Polizze catastrofali: in Gazzetta Ufficiale il regolamento attuativo

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Dopo la conversione in legge 21 febbraio 2025, n.
15 del D.L. n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe
2025
), che ha confermato il 31 marzo 2025 come termine
per l’obbligo di stipula di polizza
catastrofale
da parte delle imprese, è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, n. 48 il

Decreto del MEF del 30 gennaio 2025, n. 18
, recante il
Regolamento attuativo e operativo degli schemi delle
polizze
.

Polizze catastrofali: in Gazzetta Ufficiale il regolamento
attuativo del MEF

Nel dettaglio il decreto disciplina:

Conto e carta

difficile da pignorare

 

  • le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e
    catastrofali
    di cui all’articolo 1, comma 101, della legge
    30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024);
  • le modalità di determinazione e adeguamento periodico
    dei premi
    , anche tenuto conto del principio di
    mutualità;
  • i limiti alla capacità di assunzione del
    rischio
    da parte delle imprese assicuratrici;
  • l’aggiornamento dei valori di cui all’articolo
    1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • le modalità di coordinamento in relazione agli atti di
    regolazione e vigilanza prudenziale di competenza
    dell’IVASS.

Al decreto è anche allegato lo schema di
convenzione
al quale possono aderire le imprese
assicuratrici anche in forma consortile.

Definizione degli eventi catastrofali

Nel decreto vengono definiti puntualmente gli eventi
calamitosi e catastrofali
per i quali è possibile
applicare la polizza ovvero:

  1. alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  2. sismi;
  3. frane.

Determinazione dei premi

Secondo quanto previsto all’art. 4 del decreto, il premio
dovrà essere determinato:

  • in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della
    ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei
    beni assicurati;
  • in misura proporzionale alla riduzione del rischio, tenendo
    conto anche delle misure adottate dall’impresa, per prevenire i
    rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi
    catastrofali.

Entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 104, della legge
n. 213/2023, le polizze assicurative possono prevedere:

  • per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata,
    qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico
    dell’assicurato, non superiore al 15% del danno
    indennizzabile.Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la
    fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, oppure
    nel caso di grandi imprese (fatturato maggiore di 150 milioni di
    euro; numero di dipendenti pari o superiore a 500) la percentuale
    di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è
    rimessa alla libera negoziazione delle parti.

I massimali o limiti di indennizzo devono rispettare questi
principi:

  • per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata
    trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma
    assicurata;
  • per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma
    assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore
    al 70%.
  • per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma
    assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di
    massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione
    delle parti.
  • per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo
    rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di
    indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del
    terreno assicurato.

Nel caso di contratti di assicurazione stipulati in forma
collettiva, anche tramite convenzioni, si dovranno individuare
classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di
massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di
copertura.

Le condizioni assicurative dovranno essete pubblicate sui
siti web delle imprese di assicurazione secondo le
modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata
dall’IVASS. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si
avvalgano della copertura di SACE S.p.A. esse trasferiranno a SACE
i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a
copertura dei danni, al netto di quelle sottoscritte con le grandi
imprese.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Infine, l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi
di polizza
deve avvenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto. Per le polizze già in
essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire
dal primo rinnovo o quietanzamento utile.





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