Gli statuti degli enti sportivi devono essere conformi ai principi del CONI

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Con una nota del 21 febbraio 2025 il Dipartimento per lo sport ha comunicato l’insediamento del Comitato permanente previsto dall’art. 6 comma 4-bis del DLgs. 39/2021, composto da rappresentanti del Dipartimento stesso, del CONI e del CIP; tale nuovo soggetto verifica che gli statuti degli enti sportivi che richiedono l’iscrizione nel RASD siano conformi ai principi fondamentali del CONI e del CIP.

Il comma 4-bis è stato inserito all’art. 6 del DLgs. 39/2021 da parte del DLgs. 120/2023, che aveva contemporaneamente espunto il riferimento alle società e associazioni sportive dall’art. 5 comma 2 lett. c) del DLgs. 242/99, privando il CONI del potere di deliberare in merito al riconoscimento sportivo per tali soggetti (tale compito è attualmente demandato alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva); secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa al DLgs. 120/2023, l’istituzione del Comitato in esame consente “al CONI e al CIP la verifica dei dati di coloro che vogliono far parte del mondo, rispettivamente, olimpico e paralimpico”.

Il controllo viene effettuato dai rappresentanti del CONI, per quanto riguarda le società e associazioni iscritte a organismi sportivi riconosciuti dal CONI, o dai rappresentanti del CIP, relativamente agli enti affiliati a organismi sportivi riconosciuti dal CIP; i soggetti che svolgono attività sportive con riguardo a discipline sia olimpiche che paralimpiche sono tenuti a conformarsi ai principi fondamentali sia del CONI che del CIP.

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Secondo quanto riportato nella nota, le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono prevedere nei propri statuti l’osservanza dei principi previsti dall’art. 29 dello statuto del CONI (e/o dall’art. 33 dello statuto del CIP, di analogo tenore); le disposizioni degli statuti degli enti sportivi devono, in particolare, essere ispirate “alla lealtà sportiva ed all’osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport”, oltre che ai principi di democraticità e pari opportunità, già individuati dall’art. 7 del DLgs. 36/2021.

L’art. 29 dello statuto del CONI stabilisce, inoltre, che gli enti sportivi:
– possono stabilire la loro sede ai fini dell’ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell’Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo da parte degli organismi sportivi, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano;
– devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
– sono tenuti a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

A partire dallo scorso 24 febbraio, il nuovo Comitato permanente, che si riunisce a cadenza settimanale, ha dato avvio alle verifiche di competenza, finalizzate all’attestazione di conformità degli statuti degli enti sportivi ai citati principi fondamentali di CONI e CIP, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-bis del DLgs. 39/2021; i nuovi controlli si innestano infatti all’interno del procedimento di iscrizione nel RASD, nella fase di verifica della sussistenza in capo ad associazioni e società sportive dilettantistiche dei requisiti richiesti a tal fine.

Il nuovo controllo di conformità si aggiunge a quelli già messi in atto dal Dipartimento per lo sport, finalizzati a verificare la conformità dello statuto degli enti sportivi a quanto richiesto dal DLgs. 36/2021; le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono inoltre tenere conto del fatto che l’applicazione delle agevolazioni fiscali in tema di sport, disciplinate, in particolare, dall’art. 148 del TUIR, è subordinata all’inserimento negli statuti delle clausole puntualmente individuate da tale disposizione.
In altre parole, gli statuti degli enti sportivi dovranno essere conformi, allo stesso tempo:
– a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 e ai principi fondamentali del CONI (e/o del CIP), ai fini dell’iscrizione nel RASD;
– a quanto richiesto dall’art. 148 del TUIR, ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi specifici.

Controlli in fase di iscrizione

Dal tenore letterale della nota del Dipartimento per lo sport e del citato art. 6 del DLgs. 39/2021, i controlli in esame dovrebbero riguardare gli enti sportivi che presentano la domanda di iscrizione nel RASD e quelli per cui il procedimento di iscrizione non si è ancora concluso; in altre parole, la verifica della conformità degli statuti ai principi fondamentali del CONI e/o del CIP non dovrebbe riguardare gli enti sportivi già iscritti nel RASD alla data del 24 febbraio scorso.



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