Progetti esemplari su fonti rinnovabili: i fondi del Mase

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Con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale il Mase ha reso nota la pubblicazione del D.M. 4 dicembre 2024, n. 421. Sul piatto 38 milioni di euro da destinare a buone pratiche, con particolare riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo dell’energia, comprese le comunità di energia rinnovabile

Progetti esemplari su fonti rinnovabili: il ministero dell’Ambiente ha stanziato 38 milioni di euro in attuazione dell’art. 4, decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

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Lo ha reso noto lo stesso dicastero tramite un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2025, n. 44, con il quale ha comunicato la pubblicazione sul proprio portale del D.M. 4 dicembre 2024, n. 421.

Progetti esemplari su fonti rinnovabili

Per “progetti esemplari” si intendono  progetti realizzati  da enti pubblici, su aree di proprietà degli stessi, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo. Questi progetti devono rappresentare delle buone pratiche, con particolare riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo dell’energia, comprese le comunità di energia rinnovabile.

Di seguito il testo del D.M. 4 dicembre 2024, n. 421.

Progetti esemplari su fonti rinnovabili

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 4 dicembre 2024, n. 421

Definizione di misure propedeutiche e promozionali per l’attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica

(omissis)

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Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le misure propedeutiche e promozionali per l’attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge n. 181 del 2023, secondo le finalità di cui all’articolo 23, comma 7, lettera c) del decreto legislativo, n. 47 del 2020, nonché definisce le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, tenendo conto dell’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano a seguito di quanto disposto dall’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a)  “Ministero”: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

b)  “progetti esemplari”: impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche
abbinati a sistemi di accumulo, che rappresentino delle buone pratiche, con particolare
riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo dell’energia;

c)  “DM 21 giugno 2024”: il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 153 del 2 luglio 2024 e recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse)

Per le finalità di cui all’articolo 1 sono utilizzate le risorse, pari ad euro 38.032.031, iscritte in conto residui 2023, nell’anno finanziario 2024, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sul capitolo n. 7666 “Fondo per incentivare l’installazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio nazionale” – Missione 10 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” – Programma 7 “Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico – Azione 2 “Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili”.

Le risorse di cui all’articolo 1 sono ripartite tra le Regioni proporzionalmente alla potenza obiettivo espressa in MW riportata alla Tabella A del DM 21 giugno 2024, tenendo conto dell’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano a seguito di quanto disposto dall’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevedendo un importo minimo di euro 300.000,00 e un importo massimo di euro 3.500.000,00. La ripartizione delle risorse di cui al primo periodo è riportata nell’Allegato 1.

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Articolo 4
(Criteri generali per la definizione delle misure)

Le misure di cui all’articolo 1 sono destinate al finanziamento di progetti esemplari che rispettano almeno i seguenti criteri:
a)  sono realizzati da Enti pubblici su aree e superfici di proprietà degli Enti medesimi, o nella loro disponibilità;

b)  prevedono un’agevolazione in conto capitale massima dell’80%;

c)  assicurano un’adeguata attività di promozione e informazione dell’iniziativa nei confronti
della collettività, al fine di promuovere l’accettazione pubblica e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, anche a livello decentralizzato, con particolare riguardo alle iniziative che promuovono le configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo come, ad esempio, le comunità di energia rinnovabile. Le attività di promozione e informazione dell’iniziativa non sono oggetto di agevolazione a valere sulle risorse di cui all’art.3.

Nell’ambito dei progetti esemplari, gli impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo, possono anche essere inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche rinnovabili, così come definite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel rispetto delle previsioni dei pertinenti meccanismi di supporto.

Le Regioni provvedono alla definizione e all’attuazione di misure di cui all’articolo 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e del decreto di cui al comma 5, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con singoli accordi, sottoscritti ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono disciplinati i rapporti tra il Ministero e ciascuna Regione.

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5. Con decreto del Direttore della direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Ministero sono definiti, tra gli altri:

a)  la tipologia di soggetti beneficiari;

b)  la tipologia di progetti ammissibili;

c)  le modalità di attuazione generale della misura;

d)  le condizioni di cumulabilità e di revoca delle agevolazioni;

e)  i contenuti dell’accordo tipo di cui al comma 4.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli Allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegato 1

Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 2

 

Regione Ripartizione delle risorse
Abruzzo 1.097.888,01
Basilicata 1.104.710,45
Calabria 1.665.200,12
Campania 2.086.616,98
Emilia-Romagna 3.322.003,40
Friuli-Venezia Giulia 1.028.614,01
Lazio 2.496.488,18
Liguria 555.766,44
Lombardia 3.500.000,00
Marche 1.231.187,99
Molise 526.377,47
Piemonte 2.619.292,09
Puglia 3.500.000,00
Sardegna 3.287.366,39
Sicilia 3.500.000,00
Toscana 2.230.413,02
Umbria 921.554,18
Valle d’Aosta 300.000,00
Veneto 3.058.552,26
Totale 38.032.031,00

 

[photo credits: https://tinyurl.com/4s5mwznz]





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