pen. Proc., 2010, 193 e seg.

[22] Cass. pen., Sez. un., 12 giugno 2009, n. 24468, cit., par. 6b. In argomento, in generale, nella dottrina, G.L. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, Milano, 2008, 162 e segg.

[23] Come nel caso della bancarotta impropria nell’amministrazione controllata, scandagliata nel procedimento Rizzoli, che – quale reato complesso – comprendeva le ipotesi strutturalmente eterogenee dell’appropriazione indebita e delle false comunicazioni sociali.

[24] Cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 9961, rv. 269439-01; Id., 28 febbraio 2017, n. 9960, rv. 269755; Id., 2 marzo 2015, n. 8994, rv. 262627; Id., 14 novembre 2013, n. 45899, rv. 257463-01; Id., 28 aprile 2004, n. 19647, rv. 229547-01; Id., 24 novembre 1998, n. 13657; Id., 7 novembre 1997, n. 547.

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[25] In tema, v., nell’elaborazione dottrinale, M. Scoletta, L’abolitio criminis “parziale” tra vincoli costituzionali e aporie processuali, in Studi in onore di Mario Pisani, III, Piacenza, 2010, 569 e segg., secondo cui, quando gli elementi specializzanti/aggiuntivi descrivono un “fatto nuovo”, è impossibile modificare l’imputazione e continuare il processo alla luce della fattispecie riformulata.

[26] Sulla necessità di un’esplicita esposizione nel capo di imputazione anche di circostanze aggravanti (profilo rilevante con riferimento alle ipotesi di truffa procedibile d’ufficio), cfr. Cass. Pen., Sez. un., 4 giugno 2019, n. 24906, rv. 275436-01; Cass. Pen., Sez. V, 7 giugno 2022, n. 22120, rv. 283218-01.

[27] Invero, la giurisprudenza tende a interpretare anche il concetto di “relazioni esistenti” nel significato di un rapporto con il soggetto qualificato dotato di una certa consistenza e così in grado di assicurare “una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale”: ad es. Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2017, rv. 271730-01. Cfr., sul punto, tra i tanti, C. Cucinotta, Sul concetto di influenza illecita, in Giur. It., 2018, 1051 e segg.

[28] Lo avevamo suggerito anche in prospettiva de lege ferenda in Appendice, Cap. 1: Proposta di riforma del reato di traffico di influenze illecite, in S. Giavazzi-V. Mongillo-P.L. Petrillo (a cura di), Lobbying, cit., 331 e segg.

[29] Cfr. P. Astorina Marino, L’unificazione di traffico di influenze e millantato credito: una crasi mal riuscita, in Dir. Pen. Cont. Riv. Trim., 2020, n. 1, 188 e segg., a commento della sentenza Impeduglia; M. Gambardella, L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di influenze illecite (l. n. 3 del 2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, facendo riespandere il reato di truffa, in Cass. Pen., 2020, 1546 e segg.; V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano. Crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità impalpabile, in Sist. Pen., 2 novembre 2022, 15 e seg.

[30] C. Pedrazzi, Millantato credito, trafic d’influence, influence peddling, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1968, 913 e segg., 923, pur auspicando de lege ferenda un “aggiustamento della vigente fattispecie, incriminando il semplice fatto di ricevere o farsi promettere denaro o altra utilità in cambio di un’influenza esercitata o da esercitare su pubblici ufficiali o impiegati”, “a prescindere, quindi, dalla sua reale consistenza ed efficacia”. De lege lata, l’A. segnalava la strisciante e poco “ortodossa” tendenza della giurisprudenza coeva a porre al centro della decisione giudiziale la “vanteria”, per poi ridimensionarla nei fatti, a fronte della scarsa propensione ad approfondire la natura fittizia ovvero reale del credito. Ciò, a suo modo di vedere, era sintomo di un duplice e comprensibile disagio: la scarsa pregnanza offensiva della mera millanteria e la non sempre agevole afferrabilità oggettiva dell’influenza dichiarata. Per i successivi sviluppi, cfr., per tutti, F. Tagliarini, voce “Millantato credito”, in Enc. Dir., XXVI, Milano, 1976, 308 e segg.; R. Rampioni, Millantato credito, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, 686 e segg. Più di recente, ha notato come il concetto di millanteria esprima “l’idea dell’inganno e dell’imbroglio”, I. Merenda, Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, in Dir. Pen. Cont., 15 febbraio 2013, 2.

[31] Cass. pen., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357, cit.

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[32] V. Mongillo, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano. Crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità impalpabile, cit., 5 e seg.

[33] Cfr. S. Giavazzi, Lobbying e traffico di influenze illecite nel sistema francese, in S. Giavazzi-V. Mongillo-P.L. Petrillo (a cura di), Lobbying, cit., 136, che nota come in Francia “per espressa previsione normativa l’influenza può essere ‘rèelle ou supposéè’, dunque sia effettiva che millantata”; sulla casistica giurisprudenziale, ivi, 153 e segg. L’affinità tra l’art. 18 e la disciplina penale francese è rivelata anche dalla genesi della norma pattizia, risalente a una proposta originariamente formulata proprio dalla Francia al tavolo negoziale: Text taken from the proposal submitted by France (A/AC.261/IPM/10) at the Informal Preparatory Meeting of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption (Buenos Aires, 4-7 December 2001), in UNODC, Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention Against Corruption, 2010, 183.

[34] La UNCAC e la proposta di direttiva, nella versione inglese e in quella francese, adottano le stesse espressioni per quanto qui rileva: “real or supposed influence”, “influence réelle ou supposée”.

[35] UNODC, State of implementation of the United Nations Convention against Corruption: Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation, II ed., 2017, 45.

[36] G.L. Gatta, La legge Nordio e il “soffocamento applicativo” del traffico di influenze illecite. Tra parziale abolitio criminis e profili di illegittimità costituzionale per violazione di obblighi internazionali, in Sist. Pen., 11 luglio 2024. Allo stato, alcune Procure (Foggia e Roma) hanno già chiesto di sollevare questione di costituzionalità: le relative memorie sono reperibili su Sistema penale.

[37] Abbiamo sviluppato analiticamente le nostre perplessità circa la profilata incostituzionalità del nuovo testo normativo, pur evidenziando i profili di discrasia tra diritto interno e diritto convenzionale, in V. Mongillo, Il nuovo traffico di influenze illecite: evoluzione e dilemmi di un nodo irrisolto, in Dir. Pen. Proc., 2024, n. 9, 1136, a cui si rinvia anche per un commento più approfondito alla riformulazione dell’art. 346- bis c.p.

[38] Prospetta la reintroduzione del delitto di millantato credito come reato di frode, per evitare un vuoto di tutela, A. Manna, Sull’abolizione dell’abuso d’ufficio, cit.

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[39] Sul rischio penale dell’attività lobbistica, cfr. anche E. Scaroina, Lobbying e rischio penale, in Dir. Pen. Proc., 2016, 811 e segg.; P. Veneziani, Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze illecite, in Cass. Pen., 2016, 1293 e segg.

[40] Per una classificazione delle diverse metodiche e tecniche di disciplina del lobbying, dalla prospettiva penalistica, cfr. R. Alagna, Lobbying e diritto penale, Torino, 2018, 45 e segg. In tema, nella dottrina amministrativistica e giuspubblicistica, tra i tanti, P.L. Petrillo, Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, Milano, 2011, passim; E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, in Riv. Trim. Dir. Pubblico, 2018, n. 2, 371 e segg., 381 e segg.; E. Carloni-M. Mazzoni, Il cantiere delle lobby. Processi decisionali, consenso, regole, Roma, 2020.



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