Decreto legislativo – 12/01/2019 – n. 14 art. 66 – Procedure familiari

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Inquadramento

L’art. 66 del codice della crisi d’impresa ha ripreso il testo dell’art. 7-bis della l. n. 3/2012, che in essa era stato introdotto diverso tempo dopo la sua entrata in vigore, dal d.l. n. 176/2020. Con la modifica si intendeva provvedere ad un aspetto che la normativa aveva lasciato in ombra e la cui rilevanza era emersa con il maturare di esigenze nuove nella disciplina della risoluzione concorsuale degli indebitamenti.

Non sempre il debitore e il consumatore agiscono nell’ambito di rapporti negoziali che creano obbligazioni esclusivamente a loro carico. Spesso quei rapporti coinvolgono terzi a vario titolo, non soltanto quali compartecipi, in situazioni giuridicamente rilevanti che si risolvono in fattispecie di corresponsabilità patrimoniale. Per quanto riguarda l’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte questa corresponsabilità può riguardare l’eventuale pluralità di debitori. Le situazioni ipotizzabili sono le più varie. Può farsi riferimento, ad esempio, alle posizioni di coeredi per le passività nella successione mortis causa o ai successori a titolo particolare; all’acquisto di beni da cointestare a coniugi o a soci; alle garanzie offerte per la concessione di mutui; alle attività esercitate nella gestione di imprese familiari. L’esemplificazione potrebbe continuare a lungo (si pensi alle società di fatto, alla rappresentanza sostanziale, alla solidarietà per risarcimento danni): ma non è questo il punto cui deve rivolgere la sua attenzione l’operatore nell’affrontare l’interpretazione della norma in esame.

La disposizione, infatti, non si cura della natura dei rapporti che possono collegare più debitori ma ne considera solo la particolare relazione che sorge dall’appartenere ad un medesimo nucleo familiare. Questa collocazione è evidentemente considerata nel suo effetto di sostanziale condivisione di vicende e di interessi, nella buona come nella cattiva sorte. E prevale, sino a renderle indifferenti, sulle cause dell’indebitamento riferibile a tale nucleo, contestualmente restringendo, anche, il dettato della norma all’unico dato rilevante, costituito dall’appartenenza alla stessa famiglia.

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La giurisprudenza di merito aveva anticipato con isolate decisioni i modi di risolvere con procedure unitarie le crisi di indebitamento di coniugi o di genitori e figli. In alcuni casi, altrettanto rari, si era cercato, dagli uffici giudiziari, di far correre singole procedure in modo parallelo attraverso la subordinazione della realizzazione di un piano a quella dell’altro e con analoghi coordinamenti. Le difficoltà che occorreva superare erano costituite: dalla personalità della responsabilità patrimoniale, limitatrice di una trattazione congiunta ma trasferita negli effetti da un soggetto all’altro in un’unica liquidazione unitaria; dalle ipotesi di solidarietà; dalla riferibilità di alcuni debiti soltanto ad alcuni soggetti e non anche agli altri componenti del gruppo; e con l’eventuale vincolo di garanzie sui redditi rilasciate da taluno del gruppo ad un qualche creditore personale.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto (per effetto della modifica sopra accennata) la disciplina di cui all’art. 66 servendosi del modello della normativa dettata per l’insolvenza del gruppo di imprese. Come per questa, la citata disposizione consente la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi avendo quali soggetti legittimati i membri di una stessa famiglia: i quali agiscono, dunque, come un centro di interessi unitario caratterizzato dalla partecipazione al medesimo nucleo familiare.

Il peculiare riferimento al medesimo nucleo familiare operato dalla precedente disposizione, ora riportata nel testo dell’art. 66, risulta univoco dalle chiare condizioni previste per la sua applicabilità. Due sono le situazioni prese in considerazione: a) la normativa si applica ai membri della stessa famiglia quando sono conviventi, essendo sufficiente la relazione di convivenza a giustificare la comunanza delle regole di rimedio al sovraindebitamento; oppure b) la normativa si applica anche ai membri della stessa famiglia che non sono conviventi quando il sovraindebitamento ha una origine a loro comune. La disciplina di cui all’art. 66 ha per presupposto una situazione di unica crisi o di unica insolvenza; resa particolare in quanto riferita ad una pluralità di soggetti che sarebbero chiamati, in linea di principio, a rispondere in prima persona e per la sola propria parte dei suoi obblighi, ai sensi dell’art. 2740 c.c.



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