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Ordinanza sindacale di divieto di detenzione, vendita, e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, bottiglie di vetro, bombolette schiumogene a varia denominazione in occasione della 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia
Registro Ordinanze N° 11 del 28/02/2025
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 8 del 21/2/2025 relativa ad alcuni divieti in materia di somministrazione e consumo di bevande nelle giornate delle manifestazioni per il Carnevale;
Rilevata la necessità di garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica dei partecipanti e degli spettatori negli orari di maggiore affluenza e concentrazione attraverso una limitazione e regolamentazione specifica per la detenzione, la vendita, il consumo di bevande garantendo al contempo il minor sacrificio per gli operatori economici;
Visto l’art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L. ) modificato dall’ art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito in Legge 24.07.2008, n. 125 e l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
nelle giornate del 2 marzo, 4 marzo e 8 marzo dalle ore 16.30 alle ore 24.00
- Il divieto di vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ovvero in contenitori idonei all’offesa, ed obbligo della mescita delle bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere;
- il divieto detenzione o di consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine ovvero in contenitori idonei all’offesa;
- il divieto di vendita in tutti i distributori automatici di bevande in contenitori di vetro e lattine;
- il divieto di vendita per asporto, somministrazione e consumo di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 6°; Il divieto non riguarda la somministrazione e il consumo eseguiti all’interno dei plateatici degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar);
- Il divieto di detenzione, commercio e uso di bombolette schiumogene di qualsiasi denominazione e composizione;
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis -1bis del D.lgs. n. 267/2000 ovvero quella specifica prevista dall’art. 50 comma 7 bis -1 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.
DEMANDA
All’Ufficio di Segreteria, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale e la contestuale disapplicazione della precedente propria ordinanza n. 8 del 21/2/2025
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio. Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il SINDACO
Domenico la MARCA
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