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Con l’approvazione definitiva alla Camera, il Decreto Milleproroghe è ora legge. Tra le misure di maggiore impatto per il settore tecnico spicca la conferma dell’obbligo per le aziende di stipulare polizze contro le calamità naturali, senza ulteriori rinvii. Slitta invece l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, mentre sul fronte edilizio sono previste nuove scadenze per i titoli abilitativi. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per professionisti e imprese.

Approvazione Decreto Milleproroghe: le novità per le polizze catastrofali

Il Milleproroghe 2025 conferma l’obbligo per le aziende di stipulare polizze contro le calamità naturali, senza ulteriori rinvii. Il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, slitta ora al 31 marzo 2025, nonostante fossero stati proposti emendamenti bipartisan per prorogarlo ulteriormente fino a giugno o dicembre. Tali richieste sono state ritirate o respinte, lasciando alle imprese poco più di un mese per adeguarsi.

Una criticità significativa riguarda l’assenza del decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, necessario per stabilire nel dettaglio l’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo.

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Il decreto definirà le categorie di imprese coinvolte, le tipologie di copertura e le calamità naturali da includere nelle polizze. La sua approvazione tardiva potrebbe creare difficoltà operative, specie per chi deve ancora sottoscrivere una polizza o adeguare quelle esistenti.

Scuole: più tempo per conformarsi alla normativa antincendio

Sul fronte della sicurezza antincendio, il decreto concede più tempo agli edifici scolastici per conformarsi alla normativa vigente. Il termine slitta dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 per scuole, asili nido e istituti di formazione tecnica e professionale. Tale proroga consentirà di pianificare meglio gli interventi, in attesa di un nuovo decreto interministeriale che stabilirà misure per la mitigazione del rischio e un piano di adeguamento in più fasi.

Anche altre strutture beneficiano di differimenti:

  • rifugi alpini con oltre 25 posti letto dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • le strutture ricettive della stessa capienza avranno tempo fino al 31 dicembre 2026.

Tuttavia, per queste ultime, la proroga è subordinata alla presentazione, entro fine 2025, di una SCIA parziale ai Vigili del Fuoco, attestante il rispetto di almeno otto delle dieci prescrizioni previste dalla normativa.

Proroga per permessi di costruire e autorizzazioni ambientali

Il Milleproroghe, infine, interviene anche sui titoli edilizi, con un’estensione di 36 mesi per i termini di inizio e fine lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati fino al 31 dicembre 2024. Questa misura si applica a condizione che i titoli non siano già decaduti e che non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o vincoli di tutela ambientale e paesaggistica.

Lo stesso rinvio si estende alle SCIA, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, nonché alle convenzioni di lottizzazione e ai relativi piani attuativi.

Ulteriori proroghe in tema di rifiuti e risparmio energetico

Il provvedimento contiene anche ulteriori proroghe afferenti i seguenti settori:

  • RENTRI. Il Senato ha approvato un emendamento al decreto Milleproroghe che posticipa di 60 giorni l’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), inizialmente fissata al 13 febbraio 2025. Tuttavia, la proroga non è ancora in vigore: servirà la conversione in legge del decreto n. 202/2024 entro il 25 febbraio e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per il 12 aprile 2025. Inoltre, il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare un decreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge per ufficializzare il nuovo termine. Nel frattempo, gli operatori già registrati devono continuare a rispettare le disposizioni attuali.
  • Energia rinnovabile. Si prevede la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici in aree di strutture turistiche o termali con semplice Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025. Infine, l’obbligo di incremento dell’energia rinnovabile per i fornitori di energia termica con consumo superiore a 500 TEP annui è stato rinviato al 1° gennaio 2026. Inoltre, è stato eliminato il termine per l’adozione dei decreti sulla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, permettendo l’esclusione delle aree non più idonee.



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