Ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, la detrazione IRPEF “bonus casa” spetta, su un ammontare massimo di spese pari a 48.000 euro, nella misura del 30% sulle spese sostenute dal 2025 al 2033 e del 36% su quelle sostenute a decorrere dal 2034.
Tuttavia, per il triennio 2025-2027, il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, come modificato dall’art. 1 comma 55 lett. b) n. 1 della L. 207/2024 prevede che il tetto massimo di spese detraibili sia elevato da 48.000 euro a 96.000 euro e che la misura della detrazione sia:
– per le spese sostenute nel 2025, elevata dal 30% al 50% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; elevata dal 30% al 36% in tutti gli altri casi;
– per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027, elevata dal 30% al 36% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; confermata al 30% in tutti gli altri casi.
L’incremento del tetto massimo di spese da 48.000 euro a 96.000 euro e della misura della detrazione dal 30% al 36% sulle spese sostenute nel 2025 è stabilita, dal primo periodo del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, “per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis”.
L’incremento della misura della detrazione dal 30% al 50% sulle spese sostenute nel 2025 e dal 30% al 36% sulle spese sostenute nel 2026 e 2027, è stabilita, dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, “nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
La circostanza, che il primo periodo del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013 faccia riferimento alle spese “relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis”, potrebbe far dubitare che l’incremento del tetto massimo di spese da 48.000 euro a 96.000 euro e della misura della detrazione dal 30% al 36% sulle spese sostenute nel 2025 possano applicarsi anche alle spese che non sostenute a fronte di interventi indicati nel comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, bensì a fronte degli acquisti di unità immobiliari indicati nel successivo comma 3 del medesimo art. 16-bis (c.d. “bonus casa acquisti”).
In realtà, posto che, sul punto, la formulazione del primo periodo del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013 è la medesima da molti anni, la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire in numerose occasioni che il richiamo alle spese per interventi di cui al comma 1 dell’art. 16-bis va interpretato nel senso di ricomprendere in esso anche quello alle spese per acquisti di cui al comma 3 dell’art. 16-bis, tenuto conto che, stante l’incipit del comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR (“la detrazione di cui al comma 1 spetta anche…”), si tratta in buona sostanza della medesima detrazione e non di una detrazione autonoma (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29, § 2.1, 31 maggio 2019 n. 13 e 25 luglio 2022 n. 28, p. 51 e istruzioni al modello REDDITI PF).
Presa consapevolezza di quanto precede, il fatto che il secondo periodo del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, aggiunto ex novo dopo il primo dall’art. 1 comma 55 lett. b) n. 1 della L. 207/2024, faccia riferimento alle spese “per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale” non dovrebbe, per coerenza interpretativa, poter portare a conclusioni volte a ritenerlo non applicabile alle spese per acquisti di una unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare medesima.
Anche perché sarebbe davvero sorprendente che il richiamo del primo periodo del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013 alle “spese per interventi” non impedisca di applicare, nel 2025, il 36% fino a 96.000 euro (anziché il 30% fino a 48.000 euro) anche alle “spese per acquisti”, mentre il richiamo del secondo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013 agli “interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale” inibisca l’ulteriore up grade al 50% della medesima detrazione “bonus casa acquisti” agli “acquisti di unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
Poiché però le cose sorprendenti non mancano nell’interpretazione e applicazione delle regole fiscali, sarebbe oltre modo utile per i contribuenti conoscere quanto prima l’orientamento espresso di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo secondo periodo del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013.
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