Regime IVA dei trasferimenti intracomunitari di beni senza la contestuale vendita

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In un precedente contributo (Esportazioni “franco valuta”: il fine giustifica la non imponibilità?) è stata commentata la risposta ad interpello n. 34/2025, con la quale l’Agenzia delle entrate ha esaminato il rapporto tra la territorialità e la non imponibilità IVA delle cessioni di beni che si manifestano in territorio extracomunitario, cioè dopo che la merce è stata esportata soltanto doganalmente (esportazioni cd. “franco valuta”).

Il richiamato documento di prassi ha precisato che, in via di deroga, la cessione beneficia del trattamento di non imponibilità, di cui all’articolo 8, D.P.R. 633/1972, nelle ipotesi in cui i beni ceduti siano stati esportati in dipendenza di un accordo di call-off stock o siano stati vincolati, sin dalla spedizione dall’Italia, all’esclusivo trasferimento in proprietà a favore dell’acquirente, che oltre ad essere già individuato, si sia impegnato “ab origine” all’acquisto secondo le tempistiche concordate.

È utile verificare se gli stessi principi si applichino anche in ambito intracomunitario.

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L’articolo 41, comma 2, lett. c), D.L. 331/1993, in recepimento dell’articolo 17, Direttiva 2006/112/CE, assimila alle cessioni intracomunitarie effettuate a titolo oneroso il trasporto/spedizione senza la contestuale vendita, da parte di un soggetto passivo, di beni della sua impresa a destinazione di un altro Stato UE, a condizione che i beni non siano oggetto di lavorazione o destinati ad essere utilizzati temporaneamente per l’esecuzione di prestazioni di servizi o che beneficino dell’ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali (articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993).

In linea generale, quindi, il trasferimento di beni a destinazione di un altro Stato UE, anche se non è posto in essere in esecuzione di una cessione a titolo oneroso, dà luogo ad una cessione intracomunitaria “per assimilazione” che esige, da parte del soggetto passivo italiano, l’apertura di una posizione IVA nello Stato UE di destinazione dei beni, al fine di rendere imponibile il corrispondente acquisto intracomunitario. La base imponibile della cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, D.L. 331/1993, è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinato nel momento di effettuazione dell’operazione, vale a dire quando i beni partono dall’Italia (articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993).

Pertanto, a differenza dei trasferimenti di beni verso un Paese extra-UE, che in assenza dell’effetto traslativo della proprietà, non danno luogo ad una cessione all’esportazione, non imponibile ai sensi dell’articolo 8, D.P.R. 633/1972, i trasferimenti di beni verso un altro Paese UE, anche se effettuati senza la contestuale vendita, sono equiparati alle cessioni intracomunitarie a titolo oneroso, non imponibili Iva.

Tale assimilazione non opera – e, quindi, non ha luogo una cessione intracomunitaria – non solo nelle ipotesi, sopra richiamate, dell’articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993, ma anche – secondo l’articolo 41-bis, D.L. 331/1993 – quando i beni sono trasportati/spediti dall’Italia in regime di call-off stock.

Nella risposta ad interpello n. 273/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’equiparazione alla cessione intracomunitaria a titolo oneroso non opera neppure nell’ipotesi della cd. “sosta tecnica”, che si verifica quando i beni oggetto di cessione fanno sosta presso vettori o spedizionieri (nella specie, di altro Paese UE) ai fini del raggruppamento o smistamento dei beni stessi per la prosecuzione del loro trasporto/spedizione verso il destinatario.

Non si rientra, invece, in questa fattispecie, quando la sosta non è limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di mero raggruppamento o smistamento della merce da parte del vettore o spedizioniere, bensì è funzionale esclusivamente alle esigenze di approvvigionamento del destinatario, che stabilisce discrezionalmente il termine entro il quale ordinare la merce.

È tale l’ipotesi, oggetto del citato documento di prassi, in cui i beni sono stoccati presso una piattaforma logistica situata in altro Paese UE per essere prelevati dal rivenditore che stabilisce discrezionalmente il termine entro il quale ordinare la merce.

La successiva cessione dei beni che hanno formato oggetto di acquisto intracomunitario “per assimilazione” è territorialmente rilevante nel Paese UE in cui la merce si trova al momento dell’operazione (articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972) e deve essere fatturata dalla posizione IVA locale dell’impresa italiana.

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Si tratta di una differenza rispetto all’analoga operazione che si manifesta in territorio extracomunitario, per la quale la fattura deve essere emessa dall’impresa italiana in applicazione dell’articolo 21, comma 6-bis, lett. b), D.P.R. 633/1972, con la dicitura “operazione non soggetta”.



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