Quali verifiche di funzionalità sono richieste; perché l’approvazione del modello può sostituire l’omologazione; quando la multa è nulla; cosa controllare sul verbale per fare ricorso.
Un lettore che ha preso una multa ci chiede se le telecamere delle Ztl, quelle poste ai varchi di accesso e che registrano gli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, devono essere omologate. Attende una risposta, auspicabilmente positiva, in modo da poter presentare ricorso e così farsi annullare il verbale.
In realtà la questione della necessità o meno dell’omologazione dei dispositivi elettronici di rilevamento degli accessi alle Ztl è molto dibattuta; tuttavia di recente la riforma del Codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha introdotto nuove norme che riguardano proprio questa tematica e contribuiscono a fare chiarezza su questo importante argomento, che in passato aveva sollevato moltissimi contenziosi, con interpretazioni spesso opposte fornite dai Giudici di pace, dai Tribunali e dalla stessa Corte di Cassazione.
Omologazione delle telecamere Ztl: cosa dice la legge
Il Codice della strada, all’articolo 45, comma 6, dopo l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, stabilisce che i dispositivi elettronici, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di accertamento delle violazioni alle norme di circolazione – come gli autovelox, i tutor e, nel nostro caso, le telecamere delle Ztl – devono essere sottoposti a «verifiche periodiche di funzionalità e taratura».
A cosa serve l’omologazione delle telecamere Ztl
Questa disposizione serve ad assicurare che le telecamere utilizzate per il controllo degli accessi nelle Ztl siano affidabili, tutelando così i diritti degli automobilisti e garantendo la corretta applicazione delle sanzioni.
A tal proposito basti pensare che l’affidabilità della telecamera richiede una chiara individuazione e ripresa fotografica della targa di ogni veicolo che passa attraverso i varchi, in modo da rilevare e documentare in modo inequivocabile i veicoli dei trasgressori ai divieti di accesso.
La riforma del Codice della strada
La recente riforma al Codice della strada (approvata con Legge n. 177/2024, entrata in vigore il 15 dicembre 2024) ha stabilito che nel regolamento di esecuzione «sono precisate le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica».
L’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada definisce le procedure amministrative per ottenere l’omologazione, o l’approvazione, dei dispositivi elettronici per l’accertamento delle infrazioni.
La posizione del MIT e della giurisprudenza
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene che l’omologazione e l’approvazione siano «equivalenti» l’una all’altra, e perciò che non sia necessaria l’omologazione ove vi sia l’approvazione dell’apparecchio. Questo orientamento è stato recepito anche nella recente direttiva del ministero dell’Interno (n. 995/2025) rivolta ai Prefetti (seppur riferita precipuamente alle apparecchiature di rilevamento elettronico della velocità, non alle telecamere delle Ztl).
Tale tesi ha ricevuto anche l’avallo dell’Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui vi sarebbe «piena omogeneità e identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione, divergendo queste per un dato meramente formale».
La Corte di Cassazione (ord. n. 10505 del 18 aprile 2024, seguita da altre due pronunce di analogo tenore), invece, ritiene che occorra l’omologazione, e che l’approvazione non possa sostituirla. Sebbene questa ordinanza si riferisca principalmente agli autovelox, il principio espresso sembra applicabile anche alle telecamere in Ztl.
L’omologazione è un requisito fondamentale?
A nostro parere, l’omologazione delle telecamere che presidiano i varchi di accesso alle Ztl è un requisito essenziale per assicurare la regolarità dei controlli sugli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e quindi per garantire la validità delle multe elevate ai veicoli che sono sprovvisti di autorizzazione all’ingresso.
Tuttavia, se da un lato la legge prevede che tutti gli strumenti di rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada siano sottoposti a verifiche di conformità, non è ancora chiaro capire se questi dispositivi debbano ottenere la relativa omologazione del prototipo dell’apparecchio, o se invece sia sufficiente l’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per chiarire questo impegnativo tema, è stato istituito un tavolo tecnico interministeriale ( che nel momento in cui scriviamo questo articolo è ancora in corso).
Si può fare ricorso per multa Ztl con telecamera non omologata?
Senza l’omologazione, le sanzioni sono considerate illegittime dalla giurisprudenza che abbiamo richiamato e, pertanto, possono essere contestate. Rimane, però, aperto il discorso sulla equiparazione dell’approvazione all’omologazione.
Aderendo alla tesi ministeriale che abbiamo esposto sopra, sarebbe sufficiente l’approvazione, in alternativa all’omologazione. In tutti i casi, una delle due deve esserci, altrimenti la multa è annullabile su ricorso presentato dall’interessato, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, al Giudice di Pace territorialmente competente.
Intanto una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 26315 del 9 ottobre 2024, che si riallaccia alla precedente pronuncia n. 20492/2024) ha annullato una multa elevata attraverso una telecamera non omologata che operava per il controllo delle imbarcazioni nei canali della laguna veneta (che ora, con la riforma del Codice, è diventato il cosiddetto “barcavelox“), e ha ribadito la necessità di omologazione per questi dispositivi di rilevamento.
Come verificare se una telecamera Ztl è omologata
I decreti del MIT stabiliscono le procedure di approvazione delle telecamere ai varchi delle Ztl e degli altri dispositivi di controllo degli accessi. Attualmente si è in attesa dell’emanazione del nuovo decreto attuativo (che sarà interministeriale), reso necessario dall’entrata in vigore della riforma al Codice della strada di cui abbiamo parlato.
Nel frattempo, per verificare se una telecamera ZTL è omologata, puoi consultare i seguenti documenti:
- decreto di omologazione: è il documento, rilasciato dal Ministero, che attesta la conformità del dispositivo alle norme. Come abbiamo detto, potrebbe esserci “soltanto” un provvedimento di approvazione, ma in ogni caso l’uno o l’altro è necessario;
- verbale di contestazione dell’ingresso in Ztl senza autorizzazione: deve contenere gli estremi del provvedimento di omologazione, o di approvazione, della telecamera (normalmente rilasciato con un apposito Decreto dirigenziale del MIT);
- se l’automobilista presenta ricorso, l’Amministrazione deve esibire in giudizio tale provvedimento (nel verbale è sufficiente richiamarlo menzionandone la data di emissione e il numero identificativo);
- sito web istituzionale del MIT: è presente una sezione dedicata agli strumenti di rilevamento delle infrazioni, dove è possibile verificare se un determinato modello è stato regolarmente omologato o approvato.
Sottolineiamo che, a norma dell’art. 192, comma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, «su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante», sicché è agevole verificare la corrispondenza o meno con la telecamera che ha rilevato l’infrazione verbalizzata e avverso la quale si intende ricorrere.
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