le misure per la sanità

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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto Milleproroghe. Diverse le misure che riguardano la sanità contenute all’interno del provvedimento.

Tra queste il comma 7, lettera d) dell’articolo 4 proroga di un anno lo “scudo penale”, che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell’esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2025 gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, solo in presenza di colpa grave. L’articolo 3, comma 6, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 12-bis dell’articolo 4 proroga invece dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l’applicabilità – secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile – di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, nonché delle modalità di utilizzo presso le farmacie dei medesimi strumenti alternativi.

Novità anche per quanto riguarda la formazione: il comma 2-bis dell’articolo 4, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025; inoltre estende al triennio 2020-2022 la disciplina, già prevista per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo che prevede la possibilità di acquisire tale certificazione attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua

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Il comma 3 dell’articolo 4, consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l’anno 2025, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio- sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio- sanitari. Il comma 4 dell’articolo 4 prevede la proroga, per l’anno 2025, della possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario.

Il comma 5 dell’articolo 4 incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all’esperienza professionale acquisita, di partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Esso in particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2024 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine finale del periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati.

L’articolo 4, comma 9, interviene sulla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Il comma 10 dell’articolo 4, modificato nel corso dell’esame del Senato, consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 4, comma 12, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

I commi 4 e 5 dell’articolo 21 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro 17 il COVID-19 e dispongono l’estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l’annullamento delle sanzioni già irrogate.

IL TESTO LICENZIATO DALLA CAMERA



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