Commette reato chi costringe il coniuge a modificare l’accordo di separazione

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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato la condanna per il reato di estorsione, la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 12 febbraio 2025, n. 5716, nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui non era configurabile il reato di estorsione stante l’assenza di qualsiasi vantaggio di tipo economico conseguito dal marito con gli accordi raggiunti, tale da integrare il “profitto” richiesto per configurare il reato in questione, ha affermato che tale condotta non poteva integrare il reato di estorsione ma piuttosto l’ipotesi di violenza privata, in quanto, nel difetto di prospettazione di danno di natura economica patito dalla persona offesa, deve comunque riconoscersi l’esercizio di una minaccia con l’effetto di costringere la persona offesa a fare, tollerare od omettere una condotta determinata.

L’art. 610, c.p., sotto la rubrica «Violenza privata», punisce con la reclusione fino a quattro anni la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

Tanto premesso, nel caso di specie, il procedimento aveva preso le mosse da una querela presentata dalla parte civile che, già coniugata con l’imputato, aveva riferito che, in occasione dell’udienza di comparizione nel giudizio di separazione tra i due, soltanto pochi minuti prima dell’inizio di questa, il legale del marito aveva mostrato al suo delle fotografie a sfondo sessuale che la raffiguravano nuda, proponendole di accettare una modifica delle condizioni di separazione già concordate, con la quale si subordinava la possibilità per la donna di vedere le figlie al consenso di queste ultime.

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La Corte d’Appello aveva qualificato la condotta dell’imputato come “minacciosa e coartante” nei confronti della persona offesa, presa alla sprovvista ed indotta dal suo stesso avvocato ad accettare una modifica delle condizioni di separazione per lei peggiorativa e vantaggiosa – invece – per il coniuge, così subendo una compressione della propria libertà di scelta ed una compromissione dei rapporti con le figlie, che così si allontanavano da lei per effetto dell’opera di persuasione posta in essere dal marito. Da qui il riconoscimento della penale responsabilità di quest’ultimo.

Avverso tale pronuncia aveva proposto ricorso per cassazione l’imputato, in particolare sostenendone l’erroneità quanto alla configurabilità del reato di estorsione.

Segnatamente, la difesa si doleva dell’assenza di qualsiasi vantaggio di tipo economico conseguito dall’imputato con gli accordi raggiunti, tale da integrare il “profitto” richiesto per configurare il reato di cui all’ art. 629 c.p., e contestava l’assunto secondo cui sarebbe “costante” la giurisprudenza che ritiene che il “profitto” di cui all’ art. 629 c.p. possa essere anche non patrimoniale.

Deduceva che, comunque, “l’altrui danno” del reato di estorsione deve avere necessariamente una connotazione patrimoniale, requisito che difettava nel caso di specie, atteso che gli accordi così raggiunti dalle parti non avevano inciso sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra, tuttavia ritenendo che, nel fatto come descritto, potesse inquadrarsi il reato di violenza privata.

Ed infatti, per la S.C. si tratta di condotta posta in essere con fine di profitto ed a danno della persona offesa, e tuttavia inidonea ad integrare tutti gli elementi costitutivi del reato contestato per il carattere non patrimoniale del danno arrecato.

La condotta contestata al marito, infatti, risultava palesemente finalizzata ad ostacolare e limitare i contatti delle figlie con la madre, a vantaggio del padre, che la sentenza indica aver inciso sulle loro scelte con opera di denigrazione della persona offesa, sicché deve riconoscersi la sussistenza del fine di ingiusto profitto necessario per la configurazione del reato.

Nel caso in esame, invece, la coartazione della volontà della persona offesa risultava rivolta al fine di ottenere da questa non già una modifica delle condizioni economiche della separazione già precedentemente concordate, bensì una modifica delle condizioni di frequentazione con le figlie, con la quale si subordinava la possibilità per la madre di vedere le figlie al consenso di queste ultime: si tratta, pertanto, di modifica che, di per sé, non avrebbe dovuto incidere sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, né la sentenza aveva evidenziato conseguenze economicamente sfavorevoli per la persona offesa conseguenti al nuovo assetto così concordato.

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La perdita o, o comunque, riduzione delle frequentazioni con le figlie aveva innegabilmente comportato, per la persona offesa, un danno di rilevante entità sotto il profilo affettivo e dell’esercizio del ruolo genitoriale ma, per quanto dinanzi evidenziato, non può essere ritenuto di natura patrimoniale, non essendo stata prospettata alcuna modifica dell’assetto economico dei rapporti tra i coniugi, in relazione alle frequentazioni con le figlie.

e-mail: avv.mimmolardiello@gmail.com  
sito: www.studiolegalelardiello.it





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