Piano Gestione Rischi agricoltura 2025, le novità – Economia e politica

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Il 19 febbraio scorso il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha firmato il Decreto contenente il “Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2025”, successivamente all’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni il 13 febbraio 2025.

 

Molte le proposte emendative della Conferenza delle Regioni, nessuna delle quali è stata inserita nel Decreto Ministeriale numero 78382/2025 del Masaf. Questo perché, come scritto in testa all’articolato il sottosegretario di Stato, presente in Conferenza, “ha preso atto delle richieste formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentando che sono state in parte già prese in carico e risolte e che sulle altre questioni saranno effettuati i necessari approfondimenti, con l’obiettivo di introdurre ulteriori migliorie”.

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Accolta invece la richiesta di Agea del 18 febbraio scorso, con la quale sono state rappresentate difficoltà operative dovute ad un maggiore onere amministrativo a carico dell’Agenzia, connesso all’attività di verifica della documentazione presentata dagli agricoltori, in quanto non eseguibile in modalità informatizzata ed è stato chiesto di riportare la percentuale di decurtazione degli standard value al 20%, con le stesse modalità previste per la campagna 2024.

I fondi a disposizione

Sul piatto ci sono interventi per oltre 545 milioni di euro di spesa pubblica, valore indicativo, tra assicurazioni agevolate (287,8 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori gli ulteriori 15 milioni di incremento del Fondo di Solidarietà Nazionale previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025), contributo al Fondo Catastrofale AgriCat (230,8 milioni di euro), fondi di mutualità per danni (oltre 13,2 milioni di euro) e reddito (13,2 milioni).

 

Esordisce la polizza semplificata

Tra le novità per le polizze agevolate figura una nuova forma di polizza incentivabile: entrano in scena le polizze semplificate che coprono le avversità catastrofali ed eventualmente una o più delle “Altre avversità”: eccessi di neve e pioggia, grandine, venti forti, colpo di sole, vento caldo e onda di calore, sbalzi termici. Tale formula assicurativa è riservata alle colture vegetali indicate con una crocetta nell’allegato 1.1 del Decreto: sono poche, ma comprendono tutto il grano (tenero e duro), il grano saraceno, il riso, il triticale, orzo, segala ed altre, tra i seminativi e vite da vino e pesco tra le permanenti.

Tali polizze sono “a copertura solo della mancata resa quantitativa, in modo complementare all’intervento del Fondo AgriCat. Tale raccordo con il Fondo AgriCat, fa sì che la copertura assicurativa insista sostanzialmente sui costi intermedi di coltivazione, basati sulla metodologia di calcolo del valore indice dello standard value utilizzato normalmente proprio per la quantificazione del danno ai fini del risarcimento da parte del Fondo AgriCat.

 

Inoltre, in caso di attivazione del Fondo AgriCat, agli agricoltori che sottoscrivono le polizze semplificate è riconosciuto un limite di indennizzo superiore del 10% rispetto a quello ordinario. Infine, il danno è verificato al momento della raccolta, anche su base areale, con riferimento a tutte le aziende danneggiate entro un certo territorio.

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Termini entro i quali sottoscrivere polizze e fondi

Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo;
b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, 
piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate 
alla lettera d), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture a ciclo primaverile, olivicoltura, trapiantate successivamente alla scadenza del 30 giugno, le polizze vanno sottoscritte entro il 15 luglio. Invece, per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai e piante arboree da frutto, piante da viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle, seminate o trapiantate successivamente al 15 luglio, le polizze vanno sottoscritte entro il 31 ottobre.

 

Tali scadenze sono valide anche ai fini della sottoscrizione dei Fondi Mutualità Danni.

La scadenza per la sottoscrizione dei Fondi Mutualità Reddito è invece fissata al 30 giugno.

Le novità AgriCat

Cambiano nella campagna 2025 le modalità di intervento del Fondo AgriCat. 
Il Fondo nel 2025 opera, nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, con le seguenti condizioni:

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a) Colture permanenti (ad esclusione di agrumi e olivi), orticole e vivai:

– Franchigia: 50% 
– Limite di indennizzo (lordo franchigia): 60%, elevato all’80% qualora l’impresa agricola abbia stipulato una polizza semplificata

b) Seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivi):

– Franchigia: 20%

– Limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%, elevato al 55% qualora l’impresa agricola abbia stipulato una polizza semplificata;

c) Le percentuali inerenti colture permanenti (ad esclusione di agrumi e olivi), orticole e vivai, sono incrementate di un ulteriore 10% e quelle per i seminativi e altre colture, inclusi agrumi e olivi di un ulteriore 5% per le imprese del Centro Sud Italia, individuate come segue:

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

se persona giuridica: la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all’estero, il domicilio fiscale;

se persona fisica: il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica.

 

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