Riduzione contributiva per i forfetari con opzione entro il 28 febbraio

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Scade il 28 febbraio prossimo il termine ultimo entro il quale gli imprenditori individuali in regime forfetario possono optare per la riduzione del 35% dell’intera contribuzione (sul reddito minimale e su quello eccedente) dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, oppure revocare la medesima con effetto dal 2025, utilizzando l’apposita funzione accessibile tramite il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti nell’area riservata del sito dell’INPS.
Gli imprenditori che hanno applicato la riduzione già nel 2024 non devono fare nulla perché l’adesione si rinnova di anno in anno fino a quando non è comunicata la revoca.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2025, per la quale intendono aderire al regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale (circ. INPS n. 38/2025, § 8).

In alternativa all’agevolazione della L. 190/2014, può essere valutata l’applicazione della riduzione del 50% dei contributi previdenziali introdotta dall’art. 1 comma 186 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti. Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi, da usufruire senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali indicate, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa nel 2025.

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Procedura celere

 

Per l’agevolazione di cui alla L. 190/2014 (ma lo stesso vale per quella neo introdotta dalla legge di bilancio 2025), l’accredito della contribuzione avviene secondo l’art. 2 comma 29 della L. 335/95, con riferimento alla Gestione separata INPS. In base a tale disposizione, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che corrispondono un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti; se quanto versato è complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

La riduzione contributiva è indicata dal contribuente in regime forfetario nel quadro RR del modello REDDITI PF, riportando i codici C o D al rigo RR2, colonna 7.

L’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 stabilisce testualmente che “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. Dal tenore letterale della norma sembra evincersi come l’agevolazione contributiva in discorso operi “su tale reddito” “forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi”, ossia sul reddito d’impresa soggetto al regime agevolato, determinato secondo le disposizioni della L. 190/2014; su questo presupposto, dovrebbero ritenersi esclusi dalla riduzione i contributi previdenziali dovuti sugli altri redditi d’impresa non soggetti al regime forfetario. Sulla questione, tuttavia, non constano chiarimenti ufficiali e in dottrina si registrano opinioni non uniformi.

La riduzione contributiva cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno un requisito d’accesso, oppure si verifica una delle cause ostative (art. 1 comma 82 della L. 190/2014), oltre che a seguito dell’accertamento dell’insussistenza delle condizioni per applicare il regime forfetario, oppure per rinuncia volontaria; il passaggio al regime previdenziale ordinario è irreversibile e impedisce ogni ulteriore possibilità di utilizzo del beneficio.

La sopra citata disposizione non risulta coordinata con la previsione di fuoriuscita immediata dal regime forfetario per effetto del superamento del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi in corso d’anno (secondo e terzo periodo dell’art. 1 comma 71 della L. 190/2014, come inseriti dalla L. 197/2022). Durante l’anno di fuoriuscita immediata per effetto del superamento del limite citato, i contributi previdenziali potrebbero essere già stati versati (in parte) in misura ridotta per effetto dell’agevolazione, sebbene a fini fiscali trovi applicazione il regime ordinario ai fini IRPEF per l’intera annualità; ricorrendo tale situazione, nell’ambito del quadro RR del modello REDDITI PF, occorre indicare la fruizione dell’agevolazione con il codice D al rigo RR2 colonna 7. Tuttavia, considerato che il presupposto per l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, si renderebbe necessario il recupero da parte dell’INPS dei maggiori contributi determinati con i criteri “ordinari” per l’intero anno.

Il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario viene ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.



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