Obbligo del fotovoltaico per le nuove costruzioni: cosa sapere — idealista/news

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L’obbligo del fotovoltaico per le nuove costruzioni rappresenta un’importante misura di legge, volta a migliorare la sostenibilità ambientale degli edifici. Derivata sia da direttive europee che interventi legislativi italiani, la prescrizione ha infatti lo scopo di incentivare il ricorso alle fonti rinnovabili sia per gli edifici residenziali che per quelli pubblici, puntando sull’autoproduzione di energia a emissioni pressoché zero. 

Ma come funziona l’obbligo di fonti rinnovabili per le nuove costruzioni, quali sono le scadenze da rispettare, quali le possibili esenzioni e le quote d’installazione previste dalla legge?

Obbligo del fotovoltaico: il contesto normativo

Prima di entrare nei dettagli dell’obbligo di installazione del fotovoltaico per i nuovi edifici, è utile analizzarne il contesto normativo. Questa necessità deriva soprattutto da precisi orientamenti dell’Unione Europea che, ormai da diversi anni, spinge sulla transizione energetica, per un modello di sviluppo più sostenibile. E anche l’Italia ha accolto questa visione, con una serie di interventi di legge.

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L’Europa fotovoltaica, dalla RED II alle Case Green

Come già anticipato, da anni l’Unione Europea si occupa di incentivare strategie energetiche rivolte alla riduzione delle emissioni climalteranti, oltre che all’ottimizzazione dei consumi energetici. Uno dei primi passi in questa direzione è stato rappresentato dalla Direttiva UE 2018/2001, nota anche come Renewable Energy Directive II o, più semplicemente, RED II. Questa prevede:

  • una serie di misure per incentivare il ricorso a fonti rinnovabili all’interno dell’UE;
  • l’obiettivo di incrementare al 32% la quota di rinnovabili nel mix energetico europeo entro il 2030.

La Direttiva RED II non entra però specificatamente sul tema del fotovoltaico per gli edifici residenziali e pubblici. Il riferimento è invece presente nella recente Direttiva Case Green, ovvero la Direttiva 2024/1275: pubblicata il 28 maggio 2024, gli Stati Membri avranno due anni per recepirla. Fra le varie disposizioni in tema di riduzione dell’impatto ambientale dovuto alle costruzioni residenziali e pubbliche, è stato anche previsto l’obbligo di installazione di impianti solari per specifiche categorie:

  • entro il 31 dicembre 2026, per tutti gli edifici pubblici con una superficie di copertura utile superiore a 250 metri quadri;
  • entro il 31 dicembre 2029 per tutti i nuovi edifici residenziali.

Come facile intuire, le scadenze si intendono come massime, poiché molto dipenderà da come verrà recepita la Direttiva dai singoli Stati Membri. Va anche detto che, su questo fronte, l’orientamento della Direttiva Casa Green prevede un allineamento con il piano d’azione RePowerUE, con l’obiettivo di aumentare la quota di fotovoltaico installato fra gli Stati Membri. Il piano d’azione prevede appunto, coerentemente con la Direttiva: 

  • l’obbligo di fotovoltaico per tutti i nuovi edifici pubblici e commerciali con superficie maggiore ai 250 metri quadri dal 2026;
  • l’estensione a tutti gli edifici pubblici e commerciali esistenti dal 2027;
  • l’obbligo per tutti gli edifici residenziali nuovi dal 2029.

La normativa in Italia sull’obbligo del fotovoltaico

In Italia, le indicazioni della Direttiva RED II sono state recepite con il Decreto Rinnovabili, ovvero il D.Lgs. 199/2021. Quest’ultimo ha modificato il precedente Decreto Romani, ovvero il D.Lgs 28/2011, che prevedeva l’obbligo di fotovoltaico per:

  • tutti i nuovi edifici;
  • gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

In base a quanto stabilito dal Decreto Rinnovabili:

  • gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno coprire almeno il 60% dei consumi energetici, in particolare per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, con fonti rinnovabili;
  • gli edifici pubblici dovranno raggiungere una soglia del 65%;
  • tutti gli edifici pubblici e privati, di nuova edificazione o sottoposti a rilevanti ristrutturazione, dovranno prevedere impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una potenza minima calcolata in base alla superficie dell’edificio.

È però importante specificare che le quote possono essere soggette a diverse disposizioni a carattere regionale. Inoltre, per agevolare l’installazione del fotovoltaico, con la Legge 34/2022 si è inoltre stabilito che questa attività rientra nell’edilizia libera, eliminando così la necessità di permessi specifici per gli impianti di potenza inferiore ai 200 kW.

Quando è obbligatorio il fotovoltaico

Ma quando è obbligatorio il fotovoltaico per le nuove costruzioni italiane? Come già visto, La Direttiva Case Green ha individuato almeno due scadenze principali:

  • entro il 2026 per gli edifici pubblici e commerciali sopra i 250 metri quadrati;
  • entro il 2029 per tutti i nuovi edifici residenziali.

Tuttavia, il Decreto Rinnovabili ha previsto dei tempi più stringenti per gli edifici italiani. L’obbligo di fonti rinnovabili per le nuove costruzioni è infatti previsto dall’entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, ovvero dal 13 luglio 2022. Per le ristrutturazioni rilevanti le date sono le medesime, purché:

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  • l’edificio già esistente abbia una superficie utile superiore ai 1.000 metri quadrati;
  • in caso di demolizioni e ricostruzioni, anche in manutenzione ordinaria.

Deroga all’obbligo fotovoltaico ed esenzioni

È però utile sapere che, per determinate categorie di edifici, esistono delle deroghe e delle esenzioni all’installazione obbligatoria di pannelli fotovoltaici. In particolare, l’imposizione decade:

  • se l’edificio è collegato a sistemi di teleriscaldamentoteleraffrescamento che coprono l’intero fabbisogno termico della costruzione;
  • per gli edifici storici e sottoposti a vincoli, in base al Codice dei Beni Culturali, per non comprometterne il valore storico e artistico;
  • in caso di impossibilità tecnica, purché vi sia precisa e documentazione motivazione nella relazione tecnica del progettista, da allegare alla domanda di deroga.

Quanto fotovoltaico per le nuove abitazioni

Appresi i riferimenti di legge e le tempistiche di attuazione degli obblighi di legge, sorge un più che lecito dubbio: a quanto ammonta la quota d’obbligo del fotovoltaico, per ogni nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a grandi ristrutturazioni?

La potenza minima del fotovoltaico per le nuove costruzioni è definita dall’Allegato III del D.Lgs. 199/2021. Si dovrà seguire la formula:

  • P = k x S;
  • dove P è la potenza minima in kW;
  • S è la superficie coperta a livello del terreno in metri quadrati;
  • k è il coefficiente stabilito per ogni tipologia di edificio, in base alla normativa vigente.

Proprio in merito al coefficiente (k) per ogni tipologia di costruzione, è bene conoscerne i valori stabiliti dal Decreto, a meno di diversa indicazione regionale:

  • 0,05 per edifici nuovi privati;
  • 0,055 per edifici nuovi pubblici;
  • 0,025 per gli edifici privati sottoposti a ristrutturazione rilevante;
  • 0,0275 per gli edifici esistenti pubblici sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Per agevolare la comprensione, si ipotizzi di dover stabilire quanto fotovoltaico sia necessario per una casa monofamiliare di nuova costruzione, da 100 metri quadrati a livello del terreno. In base alla formula precedentemente illustrata, si avrà quindi il valore “S” a 100, il coefficiente “k” a 0,05: il minimo installabile sarà quindi di 5 kW.

Naturalmente, in questo frangente è utile ricordare che, per coloro che si trovano nelle condizioni di dover installare obbligatoriamente il fotovoltaico, esistono precise agevolazioni. Ad esempio, il Bonus Ristrutturazione prevede una detrazione del 50% sul fotovoltaico per una nuova costruzione. Poiché i casi previsti dalla legge per poter approfittare dell’agevolazione possono essere molto complessi da comprendere, il consiglio è sempre quello di chiedere un parere al proprio commercialista di fiducia o, ancora, a un tecnico esperto.



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