Sono imponibili ai fini Iva i rimborsi erogati da un ente a una società per il distacco di dipendenti di quest’ultima presso l’ente stesso. La rilevanza fiscale, alla luce della nuova disciplina che recepisce l’orientamento della Corte di giustizia europea, è determinata dal nesso diretto tra la disponibilità al “prestito” del personale e il corrispettivo ricevuto, anche se quest’ultimo equivale ai costi sostenuti per i dipendenti.
Con la risposta n. 38/2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento Iva dei distacchi e/o prestiti di personale alla luce della disposizione che, in linea con la Corte Ue, ha riordinato la materia abrogando l’articolo 8, comma 35, del legge n. 67/1988, per fare posto all’art. 16–ter del Decreto Legge 16 settembre 2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166.
La modifica, apportata in sede di conversione, si è resa necessaria a seguito delle conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11.3.2020 (San Domenico Vetraria – Causa C-94/19) secondo cui i distacchi del personale, in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, sono da assoggettare ad IVA a prescindere dall’importo del corrispettivo stesso, sia esso pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal distaccante per il costo del personale distaccato.
La risposta ADE fa riferimento al caso di una società in house che presta, a favore dei propri soci, servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici. Un ente, che si occupa di gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l’intero territorio, ha necessità di potenziare temporaneamente il proprio settore tecnico-amministrativo tramite l’inserimento di nuove risorse professionali e, a tal fine, ha richiesto alla società il distacco di alcuni dei suoi dipendenti, in possesso delle necessarie competenze professionali.
Tra le due società viene concluso un accordo che prevede, per l’aspetto economico, il versamento del solo rimborso del costo complessivo sostenuto dal distaccante per ogni singolo lavoratore, inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente.
Considerato che dal 1° gennaio è entrata in vigore la nuova normativa, la società chiede quale sia il corretto trattamento Iva da applicare al rimborso corrisposto dall’azienda sanitaria alla contribuente. In particolare, vuole sapere se la somma ricevuta debba essere considerata fuori campo Iva oppure imponibile ad aliquota ordinaria.
Nella risposta viene rappresentato che entrambe le parti sono titolari di partita Iva. L’azienda sanitaria rientra nella categoria degli enti non commerciali soggetti all’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Nonostante il tentativo del richiedente di ricondurre la tassazione al regime di cui all’ art. 8, comma 35, del legge n. 67/1988, l’ Agenzia giunge ad ovvie e opposte conclusioni.
L’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988 richiamato dalla società stabilisce che “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Tuttavia, la Corte di giustizia europea interpellata dalla Corte di cassazione, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, ha sostenuto l’incompatibilità di questa disposizione con la direttiva Iva, che contiene l’elenco delle operazioni imponibili. In sostanza, secondo i giudici europei, l’irrilevanza Iva non può essere esclusa a priori.
L’operazione diventa tassabile, infatti, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia quando il pagamento dell’importo pattuito costituisce una condizione per il distacco. In tal caso, afferma la Cgue, è riscontrabile un nesso diretto tra le due prestazioni che diventano, quindi, imponibili. È del tutto irrilevante, ai fini della tassazione, che l’importo in questione corrisponda ai costi sostenuti dal distaccante per il dipendente, circostanza che non compromette il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto.
Tale orientamento della giurisprudenza ue è stato recepito dall’ordinamento italiano con l’articolo 16-ter del Dl n. 131/2024, che ha abrogato il più volte richiamato artico 8. Secondo la nuova disposizione, sono soggette a Iva le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese, anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo del lavoratore, previste da contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che, prima di tale data, non abbiano assoggettato ad IVA i rimborsi del puro costo del personale distaccato in applicazione della norma interna o che, invece, conformandosi a quanto stabilito dalla sentenza Corte di Giustizia, li abbiano assoggettati ad IVA, a condizione che gli stessi non siano stati oggetto di accertamenti definitivi.
Nel caso di specie , alla luce della nuova disciplina, l’accordo tra le parti non appartenenti allo stesso gruppo, prevede erogazioni di servizi imponibili ai fini Iva a prescindere dall’assenza di un mark up a favore dell’ istante.
Cogliamo l’occasione, come già sottolineato in altre occasioni, che resta invece da capire quali effetti possa avere l’abrogazione dell’ articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988 su fattispecie affini al distacco come la somministrazione. Resta fermo che l’ art. 16-ter fa riferimento esplicito al distacco di personale , non alla somministrazione disciplinata per gli aspetti fiscali dall’ art. 26-bis della Legge n. 196/1997.
Fonte : Agenzia delle Entrate
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