Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18, recante il regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali (anche note come polizza catastrofale o polizza cat-nat) ai sensi dell’art. 1, c. 105, L. 213/2023.
Si ricorda che l’articolo citato impone alle imprese di stipulare, entro il 31 marzo 2025, un polizza catastrofale a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), C.c., direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Ai sensi del comma 105 dello stesso articolo, con decreto del MEF e del MIMIT possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di polizza catastrofale di cui ai commi da 101 a 107, come:
- le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo
- le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualitÃ
- sentita IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese
Il decreto sull’obbligo di assicurazione CAT-NAT, pertanto, in attuazione del citato comma:
- individua gli eventi calamitosi e catastrofali, tra cui:
- alluvione, inondazione ed  esondazione
- sisma
- frana
- definisce le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi nella polizza catastrofale: il  premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto:
- della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili
- delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili
- della letteratura scientifica in materia
- adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
- chiarisce i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici: i limiti di tolleranza al rischio, dovranno aggiornarsi con cadenza annuale e con riferimento all’intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.; le imprese che superano tale limite di tolleranza al rischio dovranno cessare l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale, dandone immediata informativa a IVASS e ai terzi con pubblicazione sul sito web della compagnia assicurativa. Si precisa inoltre nel decreto che il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all’art. 30 del regolamento IVASS n. 38/2018, dovrà riferire sulle metodologie e i modelli usati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio
- chiarisce i valori di cui all’art. 1,  c. 104, L. 213/2023 sul danno indennizzabile dalla polizza catastrofale: per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, con riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi imprese di cui all’art. 1, c. 1, lett. o), del decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile che rimane  a  carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti
- definisce i principi sulla fissazione dei massimali ed i limiti di indennizzo della polizza castrofale:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, un limite di indennizzo pari alla somma assicurata
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese con fatturato maggiore di 150 milioni di euro o con numero di dipendenti pari o superiore a 500, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti
- per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato
- esplicita le misure di trasparenza dell’offerta assicurativa sulla polizza cat-nat: al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all’obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione dovranno pubblicare sul proprio sito internet i documenti di cui all’art. 185 del CAP di cui al D. Lgs. 209/2005, e le condizioni di assicurazione
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