Langellotto “inguaia” la GF Service, il TAR Campania annulla l’interdittiva antimafia


La giustizia è lenta ma fa il suo dovere. E per la GF Service arriva una prima vittoria in attesa della pronuncia definitiva che chiude completamente questa triste vicenda a metà tra il Comune di Casamicciola Terme, il comune di Bacoli, gli apparati dell’amministrazione dello Stato e l’azienda che si era trovata nel vortice dell’antimafia all’indomani della vicenda che vide protagonista Salvatore Langellotto nella gestione dei fanghi della frana del 2022 a Casamicciola Terme.

Una storia fatta di intimidazioni e arresti, di clan camorristici, di attivisti e giornalisti minacciati e, sullo sfondo, di un’azienda messa all’angolo da fatti a lei estranei.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha accolto il ricorso presentato dalla GF Service contro il provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Napoli. La decisione, pubblicata oggi, annulla l’esclusione della società dalla cosiddetta “White List”, convalidando le misure di prevenzione collaborativa come alternativa all’interdittiva antimafia.

IL CASO

La GF Service, attiva nel settore ambientale, era stata colpita da un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli. Il provvedimento si basava principalmente sui presunti legami con la criminalità organizzata di un ex dipendente della società, Salvatore Langellotto, condannato per reati di associazione mafiosa e segnalato per attività illecite. La Prefettura sosteneva che la sua influenza nella gestione della GF Service fosse tale da compromettere la trasparenza dell’azienda.

Langellotto, secondo la Prefettura, avrebbe avuto un ruolo di dominus all’interno dell’azienda, nonostante la sua formale qualifica di dipendente. L’accusa era supportata da diversi elementi, tra cui: una condanna definitiva per reati di associazione mafiosa e concorrenza illecita con minaccia o violenza, con l’aggravante del metodo mafioso; presunti atteggiamenti di controllo sulle decisioni aziendali, nonostante le sue dimissioni dalla società nel gennaio 2024; partecipazione a un episodio controverso noto come la “benedizione” dei camion avvenuta nel dicembre 2023, dove veicoli legati all’azienda riportavano l’insegna con il nome di Langellotto e un episodio di comportamento aggressivo nei confronti del Sindaco di Casamicciola Terme durante una riunione pubblica nell’ottobre 2023, denunciato dal primo cittadino e segnalato alla Direzione Investigativa Antimafia. “ A ulteriore comprova della “signoria” esercitata sulla società ricorrente dal Langellotto – si legge nella sentenza – starebbe, poi, l’atteggiamento prevaricatorio e aggressivo da questi assunto nel corso della riunione tenuta il 27.10.2023 presso la Casa Comunale di Casamicciola Terme, nel corso della quale si sarebbe avvicinato al Sindaco utilizzando modi poco urbani, tanto che lo stesso avrebbe interrotto la riunione, come denunciato dal primo cittadino in due occasioni: la partecipazione alla riunione e il comportamento tenuto sarebbero indici di incompatibilità con il ruolo operativo e la qualità di mero dipendente della società”.

LA G.F. SERVICE ESTRANEA AI MODI DI LANGELLOTTO

La sentenza del TAR, inoltre, chiarisce anche come la GF Service non potesse essere responsabile dei comportamenti di Langellotto in considerazione della commessa ischitana: “È di contro assistito da un consistente grado di attendibilità logica il rilievo, di segno opposto, che il legame tra la società ricorrente e il Langellotto, soggetto portatore di una comprovata caratura criminale, sia per i trascorsi giudiziari che lo hanno interessato, sia per gli atteggiamenti violenti e prevaricatori tenuti anche in epoche recenti – sia stato del tutto occasionale, dettato dalla particolare situazione in cui la società si è trovata ad operare sull’isola di Ischia quale affidataria della commessa, gestita sotto l’egida della Struttura commissariale del Governo, volta a fronteggiare la situazione di emergenza creatasi a seguito dell’evento calamitoso della frana che aveva interessato l’isola. La G.F. non aveva avuto alcun pregresso legame con il -OMISSIS-prima del settembre 2023 ed il rapporto lavorativo era durato solo tre mesi, laddove la società ricorrente operava da circa vent’anni e non era mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari.”

LA “GENESI” DEL RAPPORTO

“La genesi del rapporto di Langellotto con la società -si legge ancora nella sentenza -, assunto con la qualifica di tecnico deputato alla valutazione delle criticità quotidiane delle attività di logistica relative ai trasporti di terra, fanghi e quanto altro necessario in connessione con gli eventi post frana che avevano interessato l’isola, può plausibilmente ricondursi, dunque, a una specifica contingenza data dalla peculiare natura della commessa e trovare una giustificazione nella considerazione che il -OMISSIS-era già impegnato in suddetti lavori tramite altre aziende, tutte accreditate presso la struttura commissariale, per cui la società aveva ritenuto di far ricorso a figure professionali già impegnate sull’isola e che conoscevano il territorio e le connesse difficoltà. Sicché la recisione del rapporto lavorativo e la conseguente estromissione dello stesso dall’ambito organizzativo e gestionale della società ricorrente dequalifica, in definitiva, il pericolo di infiltrazione a una contingenza temporalmente assai limitata, inducendo a considerare sussistente come anche dal Consiglio di Stato”

La GF Service ha contestato la validità di tali elementi, sostenendo che il rapporto con Langellotto fosse stato limitato nel tempo (da ottobre 2023 a gennaio 2024) e privo di un reale impatto sulla gestione aziendale. Inoltre, la società ha evidenziato che il suo amministratore era stato oggetto di segnalazioni per presunti reati di rilevanza antimafia, ma che tali accuse erano state archiviate dal Tribunale di Napoli già nel 2023.

L’azienda ha inoltre dimostrato come Langellotto non avesse alcun potere decisionale all’interno della società, essendo stato impiegato con un ruolo esclusivamente operativo e senza accesso ai processi gestionali. La documentazione fornita ha provato che le decisioni aziendali erano prese unicamente dall’amministrazione della GF Service, senza alcuna influenza esterna.

Di fronte a questa situazione, la GF Service ha chiesto al TAR l’annullamento dell’interdittiva, sostenendo che la Prefettura non avesse valutato la possibilità di adottare misure meno drastiche, come il controllo giudiziario previsto dall’articolo 94-bis del Codice Antimafia.

Le motivazioni della sentenza

Dopo un’analisi approfondita, il TAR ha ritenuto che la Prefettura non avesse fornito una motivazione adeguata per giustificare l’interdittiva, in particolare per quanto riguarda la mancata applicazione di misure alternative previste dall’articolo 94-bis del Codice Antimafia. La decisione del Tribunale si basa su tre punti chiave.

Occasionalità del rischio di infiltrazione – La permanenza di Langellotto nella società è stata breve (da ottobre 2023 a gennaio 2024), e la sua influenza sulle decisioni aziendali non è stata provata in modo sufficiente. Come riportato nella sentenza, “la recisione del rapporto lavorativo e la conseguente estromissione dello stesso dall’ambito organizzativo e gestionale della società ricorrente dequalifica il pericolo di infiltrazione a una contingenza temporalmente assai limitata”.

Insufficiente motivazione del provvedimento prefettizio – Il TAR ha evidenziato che il provvedimento non giustificava in maniera chiara la scelta di un’interdittiva piuttosto che misure meno restrittive, come il controllo giudiziario. Secondo il giudice amministrativo, “dalla motivazione, nella sua astrattezza, non è possibile una compiuta estrapolazione delle ragioni dell’ipotizzato carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali”.

Possibilità di prevenzione collaborativa – Il Consiglio di Stato aveva già rilevato che la GF Service avrebbe potuto essere ammessa alle misure di prevenzione collaborativa, garantendo così la continuità operativa senza compromettere la lotta alle infiltrazioni mafiose. In particolare, il TAR ha affermato che “siccome ritenuto nella citata ordinanza del Consiglio di Stato, ‘salva diversa valutazione prefettizia’, allo stato non esplicitata, il requisito di ammissione dell’impresa alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011 risulta sussistente”.

L’annullamento dell’interdittiva ha effetti a cascata su altri provvedimenti amministrativi derivati dalla stessa, tra cui: la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e la cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la risoluzione dei contratti in essere con il Comune di Bacoli per la gestione dei rifiuti e la revoca di autorizzazioni ambientali da parte della Regione Campania. Tutti questi atti sono stati dichiarati invalidi dal TAR, che ha sottolineato la necessità di una nuova valutazione da parte delle autorità competenti.

Con questa sentenza la GF Service inizia a rivedersi riconosciuta la propria estraneità ai fenomeni di infiltrazione mafiosa.




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